Art. 27
Misure in materia di collocamento mirato e permessi di lavoro delle
vittime del dovere, del terrorismo e della criminalita' organizzata
1. Alle vittime del dovere, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alle vittime del terrorismo e
delle stragi di tale matrice, di cui all'articolo 1 della legge 3
agosto 2004, n. 206, alle vittime della criminalita' organizzata di
cui all'articolo 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ai
soggetti di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, con invalidita' pari o superiore all'ottanta per cento, nonche'
ai familiari superstiti, che gia' godono del diritto al collocamento
obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e
preferenza a parita' di titoli, ai sensi dell'articolo 1, comma 2
della legge 23 novembre 1998, n. 407, deve essere garantito un
programma di assunzione presso le amministrazioni pubbliche, nei
limiti delle relative facolta' assunzionali autorizzate a
legislazione vigente, con rispetto della qualifica e delle funzioni
corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalita'
possedute. Le modalita' di attuazione del presente comma sono
stabilite da apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri della
pubblica amministrazione e dell'interno. Per le assunzioni del
personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, restano salve le disposizioni previste dai rispettivi
ordinamenti.
2. Il coniuge e i figli dell'invalido riconosciuto vittima del
dovere, ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466, e della legge 23
dicembre 2005, n. 266, possono ottenere l'iscrizione negli elenchi
del collocamento obbligatorio di cui all'articolo 8 della legge 12
marzo 1999, n. 68, secondo le modalita' previste per i soggetti di
cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407.
3. L'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, si interpreta
nel senso che i familiari dell'invalido riconosciuto vittima del
dovere possono iscriversi negli elenchi del collocamento obbligatorio
di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, purche' il
dante causa non risulti contestualmente iscritto.
4. I soggetti tenuti all'adempimento dell'obbligo di assunzione
devono indicare con cadenza annuale, secondo i parametri di cui al
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e attraverso lo
strumento della pubblicazione nei siti internet istituzionali e
mediante una comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri, la dotazione organica
distinta per aree o categorie, il numero dei soggetti da assumere in
base alle previsioni dell'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n.
68, il numero dei soggetti gia' reclutati a copertura della quota
obbligatoria e le procedure avviate per il collocamento obbligatorio,
con indicazione del tipo di avviamento al lavoro.
5. Al fine di garantire l'effettivita' del diritto al collocamento
delle vittime del dovere, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alle vittime del terrorismo e
delle stragi di tale matrice, di cui all'articolo 1 della legge 3
agosto 2004, n. 206, alle vittime della criminalita' organizzata di
cui all'articolo 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1990, n. 302 in
caso di inadempimento delle disposizioni del presente articolo e di
quelle di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 e all'articolo 1, comma 5, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, un numero di
assunzioni corrispondente a quelle che non sono state realizzate sono
rese indisponibili nell'ambito delle facolta' assunzionali
dell'amministrazione interessata.
6. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari, anche superstiti,
di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, possono essere riconosciuti permessi orari a recupero per un
numero massimo di diciotto ore annue non continuative e comunque in
modo tale che non sia necessario procedere alla sostituzione del
personale, al fine di partecipare a iniziative pubbliche, anche
presso scuole e istituzioni, finalizzate alla diffusione della
cultura della legalita' e della memoria delle vittime del dovere, del
terrorismo e della criminalita' organizzata, in deroga al limite
massimo di ore previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro
del comparto di appartenenza.
7. Il permesso di cui al comma 6 viene concesso a semplice
richiesta del dipendente avente titolo, salva la produzione di idonea
documentazione attestante i motivi dell'assenza come previsti dal
medesimo comma 6.
8. Le ore di assenza per la partecipazione alle iniziative
pubbliche di cui al comma 6 sono retribuite e soggette a recupero
secondo la disciplina contrattuale vigente.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dei commi 563 e 564 dell'articolo
1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2005, n.
302, S.O.:
«Omissis
563. Per vittime del dovere devono intendersi i
soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980,
n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici
deceduti o che abbiano subito un'invalidita' permanente in
attivita' di servizio o nell'espletamento delle funzioni di
istituto per effetto diretto di lesioni riportate in
conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalita';
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e
militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attivita' di tutela della pubblica
incolumita';
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in
contesti di impiego internazionale non aventi,
necessariamente, caratteristiche di ostilita'.
