Art. 27 
 
Misure in materia di collocamento mirato e permessi di  lavoro  delle
  vittime del dovere, del terrorismo e della criminalita' organizzata 
 
  1. Alle vittime del dovere, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alle vittime del  terrorismo  e
delle stragi di tale matrice, di cui all'articolo  1  della  legge  3
agosto 2004, n. 206, alle vittime della criminalita'  organizzata  di
cui all'articolo 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1990, n. 302,  ai
soggetti di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77, con invalidita' pari o superiore all'ottanta per  cento,  nonche'
ai familiari superstiti, che gia' godono del diritto al  collocamento
obbligatorio con  precedenza  rispetto  ad  ogni  altra  categoria  e
preferenza a parita' di titoli, ai sensi  dell'articolo  1,  comma  2
della legge 23 novembre  1998,  n.  407,  deve  essere  garantito  un
programma di assunzione  presso  le  amministrazioni  pubbliche,  nei
limiti   delle   relative   facolta'   assunzionali   autorizzate   a
legislazione vigente, con rispetto della qualifica e  delle  funzioni
corrispondenti  al  titolo  di  studio   ed   alle   professionalita'
possedute.  Le  modalita'  di  attuazione  del  presente  comma  sono
stabilite da apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  dai  Ministri  della
pubblica  amministrazione  e  dell'interno.  Per  le  assunzioni  del
personale di cui all'articolo 3  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, restano salve le disposizioni previste  dai  rispettivi
ordinamenti. 
  2. Il coniuge e i  figli  dell'invalido  riconosciuto  vittima  del
dovere, ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466, e della legge 23
dicembre 2005, n. 266, possono ottenere  l'iscrizione  negli  elenchi
del collocamento obbligatorio di cui all'articolo 8  della  legge  12
marzo 1999, n. 68, secondo le modalita' previste per  i  soggetti  di
cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407. 
  3. L'articolo 1, comma 2, del regolamento di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n.  333,  si  interpreta
nel senso che i  familiari  dell'invalido  riconosciuto  vittima  del
dovere possono iscriversi negli elenchi del collocamento obbligatorio
di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n.  68,  purche'  il
dante causa non risulti contestualmente iscritto. 
  4. I soggetti tenuti  all'adempimento  dell'obbligo  di  assunzione
devono indicare con cadenza annuale, secondo i parametri  di  cui  al
decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  e  attraverso  lo
strumento della  pubblicazione  nei  siti  internet  istituzionali  e
mediante una comunicazione al Dipartimento  della  funzione  pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri,  la  dotazione  organica
distinta per aree o categorie, il numero dei soggetti da assumere  in
base alle previsioni dell'articolo 18 della legge 12 marzo  1999,  n.
68, il numero dei soggetti gia' reclutati  a  copertura  della  quota
obbligatoria e le procedure avviate per il collocamento obbligatorio,
con indicazione del tipo di avviamento al lavoro. 
  5. Al fine di garantire l'effettivita' del diritto al  collocamento
delle vittime del dovere, di cui all'articolo 1,  commi  563  e  564,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alle vittime del  terrorismo  e
delle stragi di tale matrice, di cui all'articolo  1  della  legge  3
agosto 2004, n. 206, alle vittime della criminalita'  organizzata  di
cui all'articolo 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1990, n.  302  in
caso di inadempimento delle disposizioni del presente articolo  e  di
quelle di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165 e all'articolo 1, comma 5, del regolamento di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, un  numero  di
assunzioni corrispondente a quelle che non sono state realizzate sono
rese   indisponibili   nell'ambito   delle   facolta'    assunzionali
dell'amministrazione interessata. 
  6. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari, anche  superstiti,
di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, possono essere riconosciuti permessi orari a recupero per  un
numero massimo di diciotto ore annue non continuative e  comunque  in
modo tale che non sia  necessario  procedere  alla  sostituzione  del
personale, al fine  di  partecipare  a  iniziative  pubbliche,  anche
presso  scuole  e  istituzioni,  finalizzate  alla  diffusione  della
cultura della legalita' e della memoria delle vittime del dovere, del
terrorismo e della criminalita'  organizzata,  in  deroga  al  limite
massimo di ore previsto dal contratto collettivo nazionale di  lavoro
del comparto di appartenenza. 
