Art. 5
Misure in materia di regimi amministrativi
1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 14-bis:
1) al comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) il termine perentorio, comunque non superiore a trenta
giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le
proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della
conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale
di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni
vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute dei
cittadini o dell'incolumita' pubblica, il suddetto termine e' fissato
in sessanta giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle
disposizioni del diritto dell'Unione europea.»;
2) al comma 3, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti
dai seguenti: «Tali determinazioni, congruamente motivate, sono
formulate in termini di assenso o dissenso e indicano le prescrizioni
e le misure mitigatrici che rendano possibile l'assenso,
quantificando altresi', ove possibile, i relativi costi. Tali
prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di
proporzionalita', efficacia e sostenibilita' finanziaria
dell'intervento risultante dal progetto originariamente presentato.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, senza deroghe,
a tutte le amministrazioni comunque partecipanti alla conferenza di
servizi, comprese quelle competenti in materia urbanistica,
paesaggistica, archeologica e di tutela del patrimonio culturale.»;
3) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Fuori dei casi di cui al comma 5, l'amministrazione
procedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti,
svolge nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera d), e con le
modalita' di cui all'articolo 14-ter, comma 4, una riunione
telematica di tutte le amministrazioni coinvolte, nella quale prende
atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura
della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi,
avverso la quale puo' essere proposta opposizione dalle
amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, ai sensi e nei
termini ivi indicati. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso
senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato
alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la
propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato
ai sensi del comma 3 o riferito a questioni che non costituiscono
oggetto della conferenza.»;
4) al comma 7, le parole: «quarantacinque giorni», ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;
b) all'articolo 14-ter, comma 2:
1) al primo periodo, le parole: «quarantacinque giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;
2) al secondo periodo, le parole: «novanta giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;
c) all'articolo 19, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, fatta salva, in ogni caso, la sanzione di cui all'articolo
75 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445»;
d) all'articolo 20:
1) al comma 1:
1.1) al secondo periodo, dopo le parole: «dalla data di
ricevimento della domanda del privato» sono aggiunte le seguenti: «,
ferma restando la facolta' di richiedere le informazioni o
integrazioni documentali nel termine di cui all'articolo 2, comma 7»;
1.2) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Il
silenzio assenso non si forma nei soli casi in cui la domanda non sia
stata ricevuta dalla amministrazione competente o sia priva degli
elementi indispensabili per individuare l'oggetto e le ragioni del
provvedimento richiesto.»;
2) al comma 2-bis:
2.1) al primo periodo, le parole: «, su richiesta del
privato,» sono soppresse e dopo la parola: «telematica» sono inserite
le seguenti: «e automatica»;
2.2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Nel caso
di procedimenti non ancora telematizzati, l'amministrazione e'
comunque tenuta a inviare d'ufficio l'attestazione di cui al primo
periodo all'indirizzo di posta elettronica certificata o ordinaria
indicato nell'istanza.».
2. La collocazione dei mezzi pubblicitari di cui all'articolo 23
del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, lungo le strade, anche su suolo privato, o in vista di
esse, ad eccezione delle isole di traffico delle intersezioni
canalizzate, ove e' vietata la posa di qualunque installazione
diversa dalla prescritta segnaletica, e' subordinata alla
presentazione della segnalazione certificata di inizio attivita'
(SCIA), di cui agli articoli 19 e 19-bis della legge 7 agosto 1990,
n. 241, allo sportello unico per le attivita' produttive (SUAP) del
comune ove e' svolta l'attivita', fermo restando il rispetto dei
requisiti di cui all'articolo 23, comma 1, del predetto codice di cui
al decreto legislativo n. 285 del 1992, nonche' dei requisiti e
criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, e dai regolamenti comunali o dell'ente
proprietario della strada. La SCIA di cui al primo periodo e'
corredata da un'asseverazione del tecnico abilitato. Nel caso in cui
l'ente proprietario della strada non sia il comune, il SUAP, ai sensi
del suddetto articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990, la
trasmette immediatamente all'ente proprietario della strada al fine
di consentire, per quanto di competenza, il controllo sulla
sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento
dell'attivita' e la presentazione, almeno cinque giorni prima della
scadenza del termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA da
parte del SUAP, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei
provvedimenti ivi previsti. Sono fatte salve le prescrizioni
specifiche per le aree sottoposte a vincolo storico-artistico o
paesaggistico, per le quali resta necessaria la preventiva
autorizzazione. In caso di violazione delle disposizioni del presente
articolo, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 19, commi 3
e 4, della legge n. 241 del 1990.