Art. 26
Disposizioni per la funzionalita' del Ministero dell'interno, nonche'
in materia di valorizzazione dei beni confiscati alla criminalita'
organizzata
1. Al fine di adempiere agli impegni assunti dall'Italia
nell'ambito dell'Unione europea, nonche' di favorire la tempestiva
assunzione a tempo indeterminato di personale di livello non
dirigenziale, necessario a garantire la piena ed immediata
operativita' delle strutture organizzative, a livello centrale e
territoriale, dell'Amministrazione civile, ivi comprese quelle
individuate dal Piano di attuazione nazionale del Patto europeo sulla
migrazione e l'asilo, il Ministero dell'interno per gli anni 2026 e
2027 e' autorizzato, nei limiti delle facolta' assunzionali maturate
e disponibili a legislazione vigente, senza il previo svolgimento di
procedure di mobilita':
a) a procedere allo scorrimento, con carattere di priorita',
rispetto alle amministrazioni diverse da quelle che hanno bandito il
concorso, delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici;
b) ad avvalersi di una o piu' procedure di reclutamento per
esami, organizzate in via prioritaria ed esclusiva dal Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri,
che si avvale della Commissione per l'attuazione del Progetto di
Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM). Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 35-quater, comma 3-bis,
del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonche' quelle di cui
all'articolo 1, comma 4, lettera b), del decreto-legge 21 giugno
2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2023, n. 74.
2. Fino al 31 dicembre 2027 il personale reclutato secondo le
modalita' di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non puo' accedere
alle procedure di mobilita' di cui all'articolo 30 del decreto
legislativo n. 165 del 2001, ne' puo' essere utilizzato presso altre
Amministrazioni pubbliche mediante comando, distacco o altro
provvedimento di contenuto o effetto analogo.
3. Al fine di consentire alla Struttura commissariale per il
recupero, la rifunzionalizzazione e valorizzazione dei beni
confiscati alla criminalita' organizzata l'ordinario svolgimento
delle attivita' di cui all'articolo 6 del decreto-legge 2 marzo 2024,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n.
56, le risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'interno relative al « Fondo per la valorizzazione dei
beni confiscati alle mafie per investimenti non piu' finanziati con
le risorse del PNRR » per l'annualita' 2026 sono incrementate in
misura pari ad euro 2.000.000.
4. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, la parola «dodici» e' sostituita dalla
parola «undici» e la parola «nove» e' sostituita dalla parola «otto»;
b) dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: «Le
specifiche attivita' del personale non dirigenziale sono retribuite
sulla base di criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa,
mediante il ricorso al Fondo risorse decentrate, cui sono assegnate
risorse pari ad euro 37.300 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029.
Il trattamento accessorio aggiuntivo non puo' eccedere il limite pro
capite del 15 per cento della retribuzione tabellare.».
5. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 3 e 4, pari ad euro
2.037.300 per l'anno 2026 e a euro 37.300 per ciascuno degli anni dal
2027 al 2029, si provvede:
a) quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2026, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 51, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, cosi'
rideterminata dall'articolo 1, comma 799, lettera b), della legge 30
dicembre 2024, n. 207;
b) quanto a euro 37.300 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo all'articolo 35-quater, comma
3-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche.», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:
«Art. 35-quater (Procedimento per l'assunzione del
personale non dirigenziale). - 1. I concorsi per
l'assunzione del personale non dirigenziale delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi inclusi
quelli indetti dalla Commissione per l'attuazione del
progetto di riqualificazione delle pubbliche
amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, ed
esclusi quelli relativi al personale di cui all'articolo 3,
prevedono:
a) l'espletamento di almeno una prova scritta,
anche a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale,
comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno una
lingua straniera ai sensi dell'articolo 37. Le prove di
esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle
competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle
capacita' logico-tecniche, comportamentali nonche'
manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che
devono essere specificate nel bando e definite in maniera
coerente con la natura dell'impiego, ovvero delle abilita'
residue nel caso dei soggetti di cui all' articolo 1, comma
1, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Per profili iniziali e
non specializzati, le prove di esame danno particolare
rilievo all'accertamento delle capacita' comportamentali,
incluse quelle relazionali, e delle attitudini. Il numero
delle prove d'esame e le relative modalita' di svolgimento
e correzione devono contemperare l'ampiezza e la
profondita' della valutazione delle competenze definite nel
bando con l'esigenza di assicurare tempi rapidi e certi di
svolgimento del concorso orientati ai principi espressi nel
comma 2;
b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali
e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza
della prova orale, garantendo comunque l'adozione di
soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicita',
l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle
comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto della
normativa in materia di protezione dei dati personali e nel
limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione
vigente;
c) che le prove di esame possano essere precedute
da forme di preselezione con test predisposti anche da
imprese e soggetti specializzati in selezione di personale,
nei limiti delle risorse disponibili a legislazione
vigente, e possano riguardare l'accertamento delle
conoscenze o il possesso delle competenze di cui alla
lettera a), indicate nel bando;
d) che i contenuti di ciascuna prova siano
disciplinati dalle singole amministrazioni responsabili
dello svolgimento delle procedure di cui al presente
articolo, le quali adottano la tipologia selettiva piu'
conferente con la tipologia dei posti messi a concorso,
prevedendo che per l'assunzione di profili specializzati,
oltre alle competenze, siano valutate le esperienze
lavorative pregresse e pertinenti, anche presso la stessa
amministrazione, ovvero le abilita' residue nel caso dei
soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12
marzo 1999, n. 68. Le predette amministrazioni possono
prevedere che nella predisposizione delle prove le
commissioni siano integrate da esperti in valutazione delle
competenze e selezione del personale, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
e) per i profili qualificati dalle amministrazioni,
in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una
fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e
strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche
delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a
successive fasi concorsuali;
f) che i titoli e l'eventuale esperienza
professionale, inclusi i titoli di servizio, possano
concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla
formazione del punteggio finale.
2. Le procedure di reclutamento di cui al comma 1 si
svolgono con modalita' che ne garantiscano l'imparzialita',
l'efficienza, l'efficacia e la celerita' di espletamento,
che assicurino l'integrita' delle prove, la sicurezza e la
tracciabilita' delle comunicazioni, ricorrendo all'utilizzo
di sistemi digitali diretti anche a realizzare forme di
preselezione ed a selezioni decentrate, anche non
contestuali, in relazione a specifiche esigenze o per
scelta organizzativa dell'amministrazione procedente, nel
rispetto dell'eventuale adozione di misure compensative per
lo svolgimento delle prove da parte dei candidati con
disabilita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi
specifici di apprendimento accertati ai sensi della legge 8
ottobre 2010, n. 170. Nelle selezioni non contestuali le
amministrazioni assicurano comunque la trasparenza e
l'omogeneita' delle prove somministrate in modo da
garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i
partecipanti.
3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi possono
essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di
un numero di componenti pari a quello delle commissioni
originarie e di un segretario aggiunto. Per ciascuna
sottocommissione e' nominato un presidente. La commissione
definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e
criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le
sottocommissioni. Tali procedure e criteri di valutazione
sono pubblicati nel sito internet dell'amministrazione
procedente contestualmente alla graduatoria finale.
All'attuazione del presente comma le amministrazioni
provvedono nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente.
3-bis. Fino al 31 dicembre 2026, in deroga al comma
1, lettera a), i bandi di concorso per i profili non
apicali possono prevedere lo svolgimento della sola prova
scritta.».
- Si riporta il testo all'articolo 1, comma 4, lettera
b), del decreto-legge 21 giugno 2023, n. 44, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74,
recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della
capacita' amministrativa delle amministrazioni pubbliche»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2023, n. 95:
«Art. 1. (Disposizioni in materia di rafforzamento
della capacita' amministrativa delle amministrazioni
centrali). - (omissis).