  7. Il permesso  di  cui  al  comma  6  viene  concesso  a  semplice
richiesta del dipendente avente titolo, salva la produzione di idonea
documentazione attestante i motivi  dell'assenza  come  previsti  dal
medesimo comma 6. 
  8.  Le  ore  di  assenza  per  la  partecipazione  alle  iniziative
pubbliche di cui al comma 6 sono retribuite  e  soggette  a  recupero
secondo la disciplina contrattuale vigente. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dei commi 563 e 564 dell'articolo
          1,  della  legge  23  dicembre   2005,   n.   266   recante
          «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale  dello  Stato   (legge   finanziaria   2006).»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29  dicembre  2005,  n.
          302, S.O.: 
                «Omissis 
                563. Per  vittime  del  dovere  devono  intendersi  i
          soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto  1980,
          n.  466,  e,  in  genere,  gli  altri  dipendenti  pubblici
          deceduti o che abbiano subito un'invalidita' permanente  in
          attivita' di servizio o nell'espletamento delle funzioni di
          istituto  per  effetto  diretto  di  lesioni  riportate  in
          conseguenza di eventi verificatisi: 
                  a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalita'; 
                  b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; 
                  c)  nella  vigilanza  ad  infrastrutture  civili  e
          militari; 
                  d) in operazioni di soccorso; 
                  e)  in   attivita'   di   tutela   della   pubblica
          incolumita'; 
                  f) a causa di azioni recate nei loro  confronti  in
          contesti   di   impiego    internazionale    non    aventi,
          necessariamente, caratteristiche di ostilita'. 
                564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma  563
          coloro che  abbiano  contratto  infermita'  permanentemente
          invalidanti o alle quali consegua il decesso, in  occasione
          o a seguito di missioni  di  qualunque  natura,  effettuate
          dentro  e  fuori  dai  confini  nazionali   e   che   siano
          riconosciute  dipendenti  da  causa  di  servizio  per   le
          particolari condizioni ambientali od operative. 
                Omissis.» 
              - Si riporta il testo  all'articolo  1  della  legge  3
          agosto 2004, n. 206, recante «Nuove norme in  favore  delle
          vittime del terrorismo e delle  stragi  di  tale  matrice»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2004, n. 187,
          S.O.: 
                «Art.1. - 1. Le disposizioni della presente legge  si
          applicano a tutte le vittime degli  atti  di  terrorismo  e
          delle stragi  di  tale  matrice,  compiuti  sul  territorio
          nazionale  o  extranazionale,  se  coinvolgenti   cittadini
          italiani, nonche' ai loro  familiari  superstiti.  Ai  fini
          della presente legge,  sono  ricomprese  fra  gli  atti  di
          terrorismo le  azioni  criminose  compiute  sul  territorio
          nazionale   in   via   ripetitiva,   rivolte   a   soggetti
          indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti
          al pubblico. 
                1-bis.  Le  disposizioni  della  presente  legge   si
          applicano inoltre ai familiari delle vittime  del  disastro
          aereo di  Ustica  del  1980,  nonche'  ai  familiari  delle
          vittime e ai superstiti della cosiddetta "banda  della  Uno
          bianca". Ai beneficiari  vanno  compensate  le  somme  gia'
          percepite. 
                2.  Per  quanto  non  espressamente  previsto   dalla
          presente legge si applicano le disposizioni contenute nelle
          leggi 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407,  e
          successive modificazioni, nonche' l'articolo 82 della legge
          23 dicembre 2000, n. 388, ad eccezione del comma 6.» 
              - Si riporta il testo all'articolo  1  della  legge  20
          ottobre 1990, n. 302 recante « Norme a favore delle vittime
          del   terrorismo   e   della   criminalita'   organizzata»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  25  ottobre  1990,  n.
