Art. 34
Fondi
1. La gestione della raccolta di gioco e' effettuata tramite
appositi conti correnti bancari fruttiferi dedicati.
2. Per ognuno dei giochi numerici a totalizzatore nazionale possono
essere previsti uno o piu' fondi corrispondenti ad altrettanti conti
correnti bancari fruttiferi.
3. I fondi di cui al comma 2 sono alimentati da una quota del
montepremi, secondo quanto previsto dalle determinazioni di indizione
delle singole formule di gioco.
4. Al fine di garantire la quota minima di ripartenza di una
categoria di vincita, nonche' il pagamento di determinate categorie
di vincita, le determinazioni di indizione delle singole formule di
gioco possono prevedere la riassegnazione al montepremi di specifiche
quote da uno dei fondi, garantendo, in ogni caso, una giacenza minima
del fondo medesimo.
5. Nel caso in cui, per ogni concorso, l'ammontare presente nel
fondo non sia sufficiente a garantire il pagamento dell'intero
importo previsto per determinate categorie di vincita, il
concessionario puo' prelevare l'importo necessario al pagamento delle
vincite da un altro dei fondi istituiti, ovvero, in caso di
incapienza, e' tenuto ad anticipare le somme necessarie al pagamento
delle vincite.
6. In tutti i casi di utilizzo di fondi o di anticipi ai sensi del
comma 5, il concessionario e' tenuto a ripristinare la contabilita'
specifica dei singoli fondi, ovvero a recuperare quanto anticipato
con uno o piu' prelievi dal fondo di riferimento, fornendo adeguata
rendicontazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.