Art. 26 
 
Disposizioni per la funzionalita' del Ministero dell'interno, nonche'
  in materia di valorizzazione dei beni confiscati alla  criminalita'
  organizzata 
 
  1.  Al  fine  di  adempiere  agli   impegni   assunti   dall'Italia
nell'ambito dell'Unione europea, nonche' di  favorire  la  tempestiva
assunzione  a  tempo  indeterminato  di  personale  di  livello   non
dirigenziale,  necessario  a  garantire   la   piena   ed   immediata
operativita' delle strutture  organizzative,  a  livello  centrale  e
territoriale,  dell'Amministrazione  civile,  ivi   comprese   quelle
individuate dal Piano di attuazione nazionale del Patto europeo sulla
migrazione e l'asilo, il Ministero dell'interno per gli anni  2026  e
2027 e' autorizzato, nei limiti delle facolta' assunzionali  maturate
e disponibili a legislazione vigente, senza il previo svolgimento  di
procedure di mobilita': 
    a) a procedere allo  scorrimento,  con  carattere  di  priorita',
rispetto alle amministrazioni diverse da quelle che hanno bandito  il
concorso, delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici; 
    b) ad avvalersi di una  o  piu'  procedure  di  reclutamento  per
esami, organizzate in via prioritaria ed esclusiva  dal  Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei  ministri,
che si avvale della Commissione  per  l'attuazione  del  Progetto  di
Riqualificazione  delle   Pubbliche   Amministrazioni   (RIPAM).   Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 35-quater, comma 3-bis,
del decreto legislativo n.  165  del  2001,  nonche'  quelle  di  cui
all'articolo 1, comma 4, lettera  b),  del  decreto-legge  21  giugno
2023, n. 44, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2023, n. 74. 
  2. Fino al 31 dicembre  2027  il  personale  reclutato  secondo  le
modalita' di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non  puo'  accedere
alle procedure di  mobilita'  di  cui  all'articolo  30  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001, ne' puo' essere utilizzato presso  altre
Amministrazioni  pubbliche  mediante  comando,   distacco   o   altro
provvedimento di contenuto o effetto analogo. 
  3. Al fine  di  consentire  alla  Struttura  commissariale  per  il
recupero,  la  rifunzionalizzazione   e   valorizzazione   dei   beni
confiscati  alla  criminalita'  organizzata  l'ordinario  svolgimento
delle attivita' di cui all'articolo 6 del decreto-legge 2 marzo 2024,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024,  n.
56, le risorse iscritte nello stato di  previsione  della  spesa  del
Ministero dell'interno relative al « Fondo per la valorizzazione  dei
beni confiscati alle mafie per investimenti non piu'  finanziati  con
le risorse del PNRR » per  l'annualita'  2026  sono  incrementate  in
misura pari ad euro 2.000.000. 
  4. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n.  19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29  aprile  2024,  n.  56,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al secondo periodo, la parola  «dodici»  e'  sostituita  dalla
parola «undici» e la parola «nove» e' sostituita dalla parola «otto»; 
    b)  dopo  il  quinto  periodo  sono  inseriti  i  seguenti:   «Le
specifiche attivita' del personale non dirigenziale  sono  retribuite
sulla base di criteri  stabiliti  dalla  contrattazione  integrativa,
mediante il ricorso al Fondo risorse decentrate, cui  sono  assegnate
risorse pari ad euro 37.300 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029.
Il trattamento accessorio aggiuntivo non puo' eccedere il limite  pro
capite del 15 per cento della retribuzione tabellare.». 