          250: 
                «Art.1.  -  1.  A  chiunque  subisca   un'invalidita'
          permanente, per effetto di ferite o  lesioni  riportate  in
          conseguenza dello svolgersi nel territorio dello  Stato  di
          atti di terrorismo o di eversione dell'ordine  democratico,
          a condizione che il soggetto leso non abbia  concorso  alla
          commissione degli atti medesimi ovvero di  reati  a  questi
          connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di  procedura
          penale, e' corrisposta una elargizione fino a euro 200.000,
          in proporzione alla percentuale di invalidita' riscontrata,
          con riferimento alla capacita' lavorativa,  in  ragione  di
          euro 2.000 per ogni punto percentuale. 
                1-bis. Le disposizioni del comma 1 non  si  applicano
          nei casi in cui l'elargizione sia stata  gia'  richiesta  o
          corrisposta da altro Stato. 
                2. L'elargizione  di  cui  al  comma  1  e'  altresi'
          corrisposta a chiunque subisca  un'invalidita'  permanente,
          per effetto di ferite o lesioni  riportate  in  conseguenza
          dello  svolgersi  nel  territorio  dello  Stato  di   fatti
          delittuosi commessi per il  perseguimento  delle  finalita'
          delle associazioni di cui all'articolo 416- bis del  codice
          penale, a condizione che: 
                  a)  il  soggetto  leso  non  abbia  concorso   alla
          commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che
          con il medesimo siano connessi ai  sensi  dell'articolo  12
          del codice di procedura penale; 
                  b) il  soggetto  leso  risulti  essere,  del  tutto
          estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali,  salvo  che
          si dimostri l'accidentalita' del suo coinvolgimento passivo
          nell'azione  criminosa  lesiva,  ovvero  risulti   che   il
          medesimo, al tempo dell'evento, si era  gia'  dissociato  o
          comunque  estraniato  dagli   ambienti   e   dai   rapporti
          delinquenziali cui partecipava. 
                3. La medesima elargizione  e'  corrisposta  anche  a
          chiunque subisca un'invalidita' permanente, per effetto  di
          ferite o lesioni riportate in conseguenza  dello  svolgersi
          nel territorio dello Stato di operazioni di  prevenzione  o
          repressione dei fatti delittuosi di cui ai commi 1 e  2,  a
          condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo alle
          attivita' criminose oggetto delle operazioni medesime. 
                4. L'elargizione  di  cui  al  presente  articolo  e'
          inoltre corrisposta a chiunque, fuori dai casi  di  cui  al
          comma 3, subisca un'invalidita' permanente, per effetto  di
          ferite o lesioni riportate in  conseguenza  dell'assistenza
          prestata,  e  legalmente  richiesta  per  iscritto   ovvero
          verbalmente nei casi di flagranza di reato o di prestazione
          di soccorso, ad ufficiali ed agenti di polizia  giudiziaria
          o ad autorita', ufficiali ed agenti di pubblica  sicurezza,
          nel corso di  azioni  od  operazioni  di  cui  al  presente
          articolo, svoltesi nel territorio dello Stato 
                5.  Ai  fini  del  presente  articolo,  l'invalidita'
          permanente  che  comporti  la   cessazione   dell'attivita'
          lavorativa  o  del  rapporto  di  impiego   e'   equiparata
          all'invalidita' permanente  pari  a  quattro  quinti  della
          capacita' lavorativa.». 
              - Si  riporta  il  testo  all'articolo  3  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni  pubbliche»,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.: 
                «Art. 3 (Personale in regime di diritto pubblico).  -
          1.  In  deroga  all'art.  2,  commi  2   e   3,   rimangono
          disciplinati  dai  rispettivi  ordinamenti:  i   magistrati
          ordinari,  amministrativi  e  contabili,  gli  avvocati   e
          procuratori dello Stato,  il  personale  militare  e  delle
          Forze di polizia di  Stato,  il  personale  della  carriera
          diplomatica  e  della  carriera  prefettizia,   nonche'   i
          dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita'  nelle
          materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo
          del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691,  e
          dalle  leggi  4  giugno  1985,   n.   281,   e   successive
          modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990,  n.  287.
