Art. 36
Modifiche all'articolo 38 decreto legislativo
1° giugno 2011, n. 93
1. All'articolo 38 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93,
dopo il comma 5-sexies e' inserito il seguente:
«5-sexies.1. L'ARERA, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, adotta i criteri e le
modalita' sulla base dei quali il gestore della rete di distribuzione
rende disponibili, in modo aggregato e anonimo, i dati riguardanti
l'energia elettrica da fonti rinnovabili generata e immessa nella
rete dagli autoconsumatori e dalle comunita' di energia rinnovabile,
assicurando l'interoperabilita' sulla base di formati di dati
armonizzati e serie di dati standardizzati affinche' possano essere
utilizzati in maniera non discriminatoria dai partecipanti al mercato
dell'energia elettrica, dagli aggregatori, dai consumatori e dagli
utenti finali e che possano essere letti da dispositivi elettronici
di comunicazione.».
Note all'art. 36:
- Si riporta il testo dell'articolo 38 del citato
decreto legislativo n. 93 del 2011, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 38 (Gestori dei sistemi di distribuzione) - 1.
Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, il
gestore del sistema di distribuzione, qualora faccia parte
di un'impresa verticalmente integrata, e' indipendente,
sotto il profilo dell'organizzazione e del potere
decisionale, da altre attivita' non connesse alla
distribuzione. Al fine di conseguire tale indipendenza,
l'Autorita' adegua i propri provvedimenti ai seguenti
criteri minimi:
a) i responsabili della direzione del gestore del
sistema di distribuzione non devono far parte di strutture
dell'impresa elettrica integrata responsabili, direttamente
o indirettamente, della gestione delle attivita' di
generazione, trasmissione o fornitura di energia elettrica;
b) devono essere adottate misure idonee ad
assicurare che gli interessi professionali delle persone
responsabili dell'amministrazione del gestore del sistema
di distribuzione siano presi in considerazione in modo da
consentire loro di agire in maniera indipendente;
c) il gestore del sistema di distribuzione deve
disporre di effettivi poteri decisionali, indipendenti
dall'impresa elettrica integrata, in relazione ai mezzi
necessari alla gestione, alla manutenzione o allo sviluppo
della rete. Ai fini dello svolgimento di tali compiti, il
gestore del sistema di distribuzione dispone delle risorse
necessarie, comprese le risorse umane, tecniche, materiali
e finanziarie. Cio' non osta alla predisposizione di
meccanismi di coordinamento che consentano alla
società-madre di esercitare i propri diritti di vigilanza
economica e amministrativa per quanto riguarda la
redditivita' degli investimenti i cui costi costituiscono
componenti tariffarie regolate e, in particolare, di
approvare il piano finanziario annuale o qualsiasi
strumento equivalente, nonche' di introdurre limiti globali
ai livelli di indebitamento della societa' controllata. Non
e' viceversa consentito alla società-madre dare istruzioni
sulle attivita' giornaliere ne' su singole decisioni
concernenti il miglioramento o la costruzione delle linee
di distribuzione dell'energia elettrica, purche' esse non
eccedano i termini del piano finanziario o dello strumento
a questo equivalente;
d) il gestore del sistema di distribuzione
predispone un programma di adempimenti, contenente le
misure adottate per escludere comportamenti discriminatori,
e garantisce che ne sia adeguatamente controllata
l'osservanza. Il programma di adempimenti illustra gli
obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per
raggiungere questo obiettivo. Il medesimo gestore individua
un responsabile della conformita', indipendente e con
poteri di accesso a tutte le informazioni necessarie in
possesso del medesimo gestore del sistema di distribuzione
e delle imprese collegate, che e' responsabile del
controllo del programma di adempimenti e presenta
annualmente all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
una relazione sulle misure adottate.
2. Nel caso di gestore del sistema di distribuzione
facente parte di un'impresa verticalmente integrata, lo
stesso gestore non puo' trarre vantaggio dall'integrazione
verticale per alterare la concorrenza e a tal fine:
a) le politiche di comunicazione e di marchio non
devono creare confusione in relazione al ramo di azienda
responsabile della fornitura di energia elettrica;
b) le informazioni concernenti le proprie
attivita', che potrebbero essere commercialmente
vantaggiose, sono divulgate in modo non discriminatorio.
L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas vigila sul
rispetto delle disposizioni di cui al presente comma.
2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non
si applicano ai gestori di sistemi di distribuzione di
energia elettrica facenti parte di un'impresa verticalmente
integrata, che servono meno di 25.000 punti di prelievo.
2-ter. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e
il sistema idrico adegua i propri provvedimenti in materia
di obblighi di separazione funzionale in relazione a quanto
previsto dal comma 2-bis, prevedendo altresi' che, per i
gestori di sistemi di distribuzione cui si applicano le
deroghe previste dal medesimo comma 2-bis, le modalita' di
riconoscimento dei costi per le attivita' di distribuzione
e misura dell'energia elettrica siano basate su logiche
parametriche, che tengano conto anche della densita'
dell'utenza servita, nel rispetto dei principi generali di
efficienza ed economicita' e con l'obiettivo di garantire
la semplificazione della regolazione e la riduzione dei
connessi oneri amministrativi.
3.
