Art. 34 
 
                                Fondi 
 
  1. La gestione  della  raccolta  di  gioco  e'  effettuata  tramite
appositi conti correnti bancari fruttiferi dedicati. 
  2. Per ognuno dei giochi numerici a totalizzatore nazionale possono
essere previsti uno o piu' fondi corrispondenti ad altrettanti  conti
correnti bancari fruttiferi. 
  3. I fondi di cui al comma 2  sono  alimentati  da  una  quota  del
montepremi, secondo quanto previsto dalle determinazioni di indizione
delle singole formule di gioco. 
  4. Al fine di garantire  la  quota  minima  di  ripartenza  di  una
categoria di vincita, nonche' il pagamento di  determinate  categorie
di vincita, le determinazioni di indizione delle singole  formule  di
gioco possono prevedere la riassegnazione al montepremi di specifiche
quote da uno dei fondi, garantendo, in ogni caso, una giacenza minima
del fondo medesimo. 
  5. Nel caso in cui, per ogni  concorso,  l'ammontare  presente  nel
fondo non  sia  sufficiente  a  garantire  il  pagamento  dell'intero
importo  previsto  per   determinate   categorie   di   vincita,   il
concessionario puo' prelevare l'importo necessario al pagamento delle
vincite  da  un  altro  dei  fondi  istituiti,  ovvero,  in  caso  di
incapienza, e' tenuto ad anticipare le somme necessarie al  pagamento
delle vincite. 
  6. In tutti i casi di utilizzo di fondi o di anticipi ai sensi  del
comma 5, il concessionario e' tenuto a ripristinare  la  contabilita'
specifica dei singoli fondi, ovvero a  recuperare  quanto  anticipato
con uno o piu' prelievi dal fondo di riferimento,  fornendo  adeguata
rendicontazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.