Art. 9
Semplificazioni in materia di opere in prossimita' della linea di
vigilanza doganale e nel mare territoriale
1. L'articolo 7 dell'allegato 1 al decreto legislativo 26 settembre
2024, n. 141, e' sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Edifici in prossimita' della linea di vigilanza doganale
e nel mare territoriale). - 1. La realizzazione di costruzioni e
altre opere permanenti di ogni specie, anche galleggianti, in
prossimita' della linea di vigilanza doganale e nel mare
((territoriale nonche')) le modifiche o lo spostamento di opere
esistenti ((sono soggetti)) alla preventiva autorizzazione
dell'ufficio dell'Agenzia competente per territorio((,)) che si
esprime entro trenta giorni dalla ricezione della relativa istanza,
nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 5, comma 3, del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380. In caso di inosservanza del termine di cui al primo
periodo, l'autorizzazione si intende rilasciata ai sensi
dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.».
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 costituisce presupposto di
legittimita' di ogni altra autorizzazione relativa all'esecuzione
delle attivita' di cui al medesimo comma 1 e non e' necessaria per la
realizzazione di opere interne a edifici o fabbricati gia'
esistenti.».