Art. 11
Salute e sicurezza per le prestazioni in modalita' agile
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Per l'attivita' lavorativa prestata con modalita' di
lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella
disponibilita' giuridica del datore di lavoro, l'assolvimento di
tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalita' di
lavoro, in particolare di quelli che attengono all'utilizzo dei
videoterminali, e' assicurato dal datore di lavoro mediante la
consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un'informativa scritta
nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici
connessi alla particolare modalita' di esecuzione del rapporto di
lavoro, fermo restando l'obbligo del lavoratore di cooperare
all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di
lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della
prestazione all'esterno dei locali aziendali»;
b) all'articolo 55, comma 5, lettera c), dopo le parole: «per la
violazione» sono inserite le seguenti: «dell'obbligo informativo di
cui all'articolo 3, comma 7-bis, e».
Note all'art. 11:
- Si riporta il testo degli articoli 3 e 55 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante: «Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro», come modificati dalla presente legge:
«Art. 3 (Campo di applicazione). - 1. Il presente
decreto legislativo si applica a tutti i settori di
attivita', privati e pubblici, e a tutte le tipologie di
rischio.
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile, dei servizi di protezione civile,
nonche' nell'ambito delle strutture giudiziarie,
penitenziarie, di quelle destinate per finalita'
istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in
materia di ordine e sicurezza pubblica, delle universita',
degli istituti di istruzione universitaria, delle
istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica,
degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e
grado, degli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le
disposizioni del presente decreto legislativo sono
applicate tenendo conto delle effettive particolari
esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarita'
organizzative ivi comprese quelle per la tutela della
salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed
attivita' condotte dalle Forze armate, compresa l'Arma dei
Carabinieri, nonche' dalle altre Forze di polizia e dal
Corpo dei Vigili del fuoco, nonche' dal Dipartimento della
protezione civile fuori dal territorio nazionale,
individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo con
decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di
concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle
politiche sociali e per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale nonche', relativamente
agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate,
compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia
di finanza, le associazioni professionali a carattere
sindacale tra militari rappresentative del personale
militare ai sensi dell'articolo 1478 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66; analogamente si provvede
per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei
solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di
tutela dei beni artistici storici e culturali. Con decreti,
da emanare entro cinquantacinque mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, acquisito
il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a
consentire il coordinamento con la disciplina recata dal
presente decreto della normativa relativa alle attivita'
lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di
cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il
settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 298, e l'armonizzazione delle
disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del
medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto
ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e
relativi decreti di attuazione.
3. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2,
sono fatte salve le disposizioni attuative dell'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
nonche' le disposizioni di cui al decreto legislativo 27
luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999,
n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le
disposizioni tecniche del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del
Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164,
richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai
relativi decreti di attuazione. Gli schemi dei decreti di
cui al citato comma 2 del presente articolo sono trasmessi
alle Camere per l'espressione del parere da parte delle
Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro
trenta giorni dalla data di assegnazione.
3-bis. Nei riguardi delle cooperative sociali di cui
alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le disposizioni del
presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto
delle particolari modalita' di svolgimento delle rispettive
attivita', individuate entro il 31 dicembre 2010 con
decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della
protezione civile e il Ministero dell'interno, sentita la
Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza
sul lavoro. Le disposizioni del presente decreto si
applicano alle attivita' dei volontari di cui al primo
periodo esclusivamente nei limiti e con le modalita'
previsti dal decreto adottato in attuazione del primo
periodo. Nei riguardi delle organizzazioni di volontariato
della protezione civile, ivi compresi i volontari della
Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino
e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, le
disposizioni del presente decreto legislativo si applicano
esclusivamente nei limiti e con le modalita' previsti
dall'articolo 3-bis.
4. Il presente decreto legislativo si applica a tutti
i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonche'
ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto
previsto dai commi successivi del presente articolo.
5. Nell'ipotesi di prestatori di lavoro nell'ambito
di un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli
articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e successive modificazioni, fermo restando
quanto specificamente previsto dal comma 5 dell'articolo 23
del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, tutti gli
obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente
decreto sono a carico dell'utilizzatore.
6. Nell'ipotesi di distacco del lavoratore di cui
all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di
prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario,
fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare
e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente
connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli
viene distaccato. Per il personale delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che presta servizio con
rapporto di dipendenza funzionale presso altre
amministrazioni pubbliche, organi o autorita' nazionali,
gli obblighi di cui al presente decreto sono a carico del
datore di lavoro designato dall'amministrazione, organo o
autorita' ospitante.
7. Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui
agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e dei
collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo
409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, le
disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la
prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del
committente.
7-bis. Per l'attivita' lavorativa prestata con
modalita' di lavoro agile in ambienti di lavoro che non
rientrano nella disponibilita' giuridica del datore di
lavoro, l'assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza
compatibili con tale modalita' di lavoro, e in particolare
di quelli che attengono all'utilizzo dei videoterminali, e'
assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al
lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un'informativa
scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i
rischi specifici connessi alla particolare modalita' di
esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo
del lavoratore di cooperare all'attuazione delle misure di
prevenzione predisposte dal datore di lavoro per
fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della
prestazione all'esterno dei locali aziendali.
