Art. 36 
 
            Modifiche all'articolo 38 decreto legislativo 
                        1° giugno 2011, n. 93 
 
  1. All'articolo 38 del decreto legislativo 1° giugno 2011,  n.  93,
dopo il comma 5-sexies e' inserito il seguente: 
    «5-sexies.1. L'ARERA, entro  centottanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione, adotta i criteri e  le
modalita' sulla base dei quali il gestore della rete di distribuzione
rende disponibili, in modo aggregato e anonimo,  i  dati  riguardanti
l'energia elettrica da fonti rinnovabili  generata  e  immessa  nella
rete dagli autoconsumatori e dalle comunita' di energia  rinnovabile,
assicurando  l'interoperabilita'  sulla  base  di  formati  di   dati
armonizzati e serie di dati standardizzati affinche'  possano  essere
utilizzati in maniera non discriminatoria dai partecipanti al mercato
dell'energia elettrica, dagli aggregatori, dai  consumatori  e  dagli
utenti finali e che possano essere letti da  dispositivi  elettronici
di comunicazione.». 
 
          Note all'art. 36: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  38  del  citato
          decreto legislativo n. 93 del  2011,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 38 (Gestori dei sistemi di distribuzione) -  1.
          Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comma 1, del
          decreto-legge  18  giugno  2007,  n.  73,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  3  agosto  2007,  n.  125,  il
          gestore del sistema di distribuzione, qualora faccia  parte
          di un'impresa  verticalmente  integrata,  e'  indipendente,
          sotto  il  profilo   dell'organizzazione   e   del   potere
          decisionale,  da  altre   attivita'   non   connesse   alla
          distribuzione. Al fine  di  conseguire  tale  indipendenza,
          l'Autorita'  adegua  i  propri  provvedimenti  ai  seguenti
          criteri minimi: 
                  a) i responsabili della direzione del  gestore  del
          sistema di distribuzione non devono far parte di  strutture
          dell'impresa elettrica integrata responsabili, direttamente
          o  indirettamente,  della  gestione  delle   attivita'   di
          generazione, trasmissione o fornitura di energia elettrica; 
                  b)  devono  essere  adottate   misure   idonee   ad
          assicurare che gli interessi  professionali  delle  persone
          responsabili dell'amministrazione del gestore  del  sistema
          di distribuzione siano presi in considerazione in  modo  da
          consentire loro di agire in maniera indipendente; 
                  c) il gestore del  sistema  di  distribuzione  deve
          disporre  di  effettivi  poteri  decisionali,  indipendenti
          dall'impresa elettrica integrata,  in  relazione  ai  mezzi
          necessari alla gestione, alla manutenzione o allo  sviluppo
          della rete. Ai fini dello svolgimento di tali  compiti,  il
          gestore del sistema di distribuzione dispone delle  risorse
          necessarie, comprese le risorse umane, tecniche,  materiali
          e  finanziarie.  Cio'  non  osta  alla  predisposizione  di
          meccanismi   di   coordinamento   che    consentano    alla
          società-madre di esercitare i propri diritti  di  vigilanza
          economica  e  amministrativa   per   quanto   riguarda   la
          redditivita' degli investimenti i cui  costi  costituiscono
          componenti  tariffarie  regolate  e,  in  particolare,   di
          approvare  il  piano  finanziario   annuale   o   qualsiasi
          strumento equivalente, nonche' di introdurre limiti globali
          ai livelli di indebitamento della societa' controllata. Non
          e' viceversa consentito alla società-madre dare  istruzioni
          sulle  attivita'  giornaliere  ne'  su  singole   decisioni
          concernenti il miglioramento o la costruzione  delle  linee
          di distribuzione dell'energia elettrica, purche'  esse  non
          eccedano i termini del piano finanziario o dello  strumento
          a questo equivalente; 
                  d)  il  gestore  del   sistema   di   distribuzione
          predispone  un  programma  di  adempimenti,  contenente  le
          misure adottate per escludere comportamenti discriminatori,
          e  garantisce  che   ne   sia   adeguatamente   controllata
          l'osservanza. Il  programma  di  adempimenti  illustra  gli
          obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti  per
          raggiungere questo obiettivo. Il medesimo gestore individua
          un  responsabile  della  conformita',  indipendente  e  con
          poteri di accesso a tutte  le  informazioni  necessarie  in
          possesso del medesimo gestore del sistema di  distribuzione
          e  delle  imprese  collegate,  che  e'   responsabile   del
          controllo  del  programma   di   adempimenti   e   presenta
          annualmente all'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas
          una relazione sulle misure adottate. 