  5. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 3 e 4, pari  ad  euro
2.037.300 per l'anno 2026 e a euro 37.300 per ciascuno degli anni dal
2027 al 2029, si provvede: 
    a)  quanto  a  euro   2.000.000   per   l'anno   2026,   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 51, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, cosi'
rideterminata dall'articolo 1, comma 799, lettera b), della legge  30
dicembre 2024, n. 207; 
    b) quanto a euro 37.300 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 6, comma 3, del  decreto-legge  2  marzo  2024,  n.  19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  all'articolo  35-quater,  comma
          3-bis, del decreto legislativo n.  165  del  2001,  recante
          «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle   amministrazioni   pubbliche.»,   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.: 
                «Art. 35-quater (Procedimento  per  l'assunzione  del
          personale  non  dirigenziale).  -   1.   I   concorsi   per
          l'assunzione   del   personale   non   dirigenziale   delle
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi inclusi
          quelli  indetti  dalla  Commissione  per  l'attuazione  del
          progetto    di     riqualificazione     delle     pubbliche
          amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, ed
          esclusi quelli relativi al personale di cui all'articolo 3,
          prevedono: 
                  a) l'espletamento  di  almeno  una  prova  scritta,
          anche a contenuto teorico-pratico, e di  una  prova  orale,
          comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno  una
          lingua straniera ai sensi dell'articolo  37.  Le  prove  di
          esame sono  finalizzate  ad  accertare  il  possesso  delle
          competenze, intese come insieme delle  conoscenze  e  delle
          capacita'    logico-tecniche,    comportamentali    nonche'
          manageriali, per i profili che svolgono tali  compiti,  che
          devono essere specificate nel bando e definite  in  maniera
          coerente con la natura dell'impiego, ovvero delle  abilita'
          residue nel caso dei soggetti di cui all' articolo 1, comma
          1, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Per profili iniziali e
          non specializzati, le  prove  di  esame  danno  particolare
          rilievo all'accertamento delle  capacita'  comportamentali,
          incluse quelle relazionali, e delle attitudini.  Il  numero
          delle prove d'esame e le relative modalita' di  svolgimento
          e  correzione   devono   contemperare   l'ampiezza   e   la
          profondita' della valutazione delle competenze definite nel
          bando con l'esigenza di assicurare tempi rapidi e certi  di
          svolgimento del concorso orientati ai principi espressi nel
          comma 2; 
                  b) l'utilizzo di strumenti informatici  e  digitali
          e,  facoltativamente,  lo  svolgimento  in  videoconferenza
          della  prova  orale,  garantendo  comunque  l'adozione   di
          soluzioni  tecniche  che  ne  assicurino  la   pubblicita',
          l'identificazione  dei  partecipanti,  la  sicurezza  delle
          comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto  della
          normativa in materia di protezione dei dati personali e nel
          limite delle pertinenti risorse disponibili a  legislazione
          vigente; 
                  c) che le prove di esame possano  essere  precedute
          da forme di preselezione  con  test  predisposti  anche  da
          imprese e soggetti specializzati in selezione di personale,
          nei  limiti  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente,  e   possano   riguardare   l'accertamento   delle
          conoscenze o il  possesso  delle  competenze  di  cui  alla
          lettera a), indicate nel bando; 
                  d)  che  i  contenuti  di  ciascuna   prova   siano
          disciplinati  dalle  singole  amministrazioni  responsabili
          dello  svolgimento  delle  procedure  di  cui  al  presente
          articolo, le quali adottano  la  tipologia  selettiva  piu'
          conferente con la tipologia dei  posti  messi  a  concorso,
          prevedendo che per l'assunzione di  profili  specializzati,
          oltre  alle  competenze,  siano  valutate   le   esperienze
          lavorative pregresse e pertinenti, anche presso  la  stessa
          amministrazione, ovvero le abilita' residue  nel  caso  dei
          soggetti di cui all'articolo 1, comma  1,  della  legge  12
          marzo 1999, n.  68.  Le  predette  amministrazioni  possono
          prevedere  che  nella  predisposizione   delle   prove   le
          commissioni siano integrate da esperti in valutazione delle
          competenze  e  selezione  del  personale,  senza  nuovi   o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica; 
                  e) per i profili qualificati dalle amministrazioni,
          in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica,  una
          fase di valutazione dei titoli  legalmente  riconosciuti  e
          strettamente correlati alla natura e  alle  caratteristiche
          delle  posizioni  bandite,  ai   fini   dell'ammissione   a
          successive fasi concorsuali; 
                  f)  che   i   titoli   e   l'eventuale   esperienza
          professionale,  inclusi  i  titoli  di  servizio,   possano
          concorrere, in  misura  non  superiore  a  un  terzo,  alla
          formazione del punteggio finale. 
