Art. 27 bis
Disposizioni per la tutela della mobilita' del personale impegnato
nella lotta alla criminalita' e modifica all'articolo 18 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203
1. All'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Per gli alloggi di cui al presente articolo in locazione o
in godimento ai soggetti di cui al comma 1 o ai loro aventi diritto
secondo la normativa vigente, tali soggetti, qualora gli enti
proprietari intendano vendere gli alloggi a terzi, possono esercitare
le facolta' di riscatto di cui al decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 21 giugno 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2017, anche in deroga al
termine di cui all'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 18 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, recante
«Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalita'
organizzata e di trasparenza e buon andamento
dell'attivita' amministrativa», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 maggio 1991, n. 110, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 18. - 1. Per favorire la mobilita' del
personale e' avviato un programma straordinario di edilizia
residenziale da concedere in locazione o in godimento ai
dipendenti delle amministrazioni dello Stato quando e'
strettamente necessario alla lotta alla criminalita'
organizzata, con priorita' per coloro che vengano
trasferiti per esigenze di servizio. Alla realizzazione di
tale programma si provvede:
a) per l'edilizia agevolata, con limite d'impegno
di lire 50 miliardi a valere sul limite d'impegno di lire
150 miliardi relativo al 1990 previsto al comma 3
dell'articolo 22, della legge 11 marzo 1988, n. 67;
b) per l'edilizia sovvenzionata, con un
finanziamento di 900 miliardi alla cui copertura si
provvede con prelievo di 300 miliardi per anno dei proventi
relativi ai contributi di cui al primo comma, lettere b) e
c), dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60,
relativi agli anni 1990, 1991, e 1992. La restante parte di
tali proventi e' ripartita fra le regioni, ferma restando
la riserva di cui all'articolo 2, primo comma, lettera c),
della legge 5 agosto 1978, n. 457.
1-bis. Per gli alloggi di cui al presente articolo
in locazione o in godimento ai soggetti di cui al comma 1 o
ai loro aventi diritto secondo la normativa vigente, tali
soggetti, qualora gli enti proprietari inten dano vendere
gli alloggi a terzi, possono esercitare le facolta' di
riscatto di cui al decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 21 giugno 2017, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2017, anche in
deroga al termine di cui all'articolo 1, comma 3, del
medesimo decreto.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati
dai comuni, dagli IACP, da imprese di costruzione e loro
consorzi e da cooperative e loro consorzi. I contributi di
cui al comma 1, lettera a), sono concessi, anche
indipendentemente dalla concessione di mutui fondiari ed
edilizi, a parita' di valore attuale in un'unica soluzione
o in un massimo di diciotto annualita' costanti, ferma
restando l'entita' annuale complessiva del limite di
impegno autorizzato a carico dello Stato. Il Comitato
esecutivo del CER determina gli ulteriori criteri per le
erogazioni dei contributi nonche' il loro ammontare
massimo. In caso di alienazione degli alloggi di edilizia
agevolata l'atto di trasferimento deve prevedere
espressamente, a pena di nullita', il passaggio in capo
all'acquirente degli obblighi di locazione nei tempi e con
le modalita' stabilite dal CIPE.
3. Il programma di cui al comma 1 e' finalizzato alla
realizzazione di interventi di recupero del patrimonio
edilizio anche mediante l'acquisizione di edifici da
recuperare, di interventi di nuova costruzione, nonche'
alla realizzazione delle necessarie opere di
urbanizzazione. Gli interventi possono far parte di
programmi integrati, ai quali si applica il disposto del
comma 5.
4. Alla realizzazione del programma straordinario di
cui al comma 1 si applicano le procedure previste
dall'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio
1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
aprile 1985, n. 118. Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto il comitato esecutivo del CER stabilisce le
modalita' per la presentazione delle domande.
5. Al fine di assicurare la disponibilita' delle aree
necessarie alla realizzazione del programma straordinario
di cui al comma 1, si applica l'articolo 8, nono comma, del
decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25. Per
l'acquisizione delle aree e per la realizzazione delle
opere di urbanizzazione, la Cassa depositi e prestiti e'
autorizzata a concedere ai comuni interessati mutui
decennali senza interessi secondo le modalita' ed alle
condizioni da stabilire con apposito decreto del Ministro
del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori
pubblici, utilizzando le disponibilita' del fondo speciale
costituito presso la Cassa stessa, ai sensi dell'articolo
45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive
modificazioni ed integrazioni.
5-bis. Sono consentiti atti di cessione, con
destinazione vincolata alla realizzazione di programmi di
edilizia residenziale pubblica o convenzionata, di beni
immobili dello Stato e delle Aziende autonome statali,
anche se dotate di personalita' giuridica, indicati nel
libro terzo, titolo I, capo II, del codice civile, non
indispensabili ad usi governativi, ai comuni che ne
facciano richiesta entro il 30 aprile di ogni anno e, in
sede di prima applicazione, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
5-ter. I Ministri competenti, sentiti l'intendenza di
finanza, gli uffici tecnici erariali e gli altri uffici
centrali e periferici competenti, procedono, entro
centoventi giorni dal ricevimento della domanda di cui al
comma 5-bis, all'individuazione delle aree disponibili per
le cessioni, alla loro valutazione con riferimento
all'attuale consistenza e destinazione nonche' alla
cessione al comune richiedente.
5-quater. Nella regione Trentino-Alto Adige il
programma straordinario di cui al comma 1 e' limitato agli
interventi diretti ai dipendenti dello Stato ivi trasferiti
per esigenze di servizio.
6. Gli enti pubblici comunque denominati, che
gestiscono forme di previdenza e di assistenza, sono tenuti
ad utilizzare per il periodo 1990-95 una somma, non
superiore al 40% dei fondi destinati agli investimenti
immobiliari, per la costruzione e l'acquisto di immobili a
destinazione residenziale, da destinare a dipendenti
statali trasferiti per esigenze di servizio, tenendo conto
nella costruzione e nell'acquisto di immobili della
intensita' abitativa e della consistenza degli uffici
statali. «L'acquisto da parte degli enti pubblici e
previdenziali non puo' essere riferito agli immobili
costruiti con i contributi dello Stato».
7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina,
con proprio decreto, di concerto con il Ministro del
tesoro, l'ammontare delle risorse da destinare agli
interventi di cui al comma 6.».