4. Per garantire la necessaria speditezza del
reclutamento del personale di cui alla tabella B
dell'allegato 2:
a) la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della protezione civile puo' richiedere alla
Commissione RIPAM di avviare procedure di reclutamento
mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta e
orale. Ferme restando, a parita' di requisiti, le riserve
previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e dal codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, il bando puo' prevedere l'attribuzione
di un punteggio doppio per il titolo di studio richiesto
per l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato
conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto
per la presentazione della domanda di partecipazione alla
procedura di reclutamento;
b) il Ministero dell'interno puo' richiedere alla
Commissione RIPAM di avviare procedure di reclutamento per
il personale non dirigenziale dell'amministrazione civile
dell'interno mediante concorso pubblico per titoli ed
esami, bandito su base provinciale e svolto anche mediante
l'uso di tecnologie digitali. Ogni candidato puo'
presentare domanda per un solo ambito provinciale e per una
sola posizione tra quelle messe a bando. Qualora una
graduatoria provinciale risulti incapiente rispetto ai
posti messi a concorso, l'amministrazione puo' coprire i
posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie
degli idonei non vincitori per la medesima posizione di
lavoro in altri ambiti provinciali, previo interpello e
acquisito l'assenso degli interessati. Ferme restando, a
parita' di requisiti, le riserve previste dalla legge,
relativamente ai titoli valutabili, il bando puo' prevedere
l'attribuzione di un punteggio doppio per il titolo di
studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto titolo
sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del
termine previsto per la presentazione della domanda di
partecipazione alla procedura di reclutamento;
b-bis) le amministrazioni centrali e le agenzie
possono stipulare convenzioni volte a reclutare il
personale di cui necessitano mediante scorrimento delle
graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite
della Commissione RIPAM, in corso di validita';
b-ter) il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e' autorizzato ad avviare procedure di
reclutamento, mediante concorso pubblico per titoli e prove
scritta e orale, per l'assunzione del personale
appartenente all'area dei funzionari di cui alla tabella B
dell'allegato 2. Per le medesime esigenze di speditezza, le
procedure di reclutamento di cui al primo periodo possono
essere finalizzate anche al reclutamento di personale
dell'area dei funzionari a valere sulle facolta'
assunzionali ordinarie, per specifiche professionalita' con
competenze in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di
lavoro, prevenzione e riduzione delle condizioni di
bisogno, analisi e valutazione delle politiche del lavoro,
gestione dei fondi strutturali e della capacita' di
investimento, digitalizzazione, gestione di siti internet e
contrattualistica pubblica. Ferme restando, a parita' di
requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999,
n. 68, il bando puo' prevedere l'attribuzione di un
punteggio doppio per il titolo di studio richiesto per
l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato conseguito
non oltre cinque anni prima del termine previsto per la
presentazione della domanda di partecipazione alla
procedura di reclutamento, e, in ogni caso, un'adeguata
valorizzazione della specifica professionalita' maturata da
soggetti di elevata specializzazione tecnica che abbiano
svolto attivita' presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
(omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto-legge
2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR)», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 2 marzo 2024, n. 52, S.O.:
«Art. 6 (Disposizioni in materia di recupero e
rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalita'
organizzata). - 1. Al fine di assicurare la rapida
realizzazione degli interventi di recupero,
rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati
alla criminalita' organizzata, con l'obiettivo di aumentare
l'inclusione sociale, supportare la creazione di nuove
opportunita' di lavoro per i giovani e le persone esposte
al rischio di emarginazione, aumentare i presidi di
legalita' e sicurezza del territorio e creare nuove
strutture per l'ospitalita', la mediazione e l'integrazione
culturale, non piu' finanziati con le risorse del PNRR, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
su proposta del Ministro dell'interno entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e'
nominato un Commissario straordinario, cui sono attribuiti
i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1,
secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108. Il Commissario straordinario, nominato ai sensi del
primo periodo, opera presso il Ministero dell'interno e
provvede all'espletamento dei propri compiti e delle
proprie funzioni con tutti i poteri e secondo le modalita'
previsti dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77
del 2021.
1-bis. Tra le attribuzioni del Commissario
straordinario e' compresa l'adozione di tutti gli atti o
provvedimenti necessari al raggiungimento delle finalita'
di cui al comma 1 del presente articolo, compresi quelli
inerenti ai procedimenti relativi alle funzioni di cui
all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio
2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
aprile 2023, n. 41, limitatamente agli interventi di cui al
presente articolo.
2. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il
Commissario straordinario resta in carica fino al 31
dicembre 2029 e si avvale di una struttura di supporto
posta alle sue dirette dipendenze, costituita con il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 1 e che opera sino alla data di cessazione
dell'incarico del Commissario straordinario. Alla struttura
di supporto e' assegnato un contingente massimo di
personale pari a undici unita', di cui una di personale
dirigenziale di livello generale, due di personale
dirigenziale di livello non generale e otto di personale
non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni
centrali e di enti territoriali, individuati previa intesa
con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso
delle competenze e dei requisiti di professionalita'
richiesti per il perseguimento delle finalita' e
l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con
esclusione del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni
scolastiche. Il personale di cui al secondo periodo, ai
sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n. 127, e' collocato fuori ruolo o in posizione di
comando, distacco o altro analogo istituto o posizione
previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato
giuridico e il trattamento economico fondamentale
dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non
dirigenziale della struttura di supporto e' riconosciuto il
trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennita'
di amministrazione, del personale non dirigenziale del
Ministero dell'interno e, con uno o piu' provvedimenti del
Commissario straordinario, puo' essere riconosciuta la
corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro
straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili
effettivamente svolte, oltre a quelle gia' previste dai
rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della
disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Il trattamento
economico del personale collocato in posizione di comando o
fuori ruolo o altro analogo istituto e' corrisposto secondo
le modalita' previste dall'articolo 70, comma 12, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le specifiche
attivita' del personale non dirigenziale sono retribuite
sulla base di criteri stabiliti dalla contrattazione
integrativa, mediante il ricorso al Fondo risorse
decentrate, cui sono assegnate risorse pari ad euro 37.300
per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029. Il trattamento
accessorio aggiuntivo non puo' eccedere il limite pro
capite del 15 per cento della retribuzione tabellare. Al
personale dirigenziale di livello generale e non generale
della struttura di supporto e' riconosciuta la retribuzione
di parte variabile e di risultato in misura pari a quella
riconosciuta rispettivamente ai dirigenti di livello
generale e di livello non generale del Ministero
dell'interno. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso
indisponibile, nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata
del collocamento fuori ruolo, un numero di posti
equivalente dal punto di vista finanziario. Con il
provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono
determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 3, le
specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonche'
quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al secondo
periodo del presente comma, necessarie al funzionamento
della medesima struttura. Per l'esercizio delle proprie
funzioni, il Commissario straordinario puo' avvalersi,
altresi', mediante apposite convenzioni e senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle
strutture, anche periferiche, dell'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalita' organizzata e delle
amministrazioni centrali dello Stato, dell'Agenzia del
demanio, delle amministrazioni locali e degli altri enti
territoriali. Il Commissario straordinario, per le
finalita' di cui al comma 1, puo' altresi' avvalersi di un
numero massimo di cinque esperti di comprovata
qualificazione professionale, da esso nominati con proprio
provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di
euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli
oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo
incarico. Il compenso del Commissario straordinario e'
determinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 1 del presente articolo in misura
non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 con oneri
a carico delle risorse di cui al comma 3 del presente
articolo. Al conferimento dell'incarico di Commissario
straordinario non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo
1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli
articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26.
3. Fermo quanto previsto dall'articolo 12, comma 6,
primo e secondo periodo, del decreto- legge n. 77 del 2021,
e dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, agli oneri derivanti dal comma 2 del presente
articolo, pari a euro 1.374.298 per l'anno 2024 ed a euro
1.649.158 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, si
provvede, quanto ad euro 1.374.298, per l'anno 2024,
mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui
all'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16
settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, iscritte nello stato
di previsione del Ministero dell'interno, e quanto ad euro
1.649.158, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029,
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno.».
- Si riporta il testo del comma 51 dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2019, n.
304, S.O.:
(omissis).
51. Al fine di favorire gli investimenti, sono
assegnati agli enti locali, per spesa di progettazione
relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio
a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed
efficientamento energetico delle scuole, degli edifici
pubblici e del patrimonio comunale, nonche' per
investimenti di messa in sicurezza di strade, contributi
soggetti a rendicontazione nel limite di 85 milioni di euro
per l'anno 2020, di 128 milioni di euro per l'anno 2021, di
320 milioni di euro per l'anno 2022, di 350 milioni di euro
per l'anno 2023 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2024 al 2031. A decorrere dall'anno 2022, in sede
di definizione delle procedure di assegnazione dei
contributi, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili
e' destinato agli enti locali del Mezzogiorno.
(omissis).».