                2. Nel caso di gestore del sistema  di  distribuzione
          facente parte di  un'impresa  verticalmente  integrata,  lo
          stesso gestore non puo' trarre vantaggio  dall'integrazione
          verticale per alterare la concorrenza e a tal fine: 
                  a) le politiche di comunicazione e di  marchio  non
          devono creare confusione in relazione al  ramo  di  azienda
          responsabile della fornitura di energia elettrica; 
                  b)   le   informazioni   concernenti   le   proprie
          attivita',   che    potrebbero    essere    commercialmente
          vantaggiose, sono divulgate in  modo  non  discriminatorio.
          L'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas  vigila  sul
          rispetto delle disposizioni di cui al presente comma. 
                2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non
          si applicano ai gestori  di  sistemi  di  distribuzione  di
          energia elettrica facenti parte di un'impresa verticalmente
          integrata, che servono meno di 25.000 punti di prelievo. 
                2-ter. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas  e
          il sistema idrico adegua i propri provvedimenti in  materia
          di obblighi di separazione funzionale in relazione a quanto
          previsto dal comma 2-bis, prevedendo altresi'  che,  per  i
          gestori di sistemi di distribuzione  cui  si  applicano  le
          deroghe previste dal medesimo comma 2-bis, le modalita'  di
          riconoscimento dei costi per le attivita' di  distribuzione
          e misura dell'energia elettrica  siano  basate  su  logiche
          parametriche,  che  tengano  conto  anche  della   densita'
          dell'utenza servita, nel rispetto dei principi generali  di
          efficienza ed economicita' e con l'obiettivo  di  garantire
          la semplificazione della regolazione  e  la  riduzione  dei
          connessi oneri amministrativi. 
                3. 
                4. Al fine di promuovere un  assetto  efficiente  dei
          settori della distribuzione e misura dell'energia elettrica
          in condizioni  di  economicita'  e  redditivita'  ai  sensi
          dell'articolo1  della  legge  14  novembre  1995,  n.  481,
          contenendone gli oneri generali a  vantaggio  degli  utenti
          finali, per le imprese di cui all'articolo 7 della legge  9
          gennaio 1991, n.10, che risultino prive  dell'attivita'  di
          produzione e che aderiscano entro il termine  di  cui  alla
          delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica ed  il  gas
          ARG/ELT n. 72/10  al  regime  di  perequazione  generale  e
          specifica   aziendale   introdotto    a    partire    dalla
          deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica  e  il
          gas n.5 del 2004, la medesima  Autorita',  entro  tre  mesi
          dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto,  definisce
          meccanismi di gradualita'  che  valorizzino  le  efficienze
          conseguite dalle imprese medesime  a  decorrere  dal  primo
          esercizio di applicazione del regime di  perequazione,  nel
          rispetto dei principi stabiliti  dalla  legge  14  novembre
          1995, n. 481, e dalla direttiva 2009/72/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009. 
                5. Ferma restando la disciplina relativa  ai  sistemi
          efficienti di  utenza  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
          lettera t), del decreto legislativo  n.  115  del  2008,  i
          sistemi  di  distribuzione  chiusi  sono  le  reti  interne
          d'utenza cosi' come definite dall'articolo 33  della  legge
          23 luglio 2009, n. 99  nonche'  le  altre  reti  elettriche
          private definite ai sensi dell'articolo 30, comma 27, della
          legge n. 99 del 2009, cui si applica l'articolo  33,  comma
          5, della legge 23 luglio 2009, n. 99. 
                5-bis. Le disposizioni di  cui  al  comma  1  non  si
          applicano ai gestori dei sistemi di distribuzione chiusi di
          cui al comma 5, facenti parte di  un'impresa  verticalmente
          integrata. Ai gestori dei sistemi di  distribuzione  chiusi
          si  applicano  esclusivamente  le  norme   di   separazione
          contabile. 
                5-ter. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas  e
          il sistema idrico adegua i propri provvedimenti in  materia
          di obblighi di separazione in relazione a  quanto  previsto
          dal comma 5-bis. 