4. Al fine di promuovere un assetto efficiente dei
settori della distribuzione e misura dell'energia elettrica
in condizioni di economicita' e redditivita' ai sensi
dell'articolo1 della legge 14 novembre 1995, n. 481,
contenendone gli oneri generali a vantaggio degli utenti
finali, per le imprese di cui all'articolo 7 della legge 9
gennaio 1991, n.10, che risultino prive dell'attivita' di
produzione e che aderiscano entro il termine di cui alla
delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas
ARG/ELT n. 72/10 al regime di perequazione generale e
specifica aziendale introdotto a partire dalla
deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas n.5 del 2004, la medesima Autorita', entro tre mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto, definisce
meccanismi di gradualita' che valorizzino le efficienze
conseguite dalle imprese medesime a decorrere dal primo
esercizio di applicazione del regime di perequazione, nel
rispetto dei principi stabiliti dalla legge 14 novembre
1995, n. 481, e dalla direttiva 2009/72/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009.
5. Ferma restando la disciplina relativa ai sistemi
efficienti di utenza di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera t), del decreto legislativo n. 115 del 2008, i
sistemi di distribuzione chiusi sono le reti interne
d'utenza cosi' come definite dall'articolo 33 della legge
23 luglio 2009, n. 99 nonche' le altre reti elettriche
private definite ai sensi dell'articolo 30, comma 27, della
legge n. 99 del 2009, cui si applica l'articolo 33, comma
5, della legge 23 luglio 2009, n. 99.
5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano ai gestori dei sistemi di distribuzione chiusi di
cui al comma 5, facenti parte di un'impresa verticalmente
integrata. Ai gestori dei sistemi di distribuzione chiusi
si applicano esclusivamente le norme di separazione
contabile.
5-ter. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e
il sistema idrico adegua i propri provvedimenti in materia
di obblighi di separazione in relazione a quanto previsto
dal comma 5-bis.
5-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, l'ARERA con uno o piu'
provvedimenti disciplina:
a) le modalita' con cui i Gestori delle reti di
distribuzione dell'energia elettrica cooperano con il
Gestore della rete di trasmissione, al fine di ampliare,
secondo criteri di efficienza e sicurezza per il sistema,
la partecipazione dei soggetti dotati di impianti di
generazione, di consumo e di stoccaggio connessi alle reti
di distribuzione da essi gestite, anche attraverso gli
aggregatori, ai mercati dell'energia, dei servizi ancillari
e dei servizi di bilanciamento;
b) la sperimentazione di un sistema di
auto-dispacciamento a livello locale, attraverso un sistema
di premi e penalita' che stimoli produttori e clienti
finali di energia elettrica a bilanciare le proprie
posizioni compensando i consumi con le produzioni locali,
nel rispetto dei vincoli di sicurezza della rete. La
sperimentazione prende l'avvio non oltre sei mesi dopo
l'entrata in vigore dei provvedimenti dell'Autorita' di cui
al presente comma.
5-quinquies. Entro ventiquattro mesi dall'avvio delle
sperimentazioni di cui al comma 6, l'ARERA pubblica gli
esiti delle stesse e, sulla base di un'analisi
costi-benefici, adotta eventuali modifiche alla disciplina
del dispacciamento, volte a promuovere la formazione di
profili aggregati di immissione e prelievo maggiormente
prevedibili per il gestore della rete di trasmissione
dell'energia elettrica.
5-sexies. Entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, l'ARERA disciplina le
modalita' di approvvigionamento da parte dei Gestori dei
sistemi di distribuzione, in coordinamento con il Gestore
della rete di trasmissione, dei servizi necessari per il
funzionamento efficiente, affidabile e sicuro delle reti di
distribuzione, definendo in particolare:
a) le specifiche, i ruoli, le procedure di
approvvigionamento e le modalita' di remunerazione dei
servizi, al minor costo per il sistema. Le procedure di
approvvigionamento dei servizi ancillari non legati alla
frequenza devono essere trasparenti, non discriminatorie e
basate su criteri di mercato, in modo da consentire la
partecipazione effettiva sulla base delle capacita'
tecniche dei fornitori dei servizi, ivi inclusi quelli
dotati di impianti di generazione da fonti rinnovabili, di
consumo, di stoccaggio, nonche' gli aggregatori, a meno che
la medesima Autorita' non abbia stabilito che
l'approvvigionamento dei predetti servizi non sia
economicamente efficiente o che sarebbe comunque fonte di
distorsioni del mercato o di maggiore congestione;
b) le modalita' di copertura dei costi di
approvvigionamento dei servizi di cui alla lettera a);
c) individua le informazioni che i gestori del
sistema di distribuzione sono tenuti a rendere disponibili
ai partecipanti al mercato e agli utenti ai fini delle
procedure di approvvigionamento di cui alla lettera a);
5-sexies.1. L'ARERA, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione,
adotta i criteri e le modalita' sulla base dei quali il
gestore della rete di distribuzione rende disponibili, in
modo aggregato e anonimo, i dati riguardanti l'energia
elettrica da fonti rinnovabili generata e immessa nella
rete dagli autoconsumatori e dalle comunita' di energia
rinnovabile, assicurando l'interoperabilita' sulla base di
formati di dati armonizzati e serie di dati standardizzati
affinche' possano essere utilizzati in maniera non
discriminatoria dai partecipanti al mercato dell'energia
elettrica, dagli aggregatori, dai consumatori e dagli
utenti finali e che possano essere letti da dispositivi
elettronici di comunicazione.
5-septies. Fatti salvi gli obblighi legali di
divulgare determinate informazioni, il gestore del sistema
di distribuzione ha l'obbligo di mantenere la riservatezza
sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite nel
corso della sua attivita' e deve impedire che le
informazioni commercialmente vantaggiose apprese nello
svolgimento della propria attivita' siano divulgate in modo
discriminatorio.»