                2. Le procedure di reclutamento di cui al comma 1  si
          svolgono con modalita' che ne garantiscano l'imparzialita',
          l'efficienza, l'efficacia e la celerita'  di  espletamento,
          che assicurino l'integrita' delle prove, la sicurezza e  la
          tracciabilita' delle comunicazioni, ricorrendo all'utilizzo
          di sistemi digitali diretti anche  a  realizzare  forme  di
          preselezione  ed  a   selezioni   decentrate,   anche   non
          contestuali, in  relazione  a  specifiche  esigenze  o  per
          scelta organizzativa dell'amministrazione  procedente,  nel
          rispetto dell'eventuale adozione di misure compensative per
          lo svolgimento delle  prove  da  parte  dei  candidati  con
          disabilita' accertata ai sensi dell'articolo  4,  comma  1,
          della legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  o  con  disturbi
          specifici di apprendimento accertati ai sensi della legge 8
          ottobre 2010, n. 170. Nelle selezioni  non  contestuali  le
          amministrazioni  assicurano  comunque  la   trasparenza   e
          l'omogeneita'  delle  prove  somministrate   in   modo   da
          garantire il medesimo grado di  selettivita'  tra  tutti  i
          partecipanti. 
                3. Le commissioni esaminatrici dei  concorsi  possono
          essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di
          un numero di componenti pari  a  quello  delle  commissioni
          originarie  e  di  un  segretario  aggiunto.  Per  ciascuna
          sottocommissione e' nominato un presidente. La  commissione
          definisce in una seduta plenaria preparatoria  procedure  e
          criteri di valutazione omogenei e vincolanti per  tutte  le
          sottocommissioni. Tali procedure e criteri  di  valutazione
          sono  pubblicati  nel  sito  internet  dell'amministrazione
          procedente   contestualmente   alla   graduatoria   finale.
          All'attuazione  del  presente  comma   le   amministrazioni
          provvedono  nei  limiti   delle   risorse   disponibili   a
          legislazione vigente. 
                3-bis. Fino al 31 dicembre 2026, in deroga  al  comma
          1, lettera a), i  bandi  di  concorso  per  i  profili  non
          apicali possono prevedere lo svolgimento della  sola  prova
          scritta.». 
              - Si riporta il testo all'articolo 1, comma 4,  lettera
          b), del decreto-legge 21 giugno 2023,  n.  44,  convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  21  giugno  2023,  n.  74,
          recante «Disposizioni urgenti per  il  rafforzamento  della
          capacita' amministrativa delle amministrazioni  pubbliche»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2023, n. 95: 
                «Art. 1. (Disposizioni in  materia  di  rafforzamento
          della  capacita'   amministrativa   delle   amministrazioni
          centrali). - (omissis). 
                4.  Per  garantire  la  necessaria   speditezza   del
          reclutamento  del  personale  di   cui   alla   tabella   B
          dell'allegato 2: 
                  a) la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
          Dipartimento della protezione civile puo'  richiedere  alla
          Commissione RIPAM  di  avviare  procedure  di  reclutamento
          mediante concorso pubblico per titoli  e  prova  scritta  e
          orale. Ferme restando, a parita' di requisiti,  le  riserve
          previste dalla legge 12 marzo 1999, n.  68,  e  dal  codice
          dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
          marzo 2010, n. 66, il bando puo'  prevedere  l'attribuzione
          di un punteggio doppio per il titolo  di  studio  richiesto
          per  l'accesso,  qualora  il  predetto  titolo  sia   stato
          conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto
          per la presentazione della domanda di  partecipazione  alla
          procedura di reclutamento; 
                  b) il Ministero dell'interno puo'  richiedere  alla
          Commissione RIPAM di avviare procedure di reclutamento  per
          il personale non dirigenziale  dell'amministrazione  civile
          dell'interno  mediante  concorso  pubblico  per  titoli  ed
          esami, bandito su base provinciale e svolto anche  mediante
          l'uso  di  tecnologie   digitali.   Ogni   candidato   puo'
          presentare domanda per un solo ambito provinciale e per una
          sola posizione  tra  quelle  messe  a  bando.  Qualora  una
          graduatoria  provinciale  risulti  incapiente  rispetto  ai
          posti messi a concorso, l'amministrazione  puo'  coprire  i
          posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie
          degli idonei non vincitori per  la  medesima  posizione  di
