Art. 35
Vincite straordinarie
1. Ai fini della redistribuzione ai giocatori di una quota
percentuale del montepremi confluito nei fondi di ciascuna formula di
gioco, possono essere previste vincite straordinarie con
provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
2. La redistribuzione di cui al comma 1 puo' essere prevista
purche' siano verificati i seguenti presupposti:
a) sia garantita una giacenza minima dei fondi dai quali
prelevare la quota necessaria, secondo i criteri stabiliti, per
ciascuna formula di gioco, con provvedimenti direttoriali
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
b) l'ammontare dei fondi dai quali prelevare la quota necessaria
raggiunga un livello per il quale si reputi opportuna la
redistribuzione.
3. Le vincite straordinarie possono essere previste, con ogni
singolo provvedimento, per un numero massimo di 20 concorsi e devono,
per le modalita' di riassegnazione, garantire la finalita' perseguita
attraverso la previsione di un numero limitato di vincite di importo
elevato, pari al massimo a euro 1.000.000,00, rispetto al numero di
vincite di basso importo, non inferiore, in ogni caso, a euro
1.000,00.