Art. 8 
 
Semplificazioni in materia di obblighi amministrativi e  di  obblighi
  di pubblicazione per amministrazioni ed imprese 
  1. Le comunicazioni inviate ai clienti e la documentazione fornita,
anche  in  formato  digitale,  dalle  banche  e  dagli   intermediari
finanziari ai sensi dell'articolo 119 del Testo unico delle leggi  in
materia bancaria e  creditizia  di  cui  al  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, possono essere  utilizzate,  in  luogo  delle
ricevute cartacee emesse dai terminali  abilitati  al  pagamento  con
carta di credito, debito e prepagata, o altra modalita'  digitale,  a
condizione che le stesse contengano  le  informazioni  relative  alle
singole  operazioni  poste  in  essere,  e  sono  conservate  con  le
modalita' di cui all'articolo 2220 del codice civile. 
  2. I soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo  14
marzo 2013, n. 33, i cui dati sui pagamenti sono gia' inseriti  nella
banca dati che alimenta il sito internet denominato «Soldi pubblici»,
adempiono agli obblighi previsti  dall'articolo  4-bis  del  medesimo
decreto pubblicando, nella sezione «Amministrazione trasparente»  del
proprio sito internet istituzionale, il collegamento al predetto sito
internet «Soldi pubblici». 
  3.  I  soggetti  di  cui  all'articolo  2-bis  del  citato  decreto
legislativo n. 33 del 2013, che trasmettono i propri dati alle banche
dati nazionali di cui all'allegato B al predetto decreto  n.  33  del
2013, assolvono agli obblighi di pubblicazione di cui  agli  articoli
15, 16, 17, 18, 19,  21,  22,  28,  29  e  30  del  medesimo  decreto
legislativo mediante la pubblicazione nella sezione  «Amministrazione
trasparente» del collegamento ipertestuale alle predette banche dati. 
  ((3-bis. All'articolo 21, comma 4,  lettera  a),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  in  materia  di
termini per la fatturazione delle operazioni, dopo  le  parole:  «del
medesimo soggetto,» sono  inserite  le  seguenti:  «ivi  comprese  le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi oggetto di  fatturazione
in nome e per  conto  delle  singole  imprese  di  un  raggruppamento
temporaneo da parte dell'impresa mandataria ai  sensi  del  comma  2,
lettera n),». 
  3-ter. All'articolo 72, comma 4, lettera a), del testo unico  delle
disposizioni legislative in materia di imposta sul  valore  aggiunto,
di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, in  materia  di
termini per la fatturazione delle operazioni, dopo  le  parole:  «del
medesimo soggetto,» sono  inserite  le  seguenti:  «ivi  comprese  le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi oggetto di  fatturazione
in nome e per  conto  delle  singole  imprese  di  un  raggruppamento
temporaneo da parte dell'impresa mandataria ai  sensi  del  comma  2,
lettera o),».))