          25 23 
                1-bis. In deroga all'articolo 2,  commi  2  e  3,  il
          rapporto  di  impiego  del  personale,  anche  di   livello
          dirigenziale, del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco,
          esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica  2  novembre
          2000, n.  362,  e  il  personale  volontario  di  leva,  e'
          disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome
          disposizioni ordinamentali. 
                1-ter. In deroga all'articolo 2,  commi  2  e  3,  il
          personale  della  carriera  dirigenziale  penitenziaria  e'
          disciplinato dal rispettivo ordinamento. 
                2. Il  rapporto  di  impiego  dei  professori  e  dei
          ricercatori   universitari,   a   tempo   indeterminato   o
          determinato,   resta   disciplinato   dalle    disposizioni
          rispettivamente  vigenti,   in   attesa   della   specifica
          disciplina che la regoli in modo organico ed in conformita'
          ai  principi   della   autonomia   universitaria   di   cui
          all'articolo 33 della Costituzione ed  agli  articoli  6  e
          seguenti della legge 9 maggio 1989, n.  168,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
          cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23  ottobre  1992,
          n. 421.». 
              -  Si  riporta  il  testo   all'articolo   16-bis   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  recante
          «Estensione dei benefici di cui all'articolo  1,  comma  2,
          della legge 23 novembre  1998,  n.  407,  ai  medici,  agli
          operatori  sanitari,  agli   infermieri,   agli   operatori
          socio-sanitari e  agli  altri  lavoratori  nelle  strutture
          sanitarie  e  socio-sanitarie  vittime  del   contagio   da
          COVID-19», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  19  maggio
          2020, n. 128, S.O.: 
                «Art.16-bis   (Estensione   dei   benefici   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre  1998,  n.
          407, ai medici, agli operatori sanitari,  agli  infermieri,
          agli operatori socio-sanitari e agli altri lavoratori nelle
          strutture sanitarie e socio-sanitarie vittime del  contagio
          da  COVID-19).  -  1.  L'applicazione  delle   disposizioni
          dell'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998,  n.
          407, e' estesa ai medici,  agli  operatori  sanitari,  agli
          infermieri, ai farmacisti,  agli  operatori  socio-sanitari
          nonche'  ai  lavoratori   delle   strutture   sanitarie   e
          socio-sanitarie impegnati nelle azioni  di  contenimento  e
          gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  che
          durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio  dei
          ministri  il  31  gennaio  2020   abbiano   contratto,   in
          conseguenza  dell'attivita'  di  servizio   prestata,   una
          patologia  alla   quale   sia   conseguita   la   morte   o
          un'invalidita'  permanente  per  effetto,  diretto  o  come
          concausa, del contagio da COVID-19.». 
              - Si riporta il testo all'articolo  1  della  legge  23
          novembre 1998, n. 407, recante «Nuove norme in favore delle
          vittime del terrorismo e della  criminalita'  organizzata»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26  novembre  1998,  n.
          277: 
                «Art. 1. - 1. All'articolo 1, commi  1,  2,  3  e  4,
          della legge 20  ottobre  1990,  n.  302,  le  parole:  «non
          inferiore ad un quarto  della  capacita'  lavorativa»  sono
          soppresse.  Per  l'attuazione   del   presente   comma   e'
          autorizzata la spesa di lire 1.425 milioni per l'anno  1998
          e di lire 95 milioni a decorrere dall'anno 1999. 
