Art. 27 bis 
 
Disposizioni per la tutela della mobilita'  del  personale  impegnato
  nella lotta  alla  criminalita'  e  modifica  all'articolo  18  del
  decreto-legge   13   maggio   1991,   n.   152,   convertito,   con
  modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 
 
  1. All'articolo 18  del  decreto-legge  13  maggio  1991,  n.  152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  1991,  n.  203,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    
  «1-bis. Per gli alloggi di cui al presente articolo in locazione  o
in godimento ai soggetti di cui al comma 1 o ai loro  aventi  diritto
secondo  la  normativa  vigente,  tali  soggetti,  qualora  gli  enti
proprietari intendano vendere gli alloggi a terzi, possono esercitare
le facolta'  di  riscatto  di  cui  al  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei  trasporti  21  giugno  2017,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7  agosto  2017,  anche  in  deroga  al
termine di cui all'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   18   del
          decreto-legge 13  maggio  1991,  n.  152,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,  recante
          «Provvedimenti urgenti in tema di lotta  alla  criminalita'
          organizzata   e   di   trasparenza   e    buon    andamento
          dell'attivita' amministrativa», pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 13 maggio 1991, n.  110,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art.  18.  -  1.  Per  favorire  la  mobilita'   del
          personale e' avviato un programma straordinario di edilizia
          residenziale da concedere in locazione o  in  godimento  ai
          dipendenti delle  amministrazioni  dello  Stato  quando  e'
          strettamente  necessario  alla  lotta   alla   criminalita'
          organizzata,  con  priorita'   per   coloro   che   vengano
          trasferiti per esigenze di servizio. Alla realizzazione  di
          tale programma si provvede: 
                  a) per l'edilizia agevolata, con  limite  d'impegno
          di lire 50 miliardi a valere sul limite d'impegno  di  lire
          150  miliardi  relativo  al  1990  previsto  al   comma   3
          dell'articolo 22, della legge 11 marzo 1988, n. 67; 
                  b)   per   l'edilizia   sovvenzionata,    con    un
          finanziamento  di  900  miliardi  alla  cui  copertura   si
          provvede con prelievo di 300 miliardi per anno dei proventi
          relativi ai contributi di cui al primo comma, lettere b)  e
          c), dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963,  n.  60,
          relativi agli anni 1990, 1991, e 1992. La restante parte di
          tali proventi e' ripartita fra le regioni,  ferma  restando
          la riserva di cui all'articolo 2, primo comma, lettera  c),
          della legge 5 agosto 1978, n. 457. 
                  1-bis. Per gli alloggi di cui al presente  articolo
          in locazione o in godimento ai soggetti di cui al comma 1 o
          ai loro aventi diritto secondo la normativa  vigente,  tali
          soggetti, qualora gli enti proprietari inten  dano  vendere
          gli alloggi a terzi,  possono  esercitare  le  facolta'  di
          riscatto   di   cui   al   decreto   del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti 21 giugno  2017,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2017, anche in
          deroga al termine di  cui  all'articolo  1,  comma  3,  del
          medesimo decreto. 
                2. Gli interventi di cui al comma 1  sono  realizzati
          dai comuni, dagli IACP, da imprese di  costruzione  e  loro
          consorzi e da cooperative e loro consorzi. I contributi  di
          cui  al  comma  1,  lettera  a),   sono   concessi,   anche
          indipendentemente dalla concessione di  mutui  fondiari  ed
          edilizi, a parita' di valore attuale in un'unica  soluzione
          o in un massimo  di  diciotto  annualita'  costanti,  ferma
          restando  l'entita'  annuale  complessiva  del  limite   di
          impegno autorizzato  a  carico  dello  Stato.  Il  Comitato
          esecutivo del CER determina gli ulteriori  criteri  per  le
          erogazioni  dei  contributi  nonche'  il   loro   ammontare
          massimo. In caso di alienazione degli alloggi  di  edilizia
          agevolata   l'atto   di   trasferimento   deve    prevedere
          espressamente, a pena di nullita',  il  passaggio  in  capo
          all'acquirente degli obblighi di locazione nei tempi e  con
          le modalita' stabilite dal CIPE. 