          lavoro in altri ambiti  provinciali,  previo  interpello  e
          acquisito l'assenso degli interessati.  Ferme  restando,  a
          parita' di requisiti,  le  riserve  previste  dalla  legge,
          relativamente ai titoli valutabili, il bando puo' prevedere
          l'attribuzione di un punteggio  doppio  per  il  titolo  di
          studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto  titolo
          sia stato  conseguito  non  oltre  cinque  anni  prima  del
          termine previsto per  la  presentazione  della  domanda  di
          partecipazione alla procedura di reclutamento; 
                  b-bis) le amministrazioni  centrali  e  le  agenzie
          possono  stipulare  convenzioni  volte   a   reclutare   il
          personale di cui  necessitano  mediante  scorrimento  delle
          graduatorie dei concorsi pubblici  svolti  per  il  tramite
          della Commissione RIPAM, in corso di validita'; 
                  b-ter) il Ministero del lavoro  e  delle  politiche
          sociali   e'   autorizzato   ad   avviare   procedure    di
          reclutamento, mediante concorso pubblico per titoli e prove
          scritta   e   orale,   per   l'assunzione   del   personale
          appartenente all'area dei funzionari di cui alla tabella  B
          dell'allegato 2. Per le medesime esigenze di speditezza, le
          procedure di reclutamento di cui al primo  periodo  possono
          essere  finalizzate  anche  al  reclutamento  di  personale
          dell'area  dei   funzionari   a   valere   sulle   facolta'
          assunzionali ordinarie, per specifiche professionalita' con
          competenze in materia di igiene e sicurezza sui  luoghi  di
          lavoro,  prevenzione  e  riduzione  delle   condizioni   di
          bisogno, analisi e valutazione delle politiche del  lavoro,
          gestione  dei  fondi  strutturali  e  della  capacita'   di
          investimento, digitalizzazione, gestione di siti internet e
          contrattualistica pubblica. Ferme restando,  a  parita'  di
          requisiti, le riserve previste dalla legge 12  marzo  1999,
          n.  68,  il  bando  puo'  prevedere  l'attribuzione  di  un
          punteggio doppio per il  titolo  di  studio  richiesto  per
          l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato  conseguito
          non oltre cinque anni prima del  termine  previsto  per  la
          presentazione  della   domanda   di   partecipazione   alla
          procedura di reclutamento, e,  in  ogni  caso,  un'adeguata
          valorizzazione della specifica professionalita' maturata da
          soggetti di elevata specializzazione  tecnica  che  abbiano
          svolto attivita' presso il Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali. 
                  (omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto-legge
          2 marzo 2024, n. 19, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge  29  aprile   2024,   n.   56,   recante   «Ulteriori
          disposizioni urgenti per l'attuazione del  Piano  nazionale
          di ripresa e resilienza (PNRR)», pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 2 marzo 2024, n. 52, S.O.: 
                «Art.  6  (Disposizioni  in  materia  di  recupero  e
          rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla  criminalita'
          organizzata).  -  1.  Al  fine  di  assicurare  la   rapida
          realizzazione     degli     interventi     di     recupero,
          rifunzionalizzazione e valorizzazione  di  beni  confiscati
          alla criminalita' organizzata, con l'obiettivo di aumentare
          l'inclusione sociale,  supportare  la  creazione  di  nuove
          opportunita' di lavoro per i giovani e le  persone  esposte
          al  rischio  di  emarginazione,  aumentare  i  presidi   di
          legalita'  e  sicurezza  del  territorio  e  creare   nuove
          strutture per l'ospitalita', la mediazione e l'integrazione
          culturale, non piu' finanziati con le risorse del PNRR, con
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
          su proposta del Ministro dell'interno entro  trenta  giorni
          dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  e'
          nominato un Commissario straordinario, cui sono  attribuiti
          i compiti e le funzioni di cui all'articolo  12,  comma  1,
          secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021,  n.  77,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,
          n. 108. Il Commissario straordinario, nominato ai sensi del
          primo periodo, opera presso  il  Ministero  dell'interno  e
          provvede  all'espletamento  dei  propri  compiti  e   delle
          proprie funzioni con tutti i poteri e secondo le  modalita'
          previsti dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77
          del 2021. 