                2. I soggetti di cui all'articolo 1  della  legge  20
          ottobre 1990, n. 302,  come  modificato  dal  comma  1  del
          presente articolo, nonche' il coniuge e i figli superstiti,
          ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora  siano  gli
          unici   superstiti,   dei   soggetti   deceduti   o    resi
          permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento
          obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni  legislative,
          con precedenza rispetto  ad  ogni  altra  categoria  e  con
          preferenza a parita' di titoli. Per i soggetti  di  cui  al
          presente  comma,  compresi   coloro   che   svolgono   gia'
          un'attivita' lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta
          sono previste per i  profili  professionali  del  personale
          contrattualizzato del comparto  Ministeri  fino  all'ottavo
          livello  retributivo.  Ferme  restando  le  percentuali  di
          assunzioni  previste  dalle  vigenti  disposizioni,  per  i
          livelli retributivi dal sesto all'ottavo le assunzioni,  da
          effettuarsi previo espletamento della prova di idoneita' di
          cui  all'articolo  32  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  9  maggio  1994,  n.   487,   come   sostituito
          dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
          18 giugno 1997, n. 246, non  potranno  superare  l'aliquota
          del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico.  Alle
          assunzioni di cui al presente comma non si applica la quota
          di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge  12
          marzo 1999, n. 68. 
                3. 
                4. All'articolo 12, comma 2, della legge  20  ottobre
          1990, n. 302 , il secondo periodo e' soppresso.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, della legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, S.O.: 
                «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e) l'organizzazione del lavoro  ed  i  rapporti  di
          lavoro  dei  pubblici  dipendenti  in  base  agli   accordi
          sindacali. 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza elle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
                4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del  comma
          1 del presente articolo, si provvede al periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - La legge 13 agosto 1980,  n.  466,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1980, n. 230,  reca  «Speciali
          elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici  e
          di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 8  della  legge  12
          marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al  lavoro
          dei disabili», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo
          1999, n. 68, S.O.: 
                «Art. 8 (Elenchi e graduatorie). - 1. Le  persone  di
          cui al comma 1 dell'articolo 1, che risultano disoccupate e
          aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacita'
          lavorative, si iscrivono nell'apposito  elenco  tenuto  dai
          servizi  per  il  collocamento  mirato   nel   cui   ambito
          territoriale si trova  la  residenza  dell'interessato,  il
          quale  puo',  comunque,  iscriversi  nell'elenco  di  altro
          servizio nel territorio dello Stato,  previa  cancellazione
          dall'elenco in cui era precedentemente iscritto.  Per  ogni
          persona, il comitato tecnico di cui al comma  1-bis  annota
          in  una  apposita  scheda  le  capacita'   lavorative,   le
          abilita', le  competenze  e  le  inclinazioni,  nonche'  la
          natura  e  il  grado  della  disabilita'  e   analizza   le
          caratteristiche  dei  posti  da  assegnare  ai   lavoratori
          disabili, favorendo l'incontro tra  domanda  e  offerta  di
          lavoro. Gli uffici competenti  provvedono  al  collocamento
          delle persone di cui al primo periodo  del  presente  comma
          alle dipendenze dei datori di lavoro. 
                1-bis. Presso i servizi per  il  collocamento  mirato
          opera un  comitato  tecnico,  composto  da  funzionari  dei
          servizi  medesimi  e  da  esperti  del  settore  sociale  e
          medico-legale, con  particolare  riferimento  alla  materia
          della  disabilita',  con  compiti  di   valutazione   delle
          capacita' lavorative,  di  definizione  degli  strumenti  e
          delle prestazioni atti all'inserimento e di predisposizione
          dei controlli periodici sulla permanenza  delle  condizioni
          di  disabilita'.  Agli  oneri  per  il  funzionamento   del
          comitato tecnico si provvede con  le  risorse  finanziarie,
          umane e strumentali gia' previste a  legislazione  vigente.
          Ai componenti  del  comitato  non  spetta  alcun  compenso,
          indennita', gettone di presenza o altro emolumento comunque
          denominato. 
                2. Presso  gli  uffici  competenti  e'  istituito  un
          elenco, con unica graduatoria, dei disabili  che  risultano
          disoccupati; l'elenco e  la  graduatoria  sono  pubblici  e
          vengono formati applicando i criteri di  cui  al  comma  4.