                3. Il programma di cui al comma 1 e' finalizzato alla
          realizzazione di  interventi  di  recupero  del  patrimonio
          edilizio  anche  mediante  l'acquisizione  di  edifici   da
          recuperare, di interventi  di  nuova  costruzione,  nonche'
          alla    realizzazione    delle    necessarie    opere    di
          urbanizzazione.  Gli  interventi  possono  far   parte   di
          programmi integrati, ai quali si applica  il  disposto  del
          comma 5. 
                4. Alla realizzazione del programma straordinario  di
          cui  al  comma  1  si  applicano  le   procedure   previste
          dall'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7  febbraio
          1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla  legge  5
          aprile 1985, n. 118. Entro sessanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto  il  comitato  esecutivo  del  CER  stabilisce   le
          modalita' per la presentazione delle domande. 
                5. Al fine di assicurare la disponibilita' delle aree
          necessarie alla realizzazione del  programma  straordinario
          di cui al comma 1, si applica l'articolo 8, nono comma, del
          decreto-legge 15 dicembre 1979,  n.  629,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 febbraio  1980,  n.  25.  Per
          l'acquisizione delle aree  e  per  la  realizzazione  delle
          opere di urbanizzazione, la Cassa depositi  e  prestiti  e'
          autorizzata  a  concedere  ai  comuni   interessati   mutui
          decennali senza interessi  secondo  le  modalita'  ed  alle
          condizioni da stabilire con apposito decreto  del  Ministro
          del  tesoro,  di  concerto  con  il  Ministro  dei   lavori
          pubblici, utilizzando le disponibilita' del fondo  speciale
          costituito presso la Cassa stessa, ai  sensi  dell'articolo
          45 della legge  22  ottobre  1971,  n.  865,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni. 
                5-bis.  Sono  consentiti  atti   di   cessione,   con
          destinazione vincolata alla realizzazione di  programmi  di
          edilizia residenziale pubblica  o  convenzionata,  di  beni
          immobili dello Stato  e  delle  Aziende  autonome  statali,
          anche se dotate di  personalita'  giuridica,  indicati  nel
          libro terzo, titolo I, capo  II,  del  codice  civile,  non
          indispensabili  ad  usi  governativi,  ai  comuni  che   ne
          facciano richiesta entro il 30 aprile di ogni  anno  e,  in
          sede di prima applicazione, entro trenta giorni dalla  data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto. 
                5-ter. I Ministri competenti, sentiti l'intendenza di
          finanza, gli uffici tecnici erariali  e  gli  altri  uffici
          centrali  e   periferici   competenti,   procedono,   entro
          centoventi giorni dal ricevimento della domanda di  cui  al
          comma 5-bis, all'individuazione delle aree disponibili  per
          le  cessioni,  alla  loro   valutazione   con   riferimento
          all'attuale  consistenza  e   destinazione   nonche'   alla
          cessione al comune richiedente. 
                5-quater.  Nella  regione  Trentino-Alto   Adige   il
          programma straordinario di cui al comma 1 e' limitato  agli
          interventi diretti ai dipendenti dello Stato ivi trasferiti
          per esigenze di servizio. 
                6.  Gli  enti  pubblici  comunque   denominati,   che
          gestiscono forme di previdenza e di assistenza, sono tenuti
          ad  utilizzare  per  il  periodo  1990-95  una  somma,  non
          superiore al 40%  dei  fondi  destinati  agli  investimenti
          immobiliari, per la costruzione e l'acquisto di immobili  a
          destinazione  residenziale,  da  destinare   a   dipendenti
          statali trasferiti per esigenze di servizio, tenendo  conto
          nella  costruzione  e  nell'acquisto  di   immobili   della
          intensita'  abitativa  e  della  consistenza  degli  uffici
          statali.  «L'acquisto  da  parte  degli  enti  pubblici   e
          previdenziali  non  puo'  essere  riferito  agli   immobili
          costruiti con i contributi dello Stato». 
                7. Entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  il
          Ministro del lavoro e della previdenza  sociale  determina,
          con proprio  decreto,  di  concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro,  l'ammontare  delle  risorse  da   destinare   agli
          interventi di cui al comma 6.».