Art. 35 
 
                        Vincite straordinarie 
 
  1.  Ai  fini  della  redistribuzione  ai  giocatori  di  una  quota
percentuale del montepremi confluito nei fondi di ciascuna formula di
gioco,   possono   essere   previste   vincite   straordinarie    con
provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 
  2. La redistribuzione di  cui  al  comma  1  puo'  essere  prevista
purche' siano verificati i seguenti presupposti: 
    a)  sia  garantita  una  giacenza  minima  dei  fondi  dai  quali
prelevare la quota  necessaria,  secondo  i  criteri  stabiliti,  per
ciascuna   formula   di   gioco,   con   provvedimenti   direttoriali
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; 
    b) l'ammontare dei fondi dai quali prelevare la quota  necessaria
raggiunga  un  livello  per  il  quale   si   reputi   opportuna   la
redistribuzione. 
  3. Le vincite  straordinarie  possono  essere  previste,  con  ogni
singolo provvedimento, per un numero massimo di 20 concorsi e devono,
per le modalita' di riassegnazione, garantire la finalita' perseguita
attraverso la previsione di un numero limitato di vincite di  importo
elevato, pari al massimo a euro 1.000.000,00, rispetto al  numero  di
vincite di basso  importo,  non  inferiore,  in  ogni  caso,  a  euro
1.000,00.