564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563
coloro che abbiano contratto infermita' permanentemente
invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione
o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate
dentro e fuori dai confini nazionali e che siano
riconosciute dipendenti da causa di servizio per le
particolari condizioni ambientali od operative.
Omissis.»
- Si riporta il testo all'articolo 1 della legge 3
agosto 2004, n. 206, recante «Nuove norme in favore delle
vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2004, n. 187,
S.O.:
«Art.1. - 1. Le disposizioni della presente legge si
applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e
delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio
nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini
italiani, nonche' ai loro familiari superstiti. Ai fini
della presente legge, sono ricomprese fra gli atti di
terrorismo le azioni criminose compiute sul territorio
nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti
indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti
al pubblico.
1-bis. Le disposizioni della presente legge si
applicano inoltre ai familiari delle vittime del disastro
aereo di Ustica del 1980, nonche' ai familiari delle
vittime e ai superstiti della cosiddetta "banda della Uno
bianca". Ai beneficiari vanno compensate le somme gia'
percepite.
2. Per quanto non espressamente previsto dalla
presente legge si applicano le disposizioni contenute nelle
leggi 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e
successive modificazioni, nonche' l'articolo 82 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, ad eccezione del comma 6.»
- Si riporta il testo all'articolo 1 della legge 20
ottobre 1990, n. 302 recante « Norme a favore delle vittime
del terrorismo e della criminalita' organizzata»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 1990, n.
250:
«Art.1. - 1. A chiunque subisca un'invalidita'
permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in
conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di
atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico,
a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla
commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi
connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura
penale, e' corrisposta una elargizione fino a euro 200.000,
in proporzione alla percentuale di invalidita' riscontrata,
con riferimento alla capacita' lavorativa, in ragione di
euro 2.000 per ogni punto percentuale.
1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano
nei casi in cui l'elargizione sia stata gia' richiesta o
corrisposta da altro Stato.
2. L'elargizione di cui al comma 1 e' altresi'
corrisposta a chiunque subisca un'invalidita' permanente,
per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza
dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti
delittuosi commessi per il perseguimento delle finalita'
delle associazioni di cui all'articolo 416- bis del codice
penale, a condizione che:
a) il soggetto leso non abbia concorso alla
commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che
con il medesimo siano connessi ai sensi dell'articolo 12
del codice di procedura penale;
b) il soggetto leso risulti essere, del tutto
estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che
si dimostri l'accidentalita' del suo coinvolgimento passivo
nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il
medesimo, al tempo dell'evento, si era gia' dissociato o
comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti
delinquenziali cui partecipava.
3. La medesima elargizione e' corrisposta anche a
chiunque subisca un'invalidita' permanente, per effetto di
ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi
nel territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o
repressione dei fatti delittuosi di cui ai commi 1 e 2, a
condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo alle
attivita' criminose oggetto delle operazioni medesime.
4. L'elargizione di cui al presente articolo e'
inoltre corrisposta a chiunque, fuori dai casi di cui al
comma 3, subisca un'invalidita' permanente, per effetto di
ferite o lesioni riportate in conseguenza dell'assistenza
prestata, e legalmente richiesta per iscritto ovvero
verbalmente nei casi di flagranza di reato o di prestazione
di soccorso, ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria
o ad autorita', ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza,
nel corso di azioni od operazioni di cui al presente
articolo, svoltesi nel territorio dello Stato
5. Ai fini del presente articolo, l'invalidita'
permanente che comporti la cessazione dell'attivita'
lavorativa o del rapporto di impiego e' equiparata
all'invalidita' permanente pari a quattro quinti della
capacita' lavorativa.».
- Si riporta il testo all'articolo 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:
«Art. 3 (Personale in regime di diritto pubblico). -
1. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, rimangono
disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e
procuratori dello Stato, il personale militare e delle
Forze di polizia di Stato, il personale della carriera
diplomatica e della carriera prefettizia, nonche' i
dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita' nelle
materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e
dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive
modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.
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1-bis. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il
rapporto di impiego del personale, anche di livello
dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre
2000, n. 362, e il personale volontario di leva, e'
disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome
disposizioni ordinamentali.
1-ter. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il
personale della carriera dirigenziale penitenziaria e'
disciplinato dal rispettivo ordinamento.