                5-quater. Entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente disposizione, l'ARERA con uno o  piu'
          provvedimenti disciplina: 
                  a) le modalita' con cui i  Gestori  delle  reti  di
          distribuzione  dell'energia  elettrica  cooperano  con   il
          Gestore della rete di trasmissione, al  fine  di  ampliare,
          secondo criteri di efficienza e sicurezza per  il  sistema,
          la  partecipazione  dei  soggetti  dotati  di  impianti  di
          generazione, di consumo e di stoccaggio connessi alle  reti
          di distribuzione da  essi  gestite,  anche  attraverso  gli
          aggregatori, ai mercati dell'energia, dei servizi ancillari
          e dei servizi di bilanciamento; 
                  b)   la   sperimentazione   di   un   sistema    di
          auto-dispacciamento a livello locale, attraverso un sistema
          di premi e  penalita'  che  stimoli  produttori  e  clienti
          finali  di  energia  elettrica  a  bilanciare  le   proprie
          posizioni compensando i consumi con le  produzioni  locali,
          nel rispetto  dei  vincoli  di  sicurezza  della  rete.  La
          sperimentazione prende l'avvio  non  oltre  sei  mesi  dopo
          l'entrata in vigore dei provvedimenti dell'Autorita' di cui
          al presente comma. 
                5-quinquies. Entro ventiquattro mesi dall'avvio delle
          sperimentazioni di cui al comma  6,  l'ARERA  pubblica  gli
          esiti  delle   stesse   e,   sulla   base   di   un'analisi
          costi-benefici, adotta eventuali modifiche alla  disciplina
          del dispacciamento, volte a  promuovere  la  formazione  di
          profili aggregati di  immissione  e  prelievo  maggiormente
          prevedibili per  il  gestore  della  rete  di  trasmissione
          dell'energia elettrica. 
                5-sexies. Entro dodici mesi dalla data di entrata  in
          vigore della presente disposizione, l'ARERA  disciplina  le
          modalita' di approvvigionamento da parte  dei  Gestori  dei
          sistemi di distribuzione, in coordinamento con  il  Gestore
          della rete di trasmissione, dei servizi  necessari  per  il
          funzionamento efficiente, affidabile e sicuro delle reti di
          distribuzione, definendo in particolare: 
                  a)  le  specifiche,  i  ruoli,  le   procedure   di
          approvvigionamento e  le  modalita'  di  remunerazione  dei
          servizi, al minor costo per il  sistema.  Le  procedure  di
          approvvigionamento dei servizi ancillari  non  legati  alla
          frequenza devono essere trasparenti, non discriminatorie  e
          basate su criteri di mercato,  in  modo  da  consentire  la
          partecipazione  effettiva  sulla   base   delle   capacita'
          tecniche dei fornitori  dei  servizi,  ivi  inclusi  quelli
          dotati di impianti di generazione da fonti rinnovabili,  di
          consumo, di stoccaggio, nonche' gli aggregatori, a meno che
          la   medesima   Autorita'   non   abbia    stabilito    che
          l'approvvigionamento   dei   predetti   servizi   non   sia
          economicamente efficiente o che sarebbe comunque  fonte  di
          distorsioni del mercato o di maggiore congestione; 
                  b)  le  modalita'  di  copertura   dei   costi   di
          approvvigionamento dei servizi di cui alla lettera a); 
                  c) individua le  informazioni  che  i  gestori  del
          sistema di distribuzione sono tenuti a rendere  disponibili
          ai partecipanti al mercato e  agli  utenti  ai  fini  delle
          procedure di approvvigionamento di cui alla lettera a); 
                5-sexies.1. L'ARERA, entro centottanta  giorni  dalla
          data di entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,
          adotta i criteri e le modalita' sulla  base  dei  quali  il
          gestore della rete di distribuzione rende  disponibili,  in
          modo aggregato e  anonimo,  i  dati  riguardanti  l'energia
          elettrica da fonti rinnovabili  generata  e  immessa  nella
          rete dagli autoconsumatori e  dalle  comunita'  di  energia
          rinnovabile, assicurando l'interoperabilita' sulla base  di
          formati di dati armonizzati e serie di dati  standardizzati
          affinche'  possano  essere  utilizzati   in   maniera   non
          discriminatoria dai partecipanti  al  mercato  dell'energia
          elettrica,  dagli  aggregatori,  dai  consumatori  e  dagli
          utenti finali e che possano  essere  letti  da  dispositivi
          elettronici di comunicazione. 
                5-septies.  Fatti  salvi  gli  obblighi   legali   di
          divulgare determinate informazioni, il gestore del  sistema
          di distribuzione ha l'obbligo di mantenere la  riservatezza
          sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite  nel
          corso  della  sua  attivita'  e  deve   impedire   che   le
          informazioni  commercialmente  vantaggiose  apprese   nello
          svolgimento della propria attivita' siano divulgate in modo
          discriminatorio.»