Art. 9 
 
Semplificazioni in materia di opere in  prossimita'  della  linea  di
             vigilanza doganale e nel mare territoriale 
 
  1. L'articolo 7 dell'allegato 1 al decreto legislativo 26 settembre
2024, n. 141, e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 7 (Edifici in prossimita' della linea di vigilanza doganale
e nel mare territoriale). - 1.  La  realizzazione  di  costruzioni  e
altre  opere  permanenti  di  ogni  specie,  anche  galleggianti,  in
prossimita'  della  linea  di   vigilanza   doganale   e   nel   mare
((territoriale nonche')) le  modifiche  o  lo  spostamento  di  opere
esistenti   ((sono   soggetti))   alla   preventiva    autorizzazione
dell'ufficio  dell'Agenzia  competente  per  territorio((,))  che  si
esprime entro trenta giorni dalla ricezione della  relativa  istanza,
nell'ambito del procedimento di cui  all'articolo  5,  comma  3,  del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno
2001, n. 380. In caso di inosservanza del termine  di  cui  al  primo
periodo,   l'autorizzazione   si   intende   rilasciata   ai    sensi
dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.». 
  2. L'autorizzazione di cui al comma 1  costituisce  presupposto  di
legittimita' di ogni  altra  autorizzazione  relativa  all'esecuzione
delle attivita' di cui al medesimo comma 1 e non e' necessaria per la
realizzazione  di  opere  interne  a  edifici   o   fabbricati   gia'
esistenti.».