          Dagli  elementi  che  concorrono  alla   formazione   della
          graduatoria  sono  escluse  le  prestazioni   a   carattere
          risarcitorio percepite in conseguenza della  perdita  della
          capacita' lavorativa. 
                3. Gli elenchi e le schede di cui ai commi 1 e 2 sono
          formati  nel  rispetto  delle  disposizioni  di  cui   agli
          articoli 7 e 22 della legge 31 dicembre  1996,  n.  675,  e
          successive modificazioni. 
                4. Le regioni definiscono le modalita' di valutazione
          degli  elementi  che  concorrono  alla   formazione   della
          graduatoria di cui  al  comma  2  sulla  base  dei  criteri
          indicati dall'atto di  indirizzo  e  coordinamento  di  cui
          all'articolo 1, comma 4. 
                5. I lavoratori disabili, licenziati per riduzione di
          personale o per giustificato motivo  oggettivo,  mantengono
          la   posizione   in    graduatoria    acquisita    all'atto
          dell'inserimento nell'azienda.». 
              - La legge 23 novembre 1998,  n.  407,  recante  «Nuove
          norme in  favore  delle  vittime  del  terrorismo  e  della
          criminalita' organizzata»,  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 26 novembre 1998, n. 277. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  10  ottobre  2000,  n.  333,
          recante «Regolamento di esecuzione  della  legge  12  marzo
          1999, n. 68, recante norme per il  diritto  al  lavoro  dei
          disabili», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18  novembre
          2000, n. 270: 
                «Art. 1. (Soggetti  iscritti  negli  elenchi).  -  1.
          Possono   ottenere   l'iscrizione   negli    elenchi    del
          collocamento  obbligatorio  le  persone  disabili,  di  cui
          all'articolo 1 della  legge  12  marzo  1999,  n.  68,  che
          abbiano compiuto i quindici anni di eta' e che non  abbiano
          raggiunto l'eta'  pensionabile  prevista  dall'ordinamento,
          rispettivamente per il settore pubblico e  per  il  settore
          privato. 
                2. In attesa di una disciplina organica  del  diritto
          al lavoro per tali categorie, possono essere iscritti negli
          elenchi di cui al comma 1 i soggetti  di  cui  all'articolo
          18, comma 2, della legge n. 68 del 1999, nonche' quelli  di
          cui alla legge 23 novembre 1998, n.  407,  come  modificata
          dalla legge 17 agosto 1999, n. 288, questi ultimi anche  se
          non in  possesso  dello  stato  di  disoccupazione.  Per  i
          coniugi e i figli di soggetti riconosciuti grandi  invalidi
          per causa di servizio, di guerra o di lavoro, nonche' per i
          soggetti di cui  alla  citata  legge  n.  407  del  1998  e
          successive modificazioni ed integrazioni, l'iscrizione  nei
          predetti  elenchi  e'  consentita  esclusivamente  in   via
          sostitutiva  dell'avente  diritto  a   titolo   principale.
          Tuttavia, il diritto all'iscrizione negli  elenchi  per  le
          predette categorie sussiste  qualora  il  dante  causa  sia
          stato   cancellato   dagli   elenchi    del    collocamento
          obbligatorio senza essere mai stato  avviato  ad  attivita'
          lavorativa, per causa al medesimo non imputabile. 
                3. Gli orfani e i  figli  dei  soggetti  riconosciuti
          grandi invalidi per causa  di  guerra,  di  servizio  e  di
          lavoro possono iscriversi negli  elenchi  del  collocamento
          obbligatorio se minori di eta' al momento della  morte  del
          genitore dante causa o del riconoscimento allo stesso della
          prima categoria di cui alle tabelle annesse al testo  unico
          delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 23  dicembre  1978,
          n. 915. Agli effetti della  iscrizione  negli  elenchi,  si
          considerano minori i figli di eta' non superiore a 21 anni,
          se studenti di scuola media superiore,  e  a  26  anni,  se
          studenti universitari. 
