((Art. 7 bis 
 
Modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, in materia
  di assegno unico e universale per i figli a carico 
  1. Al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, in  materia  di
assegno unico e universale per i figli a carico,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 1, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Ai soli fini dell'attribuzione dell'assegno di cui al comma
1, si considerano anche i figli residenti in un  altro  Stato  membro
dell'Unione europea che siano fiscalmente a  carico  ai  sensi  della
normativa italiana vigente»; 
  b) all'articolo 3, comma 1: 
  1) all'alinea, le parole: «di cittadinanza, residenza e  soggiorno»
sono soppresse; 
  2) alla lettera a), le parole: «titolare del diritto di soggiorno o
del diritto di soggiorno permanente,» sono soppresse; 
  3) alla lettera c), sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:
«ovvero sia titolare di un contratto di lavoro subordinato o eserciti
un'attivita' di lavoro autonomo che  comportino  l'iscrizione  a  una
gestione previdenziale obbligatoria secondo la legislazione  italiana
e sia in regola con il pagamento dei contributi previdenziali  dovuti
ai sensi della normativa italiana vigente»; 
  4) la lettera d) e' abrogata; 
  c) all'articolo 6: 
  1) al comma 1 e' premesso il seguente: 
  «01. Fermo restando il rispetto dei requisiti di  cui  all'articolo
3, l'erogazione dell'assegno di cui  all'articolo  1  e'  commisurata
alla  durata  effettiva  della  residenza,  del  domicilio  o   della
prestazione di lavoro svolta in Italia»; 
  2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Per i lavoratori non residenti in Italia, la domanda di cui
al comma 1 e' presentata per il periodo di durata  della  prestazione
lavorativa e, in ogni caso, e' rinnovata annualmente a decorrere  dal
1° marzo di ciascun anno». 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 20
milioni di euro per l'anno 2026, 31,1  milioni  di  euro  per  l'anno
2027, 31,7 milioni di euro per l'anno 2028, 32,3 milioni di euro  per
l'anno 2029, 32,9 milioni di euro per per l'anno 2030,  33,5  milioni
di euro per l'anno 2031, 34,2 milioni di euro per l'anno  2032,  34,8
milioni di euro per l'anno 2033, 35,5 milioni di euro per l'anno 2034
e 36,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, si  provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.))