Art. 5 
             Misure in materia di regimi amministrativi 
 
  1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 14-bis: 
      1) al comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
        «c) il termine perentorio, comunque non  superiore  a  trenta
giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le
proprie  determinazioni  relative  alla   decisione   oggetto   della
conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine  finale
di conclusione del procedimento. Se tra le  suddette  amministrazioni
vi   sono   amministrazioni   preposte   alla   tutela    ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei  beni  culturali,  della  salute  dei
cittadini o dell'incolumita' pubblica, il suddetto termine e' fissato
in sessanta giorni, fatti salvi i  maggiori  termini  previsti  dalle
disposizioni del diritto dell'Unione europea.»; 
      2) al comma 3, il secondo e il terzo  periodo  sono  sostituiti
dai  seguenti:  «Tali  determinazioni,  congruamente  motivate,  sono
formulate in termini di assenso o dissenso e indicano le prescrizioni
e  le   misure   mitigatrici   che   rendano   possibile   l'assenso,
quantificando  altresi',  ove  possibile,  i  relativi  costi.   Tali
prescrizioni  sono   determinate   conformemente   ai   principi   di
proporzionalita',    efficacia    e    sostenibilita'     finanziaria
dell'intervento risultante dal progetto  originariamente  presentato.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, senza deroghe,
a tutte le amministrazioni comunque partecipanti alla  conferenza  di
servizi,  comprese  quelle   competenti   in   materia   urbanistica,
paesaggistica, archeologica e di tutela del patrimonio culturale.»; 
      3) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
        «6. Fuori dei casi  di  cui  al  comma  5,  l'amministrazione
procedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti,
svolge nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera d), e con  le
modalita'  di  cui  all'articolo  14-ter,  comma  4,   una   riunione
telematica di tutte le amministrazioni coinvolte, nella quale  prende
atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla  stesura
della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi,
avverso   la   quale   puo'   essere   proposta   opposizione   dalle
amministrazioni di cui all'articolo  14-quinquies,  ai  sensi  e  nei
termini ivi indicati. Si considera in ogni caso  acquisito  l'assenso
senza condizioni delle amministrazioni che  non  abbiano  partecipato
alla riunione ovvero, pur partecipandovi,  non  abbiano  espresso  la
propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso  non  motivato
ai sensi del comma 3 o riferito a  questioni  che  non  costituiscono
oggetto della conferenza.»; 
      4) al comma 7,  le  parole:  «quarantacinque  giorni»,  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»; 
    b) all'articolo 14-ter, comma 2: 
      1) al primo periodo, le parole:  «quarantacinque  giorni»  sono
sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»; 
      2)  al  secondo  periodo,  le  parole:  «novanta  giorni»  sono
sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»; 
    c) all'articolo 19, comma 4, sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: «, fatta salva, in ogni caso, la sanzione di cui all'articolo
75 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in
materia di documentazione  amministrativa,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445»; 
    d) all'articolo 20: 
      1) al comma 1: 
        1.1) al secondo periodo,  dopo  le  parole:  «dalla  data  di
ricevimento della domanda del privato» sono aggiunte le seguenti:  «,
ferma  restando  la  facolta'  di  richiedere   le   informazioni   o
integrazioni documentali nel termine di cui all'articolo 2, comma 7»; 
        1.2) dopo il secondo periodo e'  aggiunto  il  seguente:  «Il
silenzio assenso non si forma nei soli casi in cui la domanda non sia
stata ricevuta dalla amministrazione competente  o  sia  priva  degli
elementi indispensabili per individuare l'oggetto e  le  ragioni  del
provvedimento richiesto.»; 
      2) al comma 2-bis: 
        2.1) al  primo  periodo,  le  parole:  «,  su  richiesta  del
privato,» sono soppresse e dopo la parola: «telematica» sono inserite
le seguenti: «e automatica»; 
        2.2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Nel caso
di  procedimenti  non  ancora  telematizzati,  l'amministrazione   e'
comunque tenuta a inviare d'ufficio l'attestazione di  cui  al  primo
periodo all'indirizzo di posta elettronica  certificata  o  ordinaria
indicato nell'istanza.». 
  2. La collocazione dei mezzi pubblicitari di  cui  all'articolo  23
del codice della strada, di cui  al  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285, lungo le strade, anche su suolo privato, o in vista  di
esse,  ad  eccezione  delle  isole  di  traffico  delle  intersezioni
canalizzate, ove  e'  vietata  la  posa  di  qualunque  installazione
diversa   dalla   prescritta   segnaletica,   e'   subordinata   alla
presentazione della  segnalazione  certificata  di  inizio  attivita'
(SCIA), di cui agli articoli 19 e 19-bis della legge 7  agosto  1990,
n. 241, allo sportello unico per le attivita' produttive  (SUAP)  del
comune ove e' svolta l'attivita',  fermo  restando  il  rispetto  dei
requisiti di cui all'articolo 23, comma 1, del predetto codice di cui
al decreto legislativo n. 285  del  1992,  nonche'  dei  requisiti  e
criteri previsti dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16
dicembre 1992,  n.  495,  e  dai  regolamenti  comunali  o  dell'ente
proprietario della strada.  La  SCIA  di  cui  al  primo  periodo  e'
corredata da un'asseverazione del tecnico abilitato. Nel caso in  cui
l'ente proprietario della strada non sia il comune, il SUAP, ai sensi
del suddetto  articolo  19-bis  della  legge  n.  241  del  1990,  la
trasmette immediatamente all'ente proprietario della strada  al  fine
di  consentire,  per  quanto  di  competenza,  il   controllo   sulla
sussistenza dei  requisiti  e  dei  presupposti  per  lo  svolgimento
dell'attivita' e la presentazione, almeno cinque giorni  prima  della
scadenza del termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA da
parte del SUAP, di eventuali proposte  motivate  per  l'adozione  dei
provvedimenti  ivi  previsti.  Sono  fatte  salve   le   prescrizioni
specifiche per le  aree  sottoposte  a  vincolo  storico-artistico  o
paesaggistico,  per  le  quali   resta   necessaria   la   preventiva
autorizzazione. In caso di violazione delle disposizioni del presente
articolo, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 19, commi 3
e 4, della legge n. 241 del 1990.