                4.  Ferma  restando  la  disciplina  sostanziale   in
          materia di assunzioni obbligatorie delle categorie  di  cui
          all'articolo 1 della legge n.  68  del  1999,  a  decorrere
          dalla data di entrata in vigore della  predetta  legge,  le
          iscrizioni effettuate negli albi professionali,  articolati
          a  livello  regionale,  rispettivamente  dei  centralinisti
          telefonici non vedenti e dei terapisti della riabilitazione
          non vedenti, sono comunicate  al  Ministero  del  lavoro  e
          della  previdenza  sociale   -   Direzione   generale   per
          l'impiego,   entro   60   giorni    dall'iscrizione,    per
          l'aggiornamento dell'albo e l'espletamento dei  compiti  di
          certificazione.  Per  la  categoria  dei  massaggiatori   e
          massofisioterapisti non  vedenti,  le  relative  iscrizioni
          all'Albo nazionale sono comunicate dal  predetto  Ministero
          ai servizi  di  collocamento  di  residenza  dell'iscritto,
          entro lo stesso termine.». 
              - Il decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,
          recante «Attuazione della legge 4 marzo  2009,  n.  15,  in
          materia di ottimizzazione della  produttivita'  del  lavoro
          pubblico e di  efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche
          amministrazioni», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
          ottobre 2009, n. 254, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 18 della  legge  12
          marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al  lavoro
          dei disabili», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo
          1999, n. 68, S.O.: 
                «Art.18 (Disposizioni transitorie e finali). -  1.  I
          soggetti gia' assunti ai sensi delle norme sul collocamento
          obbligatorio sono mantenuti in servizio anche  se  superano
          il numero di unita'  da  occupare  in  base  alle  aliquote
          stabilite dalla presente legge e  sono  computati  ai  fini
          dell'adempimento dell'obbligo stabilito dalla stessa. 
                2. In attesa di una disciplina organica  del  diritto
          al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti  di  coloro
          che siano deceduti per causa di  lavoro,  di  guerra  o  di
          servizio,    ovvero    in    conseguenza    dell'aggravarsi
          dell'invalidita' riportata  per  tali  cause,  nonche'  dei
          coniugi  e  dei  figli  di  soggetti  riconosciuti   grandi
          invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei
          profughi   italiani   rimpatriati,   il   cui   status   e'
          riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763,
          e' attribuita in favore  di  tali  soggetti  una  quota  di
          riserva, sul numero di  dipendenti  dei  datori  di  lavoro
          pubblici  e  privati  che  occupano   piu'   di   cinquanta
          dipendenti, pari  a  un  punto  percentuale  e  determinata
          secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3,  4  e
          6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente  legge.
          La predetta quota e' pari ad  un'unita'  per  i  datori  di
          lavoro, pubblici e privati, che occupano da  cinquantuno  a
          centocinquanta dipendenti. Le  assunzioni  sono  effettuate
          con le  modalita'  di  cui  all'articolo  7,  comma  1.  Il
          regolamento di cui all'articolo 20 stabilisce  le  relative
          norme di attuazione. 
                3. Per un periodo di ventiquattro  mesi  a  decorrere
          dalla data di cui all'articolo 23, comma 1 ,  gli  invalidi
          del lavoro ed i soggetti di cui all'articolo  4,  comma  5,
          che alla medesima data risultino iscritti  nelle  liste  di
          cui  alla  legge  2  aprile  1968,  n.  482,  e  successive
          modificazioni,  sono  avviati  al   lavoro   dagli   uffici
          competenti   senza   necessita'   di   inserimento    nella
          graduatoria di cui all'articolo 8,  comma  2.  Ai  medesimi
          soggetti si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo  4,
          comma 6.». 
              - Si riporta il testo all'articolo 5 del citato decreto
          legislativo n. 165 del 2001: 
                Art.  5  (Potere  di   organizzazione).   -   1.   Le
          amministrazioni  pubbliche  assumono  ogni   determinazione
          organizzativa  al  fine  di  assicurare  l'attuazione   dei
          principi di cui all'articolo 2, comma 1, e  la  rispondenza
          al pubblico interesse dell'azione amministrativa. 