                1-bis.   Tra   le   attribuzioni   del    Commissario
          straordinario e' compresa l'adozione di tutti  gli  atti  o
          provvedimenti necessari al raggiungimento  delle  finalita'
          di cui al comma 1 del presente  articolo,  compresi  quelli
          inerenti ai procedimenti  relativi  alle  funzioni  di  cui
          all'articolo 50, comma 1,  del  decreto-legge  24  febbraio
          2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
          aprile 2023, n. 41, limitatamente agli interventi di cui al
          presente articolo. 
                2.  Per  l'esercizio  dei   compiti   assegnati,   il
          Commissario  straordinario  resta  in  carica  fino  al  31
          dicembre 2029 e si avvale  di  una  struttura  di  supporto
          posta  alle  sue  dirette  dipendenze,  costituita  con  il
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
          comma  1  e  che  opera  sino  alla  data   di   cessazione
          dell'incarico del Commissario straordinario. Alla struttura
          di  supporto  e'  assegnato  un  contingente   massimo   di
          personale pari a undici unita', di  cui  una  di  personale
          dirigenziale  di  livello  generale,   due   di   personale
          dirigenziale di livello non generale e  otto  di  personale
          non dirigenziale, dipendenti di  pubbliche  amministrazioni
          centrali e di enti territoriali, individuati previa  intesa
          con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso
          delle  competenze  e  dei  requisiti  di   professionalita'
          richiesti  per   il   perseguimento   delle   finalita'   e
          l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con
          esclusione    del     personale     docente,     educativo,
          amministrativo,  tecnico  e  ausiliario  delle  istituzioni
          scolastiche. Il personale di cui  al  secondo  periodo,  ai
          sensi dell'articolo 17, comma 14,  della  legge  15  maggio
          1997, n. 127, e' collocato fuori ruolo o  in  posizione  di
          comando, distacco o  altro  analogo  istituto  o  posizione
          previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando  lo  stato
          giuridico   e   il   trattamento   economico   fondamentale
          dell'amministrazione  di  appartenenza.  Al  personale  non
          dirigenziale della struttura di supporto e' riconosciuto il
          trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennita'
          di amministrazione,  del  personale  non  dirigenziale  del
          Ministero dell'interno e, con uno o piu' provvedimenti  del
          Commissario  straordinario,  puo'  essere  riconosciuta  la
          corresponsione  di  compensi  per  prestazioni  di   lavoro
          straordinario nel limite  massimo  di  trenta  ore  mensili
          effettivamente svolte, oltre a  quelle  gia'  previste  dai
          rispettivi  ordinamenti  e  comunque  nel  rispetto   della
          disciplina in materia  di  orario  di  lavoro,  di  cui  al
          decreto legislativo 8 aprile 2003, n.  66.  Il  trattamento
          economico del personale collocato in posizione di comando o
          fuori ruolo o altro analogo istituto e' corrisposto secondo
          le modalita'  previste  dall'articolo  70,  comma  12,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165.  Le  specifiche
          attivita' del personale non  dirigenziale  sono  retribuite
          sulla  base  di  criteri  stabiliti  dalla   contrattazione
          integrativa,  mediante  il   ricorso   al   Fondo   risorse
          decentrate, cui sono assegnate risorse pari ad euro  37.300
          per ciascuno degli anni dal 2026 al  2029.  Il  trattamento
          accessorio aggiuntivo  non  puo'  eccedere  il  limite  pro
          capite del 15 per cento della  retribuzione  tabellare.  Al
          personale dirigenziale di livello generale e  non  generale
          della struttura di supporto e' riconosciuta la retribuzione
          di parte variabile e di risultato in misura pari  a  quella
          riconosciuta  rispettivamente  ai  dirigenti   di   livello
          generale  e  di  livello   non   generale   del   Ministero
          dell'interno. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso
          indisponibile,       nella        dotazione        organica
          dell'amministrazione di provenienza, per  tutta  la  durata
          del  collocamento  fuori  ruolo,   un   numero   di   posti
          equivalente  dal  punto  di  vista  finanziario.   Con   il
          provvedimento istitutivo della struttura di  supporto  sono
          determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 3,  le
          specifiche  dotazioni  finanziarie  e  strumentali  nonche'
          quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al secondo
          periodo del presente  comma,  necessarie  al  funzionamento
          della medesima struttura.  Per  l'esercizio  delle  proprie
          funzioni,  il  Commissario  straordinario  puo'  avvalersi,
          altresi', mediante apposite convenzioni  e  senza  nuovi  o
          maggiori oneri  a  carico  della  finanza  pubblica,  delle
          strutture, anche periferiche,  dell'Agenzia  nazionale  per
          l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati  e
          confiscati   alla   criminalita'   organizzata   e    delle
          amministrazioni  centrali  dello  Stato,  dell'Agenzia  del
          demanio, delle amministrazioni locali e  degli  altri  enti
          territoriali.  Il   Commissario   straordinario,   per   le
          finalita' di cui al comma 1, puo' altresi' avvalersi di  un
          numero   massimo   di   cinque   esperti   di    comprovata
          qualificazione professionale, da esso nominati con  proprio
          provvedimento, cui compete un  compenso  massimo  annuo  di
          euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali  e  degli
          oneri fiscali a  carico  dell'amministrazione  per  singolo
          incarico. Il  compenso  del  Commissario  straordinario  e'
          determinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri di cui al comma 1 del presente articolo in  misura
          non superiore a quella indicata all'articolo 15,  comma  3,
          del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 con oneri
          a carico delle risorse di  cui  al  comma  3  del  presente
          articolo.  Al  conferimento  dell'incarico  di  Commissario
          straordinario non  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6  luglio  2012,
          n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto
          2012, n. 135, fermo restando quanto previsto  dall'articolo
          1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli
          articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28
          gennaio 2019, n. 4, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 28 marzo 2019, n. 26. 
                3. Fermo quanto previsto dall'articolo 12,  comma  6,
          primo e secondo periodo, del decreto- legge n. 77 del 2021,
          e dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013,
          n. 147, agli oneri  derivanti  dal  comma  2  del  presente
          articolo, pari a euro 1.374.298 per l'anno 2024 ed  a  euro
          1.649.158 per ciascuno degli anni  dal  2025  al  2029,  si
          provvede,  quanto  ad  euro  1.374.298,  per  l'anno  2024,
          mediante corrispondente  riduzione  delle  risorse  di  cui
          all'articolo 2, comma 7, lettera a), del  decreto-legge  16
          settembre 2008,  n.  143,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, iscritte nello  stato
          di previsione del Ministero dell'interno, e quanto ad  euro
          1.649.158, per  ciascuno  degli  anni  dal  2025  al  2029,
          mediante corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2024-2026,  nell'ambito  del
          programma «Fondi di  riserva  e  speciali»  della  missione
          «Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2024,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al Ministero dell'interno.». 
              - Si riporta il testo del  comma  51  dell'articolo  1,
          della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e
          bilancio   pluriennale   per   il   triennio   2020-2022.»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30  dicembre  2019,  n.
          304, S.O.: 
                (omissis). 
                51.  Al  fine  di  favorire  gli  investimenti,  sono
          assegnati agli enti  locali,  per  spesa  di  progettazione
          relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio
          a  rischio  idrogeologico,  di  messa   in   sicurezza   ed
          efficientamento  energetico  delle  scuole,  degli  edifici
          pubblici   e   del   patrimonio   comunale,   nonche'   per
          investimenti di messa in sicurezza  di  strade,  contributi
          soggetti a rendicontazione nel limite di 85 milioni di euro
          per l'anno 2020, di 128 milioni di euro per l'anno 2021, di
          320 milioni di euro per l'anno 2022, di 350 milioni di euro
          per l'anno 2023 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli
          anni dal 2024 al 2031. A decorrere dall'anno 2022, in  sede
          di  definizione  delle  procedure   di   assegnazione   dei
          contributi, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili
          e' destinato agli enti locali del Mezzogiorno. 
                (omissis).».