2. Il rapporto di impiego dei professori e dei
ricercatori universitari, a tempo indeterminato o
determinato, resta disciplinato dalle disposizioni
rispettivamente vigenti, in attesa della specifica
disciplina che la regoli in modo organico ed in conformita'
ai principi della autonomia universitaria di cui
all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e
seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive
modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992,
n. 421.».
- Si riporta il testo all'articolo 16-bis del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante
«Estensione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 2,
della legge 23 novembre 1998, n. 407, ai medici, agli
operatori sanitari, agli infermieri, agli operatori
socio-sanitari e agli altri lavoratori nelle strutture
sanitarie e socio-sanitarie vittime del contagio da
COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio
2020, n. 128, S.O.:
«Art.16-bis (Estensione dei benefici di cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n.
407, ai medici, agli operatori sanitari, agli infermieri,
agli operatori socio-sanitari e agli altri lavoratori nelle
strutture sanitarie e socio-sanitarie vittime del contagio
da COVID-19). - 1. L'applicazione delle disposizioni
dell'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n.
407, e' estesa ai medici, agli operatori sanitari, agli
infermieri, ai farmacisti, agli operatori socio-sanitari
nonche' ai lavoratori delle strutture sanitarie e
socio-sanitarie impegnati nelle azioni di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che
durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei
ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in
conseguenza dell'attivita' di servizio prestata, una
patologia alla quale sia conseguita la morte o
un'invalidita' permanente per effetto, diretto o come
concausa, del contagio da COVID-19.».
- Si riporta il testo all'articolo 1 della legge 23
novembre 1998, n. 407, recante «Nuove norme in favore delle
vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 novembre 1998, n.
277:
«Art. 1. - 1. All'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4,
della legge 20 ottobre 1990, n. 302, le parole: «non
inferiore ad un quarto della capacita' lavorativa» sono
soppresse. Per l'attuazione del presente comma e'
autorizzata la spesa di lire 1.425 milioni per l'anno 1998
e di lire 95 milioni a decorrere dall'anno 1999.
2. I soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20
ottobre 1990, n. 302, come modificato dal comma 1 del
presente articolo, nonche' il coniuge e i figli superstiti,
ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli
unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi
permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento
obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative,
con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con
preferenza a parita' di titoli. Per i soggetti di cui al
presente comma, compresi coloro che svolgono gia'
un'attivita' lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta
sono previste per i profili professionali del personale
contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo
livello retributivo. Ferme restando le percentuali di
assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, per i
livelli retributivi dal sesto all'ottavo le assunzioni, da
effettuarsi previo espletamento della prova di idoneita' di
cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito
dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
18 giugno 1997, n. 246, non potranno superare l'aliquota
del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico. Alle
assunzioni di cui al presente comma non si applica la quota
di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12
marzo 1999, n. 68.
3.
4. All'articolo 12, comma 2, della legge 20 ottobre
1990, n. 302 , il secondo periodo e' soppresso.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17, della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di
lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi
sindacali.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza elle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- La legge 13 agosto 1980, n. 466, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1980, n. 230, reca «Speciali
elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e
di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche».
- Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 12
marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro
dei disabili», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo
1999, n. 68, S.O.:
«Art. 8 (Elenchi e graduatorie). - 1. Le persone di
cui al comma 1 dell'articolo 1, che risultano disoccupate e
aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacita'
lavorative, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dai
servizi per il collocamento mirato nel cui ambito
territoriale si trova la residenza dell'interessato, il
quale puo', comunque, iscriversi nell'elenco di altro
servizio nel territorio dello Stato, previa cancellazione
dall'elenco in cui era precedentemente iscritto. Per ogni
persona, il comitato tecnico di cui al comma 1-bis annota
in una apposita scheda le capacita' lavorative, le
abilita', le competenze e le inclinazioni, nonche' la
natura e il grado della disabilita' e analizza le
caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori
disabili, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di
lavoro. Gli uffici competenti provvedono al collocamento
delle persone di cui al primo periodo del presente comma
alle dipendenze dei datori di lavoro.
1-bis. Presso i servizi per il collocamento mirato
opera un comitato tecnico, composto da funzionari dei
servizi medesimi e da esperti del settore sociale e
medico-legale, con particolare riferimento alla materia
della disabilita', con compiti di valutazione delle
capacita' lavorative, di definizione degli strumenti e
delle prestazioni atti all'inserimento e di predisposizione
dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni
di disabilita'. Agli oneri per il funzionamento del
comitato tecnico si provvede con le risorse finanziarie,
umane e strumentali gia' previste a legislazione vigente.
Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso,
indennita', gettone di presenza o altro emolumento comunque
denominato.
2. Presso gli uffici competenti e' istituito un
elenco, con unica graduatoria, dei disabili che risultano
disoccupati; l'elenco e la graduatoria sono pubblici e
vengono formati applicando i criteri di cui al comma 4.
Dagli elementi che concorrono alla formazione della
graduatoria sono escluse le prestazioni a carattere
risarcitorio percepite in conseguenza della perdita della
capacita' lavorativa.
3. Gli elenchi e le schede di cui ai commi 1 e 2 sono
formati nel rispetto delle disposizioni di cui agli
articoli 7 e 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e
successive modificazioni.
4. Le regioni definiscono le modalita' di valutazione
degli elementi che concorrono alla formazione della
graduatoria di cui al comma 2 sulla base dei criteri
indicati dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui
all'articolo 1, comma 4.
5. I lavoratori disabili, licenziati per riduzione di
personale o per giustificato motivo oggettivo, mantengono
la posizione in graduatoria acquisita all'atto
dell'inserimento nell'azienda.».
- La legge 23 novembre 1998, n. 407, recante «Nuove
norme in favore delle vittime del terrorismo e della
criminalita' organizzata», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 26 novembre 1998, n. 277.
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333,
recante «Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo
1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei
disabili», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 novembre
2000, n. 270:
«Art. 1. (Soggetti iscritti negli elenchi). - 1.
Possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del
collocamento obbligatorio le persone disabili, di cui
all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che
abbiano compiuto i quindici anni di eta' e che non abbiano
raggiunto l'eta' pensionabile prevista dall'ordinamento,
rispettivamente per il settore pubblico e per il settore
privato.
2. In attesa di una disciplina organica del diritto
al lavoro per tali categorie, possono essere iscritti negli
elenchi di cui al comma 1 i soggetti di cui all'articolo
18, comma 2, della legge n. 68 del 1999, nonche' quelli di
cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407, come modificata
dalla legge 17 agosto 1999, n. 288, questi ultimi anche se
non in possesso dello stato di disoccupazione. Per i
coniugi e i figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi
per causa di servizio, di guerra o di lavoro, nonche' per i
soggetti di cui alla citata legge n. 407 del 1998 e
successive modificazioni ed integrazioni, l'iscrizione nei
predetti elenchi e' consentita esclusivamente in via
sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale.
Tuttavia, il diritto all'iscrizione negli elenchi per le
predette categorie sussiste qualora il dante causa sia
stato cancellato dagli elenchi del collocamento
obbligatorio senza essere mai stato avviato ad attivita'
lavorativa, per causa al medesimo non imputabile.
3. Gli orfani e i figli dei soggetti riconosciuti
grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di
lavoro possono iscriversi negli elenchi del collocamento
obbligatorio se minori di eta' al momento della morte del
genitore dante causa o del riconoscimento allo stesso della
prima categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico
delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,
n. 915. Agli effetti della iscrizione negli elenchi, si
considerano minori i figli di eta' non superiore a 21 anni,
se studenti di scuola media superiore, e a 26 anni, se
studenti universitari.
4. Ferma restando la disciplina sostanziale in
materia di assunzioni obbligatorie delle categorie di cui
all'articolo 1 della legge n. 68 del 1999, a decorrere
dalla data di entrata in vigore della predetta legge, le
iscrizioni effettuate negli albi professionali, articolati
a livello regionale, rispettivamente dei centralinisti
telefonici non vedenti e dei terapisti della riabilitazione
non vedenti, sono comunicate al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale - Direzione generale per
l'impiego, entro 60 giorni dall'iscrizione, per
l'aggiornamento dell'albo e l'espletamento dei compiti di
certificazione. Per la categoria dei massaggiatori e
massofisioterapisti non vedenti, le relative iscrizioni
all'Albo nazionale sono comunicate dal predetto Ministero
ai servizi di collocamento di residenza dell'iscritto,
entro lo stesso termine.».
- Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
ottobre 2009, n. 254, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 18 della legge 12
marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro
dei disabili», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo
1999, n. 68, S.O.:
«Art.18 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. I
soggetti gia' assunti ai sensi delle norme sul collocamento
obbligatorio sono mantenuti in servizio anche se superano
il numero di unita' da occupare in base alle aliquote
stabilite dalla presente legge e sono computati ai fini
dell'adempimento dell'obbligo stabilito dalla stessa.
2. In attesa di una disciplina organica del diritto
al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro
che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di
servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi
dell'invalidita' riportata per tali cause, nonche' dei
coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi
invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei
profughi italiani rimpatriati, il cui status e'
riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763,
e' attribuita in favore di tali soggetti una quota di
riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro
pubblici e privati che occupano piu' di cinquanta
dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata
secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e
6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge.
La predetta quota e' pari ad un'unita' per i datori di
lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a
centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate
con le modalita' di cui all'articolo 7, comma 1. Il
regolamento di cui all'articolo 20 stabilisce le relative
norme di attuazione.
3. Per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere
dalla data di cui all'articolo 23, comma 1 , gli invalidi
del lavoro ed i soggetti di cui all'articolo 4, comma 5,
che alla medesima data risultino iscritti nelle liste di
cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive
modificazioni, sono avviati al lavoro dagli uffici
competenti senza necessita' di inserimento nella
graduatoria di cui all'articolo 8, comma 2. Ai medesimi
soggetti si applicano le disposizioni dell'articolo 4,
comma 6.».
- Si riporta il testo all'articolo 5 del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001:
Art. 5 (Potere di organizzazione). - 1. Le
amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione
organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei
principi di cui all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza
al pubblico interesse dell'azione amministrativa.
2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi
di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per
l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla
gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio
di pari opportunita', e in particolare la direzione e
l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici sono
assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla
gestione con la capacita' e i poteri del privato datore di
lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati
ovvero le ulteriori forme di partecipazione, ove previsti
nei contratti di cui all'articolo 9.
3. Gli organismi di controllo interno verificano
periodicamente la rispondenza delle determinazioni
organizzative ai principi indicati all'articolo 2, comma 1,
anche al fine di proporre l'adozione di eventuali
interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione
delle misure previste nei confronti dei responsabili della
gestione.
3-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche alle Autorita' amministrative
indipendenti.»
- Si riporta il testo all'articolo 1 del decreto
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante
«Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9
agosto 1994, n. 185, S.O.:
«Art.1 (Modalita' di accesso). - 1. L'assunzione a
tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni
pubbliche avviene mediante concorsi pubblici, orientati
alla massima partecipazione e alla individuazione delle
competenze qualificate, che si svolgono secondo le
modalita' definite nel presente regolamento, nel rispetto
delle disposizioni e dei criteri di cui agli articoli 35,
35-ter e 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165.
2. L'amministrazione che indice il concorso adotta,
tra le seguenti, la tipologia selettiva piu' funzionale
alla natura dei profili professionali richiesti nel bando
di concorso:
a) concorso per esami;
b) concorso per titoli ed esami;
c) corso-concorso.
3. Il concorso pubblico si svolge con modalita' che
ne garantiscano l'imparzialita', l'efficienza, l'efficacia
nel soddisfare i fabbisogni dell'amministrazione reclutante
e la celerita' di espletamento ricorrendo, ove necessario,
all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a
realizzare forme di preselezione e a selezioni decentrate
per circoscrizione territoriali.
4. Per le aree o categorie per l'accesso alle quali
e' richiesto il solo requisito dell'assolvimento
dell'obbligo scolastico, fatti salvi gli eventuali
ulteriori requisiti per specifiche professionalita', si
procede mediante avviamento a selezione degli iscritti
negli elenchi tenuti dai centri per l'impiego che siano in
possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa
vigente al momento della pubblicazione dell'avviso.
5. Ferma restando la possibilita' di ricorrere alla
procedura di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999,
n. 68, le assunzioni obbligatorie dei soggetti ivi indicati
avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste
di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa
verifica della compatibilita' della invalidita' con le
mansioni da svolgere.
6. Per le assunzioni del personale di cui
all'articolo 3, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, restano salve le disposizioni
previste dai rispettivi ordinamenti. Le disposizioni del
presente regolamento non si applicano al reclutamento del
personale del Servizio sanitario nazionale e dei segretari
comunali.».