                2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi
          di cui all'articolo  2,  comma  1,  le  determinazioni  per
          l'organizzazione degli uffici e  le  misure  inerenti  alla
          gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio
          di pari opportunita',  e  in  particolare  la  direzione  e
          l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli  uffici  sono
          assunte  in  via  esclusiva  dagli  organi  preposti   alla
          gestione con la capacita' e i poteri del privato datore  di
          lavoro, fatte  salve  la  sola  informazione  ai  sindacati
          ovvero le ulteriori forme di partecipazione,  ove  previsti
          nei contratti di cui all'articolo 9. 
                3. Gli  organismi  di  controllo  interno  verificano
          periodicamente   la   rispondenza   delle    determinazioni
          organizzative ai principi indicati all'articolo 2, comma 1,
          anche  al  fine  di  proporre   l'adozione   di   eventuali
          interventi correttivi e di fornire elementi per  l'adozione
          delle misure previste nei confronti dei responsabili  della
          gestione. 
                3-bis.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si
          applicano    anche    alle     Autorita'     amministrative
          indipendenti.» 
              - Si  riporta  il  testo  all'articolo  1  del  decreto
          Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,  recante
          «Norme   sull'accesso   agli   impieghi   nelle   pubbliche
          amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
          dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei
          pubblici impieghi», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  9
          agosto 1994, n. 185, S.O.: 
                «Art.1 (Modalita' di accesso). -  1.  L'assunzione  a
          tempo determinato  e  indeterminato  nelle  amministrazioni
          pubbliche avviene  mediante  concorsi  pubblici,  orientati
          alla massima partecipazione  e  alla  individuazione  delle
          competenze  qualificate,  che  si   svolgono   secondo   le
          modalita' definite nel presente regolamento,  nel  rispetto
          delle disposizioni e dei criteri di cui agli  articoli  35,
          35-ter e 35-quater del decreto legislativo 30  marzo  2001,
          n. 165. 
                2. L'amministrazione che indice il  concorso  adotta,
          tra le seguenti, la  tipologia  selettiva  piu'  funzionale
          alla natura dei profili professionali richiesti  nel  bando
          di concorso: 
                  a) concorso per esami; 
                  b) concorso per titoli ed esami; 
                  c) corso-concorso. 
                3. Il concorso pubblico si svolge con  modalita'  che
          ne garantiscano l'imparzialita', l'efficienza,  l'efficacia
          nel soddisfare i fabbisogni dell'amministrazione reclutante
          e la celerita' di espletamento ricorrendo, ove  necessario,
          all'ausilio  di  sistemi  automatizzati  diretti  anche   a
          realizzare forme di preselezione e a  selezioni  decentrate
          per circoscrizione territoriali. 
                4. Per le aree o categorie per l'accesso  alle  quali
          e'   richiesto   il   solo   requisito    dell'assolvimento
          dell'obbligo  scolastico,   fatti   salvi   gli   eventuali
          ulteriori requisiti  per  specifiche  professionalita',  si
          procede mediante  avviamento  a  selezione  degli  iscritti
          negli elenchi tenuti dai centri per l'impiego che siano  in
          possesso del titolo di  studio  richiesto  dalla  normativa
          vigente al momento della pubblicazione dell'avviso. 
                5. Ferma restando la possibilita' di  ricorrere  alla
          procedura di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999,
          n. 68, le assunzioni obbligatorie dei soggetti ivi indicati
          avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle  liste
          di collocamento ai sensi della  vigente  normativa,  previa
          verifica della  compatibilita'  della  invalidita'  con  le
          mansioni da svolgere. 
                6.  Per  le   assunzioni   del   personale   di   cui
          all'articolo 3, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo
          30 marzo  2001,  n.  165,  restano  salve  le  disposizioni
          previste dai rispettivi ordinamenti.  Le  disposizioni  del
          presente regolamento non si applicano al  reclutamento  del
          personale del Servizio sanitario nazionale e dei  segretari
          comunali.».