8. Nei confronti dei lavoratori che effettuano
prestazioni di lavoro accessorio, le disposizioni di cui al
presente decreto e le altre norme speciali vigenti in
materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
si applicano nei casi in cui la prestazione sia svolta a
favore di un committente imprenditore o professionista.
Negli altri casi si applicano esclusivamente le
disposizioni di cui all'articolo 21. Sono comunque esclusi
dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente
decreto e delle altre norme speciali vigenti in materia di
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori i piccoli
lavori domestici a carattere straordinario, compresi
l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza
domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai
disabili.
9. Fermo restando quanto previsto dalla legge 18
dicembre 1973, n. 877, ai lavoratori a domicilio ed ai
lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del
contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano
applicazione gli obblighi di informazione e formazione di
cui agli articoli 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere
forniti i necessari dispositivi di protezione individuali
in relazione alle effettive mansioni assegnate.
Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca
attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali
attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di
cui al titolo III.6
10. A tutti i lavoratori subordinati che effettuano
una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante
collegamento informatico e telematico, compresi quelli di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 70, e di cui all'accordo-quadro europeo sul
telelavoro concluso il 16 luglio 2002, si applicano le
disposizioni di cui al titolo VII, indipendentemente
dall'ambito in cui si svolge la prestazione stessa.
Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca
attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali
attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di
cui al titolo III. I lavoratori a distanza sono informati
dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in
ordine alle esigenze relative ai videoterminali ed
applicano correttamente le direttive aziendali di
sicurezza. Al fine di verificare la corretta attuazione
della normativa in materia di tutela della salute e
sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il datore di
lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorita'
competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il
lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei contratti
collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al
preavviso e al consenso del lavoratore qualora la
prestazione sia svolta presso il suo domicilio. Il
lavoratore a distanza puo' chiedere ispezioni. Il datore di
lavoro garantisce l'adozione di misure dirette a prevenire
l'isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli altri
lavoratori interni all'azienda, permettendogli di
incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni
dell'azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi
aziendali.
11. Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui
all'articolo 2222 del codice civile si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 21 e 26.
12. Nei confronti dei componenti dell'impresa
familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile,
dei coltivatori diretti del fondo, degli artigiani e dei
piccoli commercianti e dei soci delle societa' semplici
operanti nel settore agricolo si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 21.
12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge
11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano
servizio civile, dei soggetti che svolgono attivita' di
volontariato in favore delle associazioni di promozione
sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle
associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16
dicembre 1991, n. 398, e all'articolo 90 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e delle associazioni religiose, dei
volontari accolti nell'ambito dei programmi internazionali
di educazione non formale, nonche' nei confronti di tutti i
soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra i
soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile
possono essere individuate le modalita' di attuazione della
tutela di cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui
al primo periodo svolga la sua prestazione nell'ambito di
un'organizzazione di un datore di lavoro, questi e' tenuto
a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi
specifici esistenti negli ambienti nei quali e' chiamato ad
operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza
adottate in relazione alla sua attivita'. Egli e' altresi'
tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove cio'
non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da
interferenze tra la prestazione del soggetto e altre
attivita' che si svolgano nell'ambito della medesima
organizzazione.
13. In considerazione della specificita'
dell'attivita' esercitata dalle imprese medie e piccole
operanti nel settore agricolo, il Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, nel rispetto dei livelli generali di
tutela di cui alla normativa in materia di sicurezza e
salute nei luoghi di lavoro, e limitatamente alle imprese
che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non
superi le cinquanta giornate lavorative e per un numero
complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti
colturali aziendali, provvede ad emanare disposizioni per
semplificare gli adempimenti relativi all'informazione,
formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente
decreto, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali
comparativamente piu' rappresentative del settore sul piano
nazionale. I contratti collettivi stipulati dalle predette
organizzazioni definiscono specifiche modalita' di
attuazione delle previsioni del presente decreto
legislativo concernenti il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza nel caso le imprese utilizzino
esclusivamente la tipologia di lavoratori stagionali di cui
al precedente periodo.
13-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e del Ministro della salute, adottato ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari e sentite la Commissione consultiva per la
salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del
presente decreto e la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di
cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul
lavoro e fermi restando gli obblighi di cui agli articoli
36 e 37 del presente decreto, sono definite misure di
semplificazione della documentazione, anche ai fini
dell'inserimento di tale documentazione nel libretto
formativo del cittadino, che dimostra l'adempimento da
parte del datore di lavoro degli obblighi di informazione e
formazione previsti dal presente decreto in relazione a
prestazioni lavorative regolamentate dal decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che implicano una
permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non
superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare
di riferimento.
13-ter. Con un ulteriore decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della
salute, adottato di concerto con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, sentite le
Commissioni parlamentari competenti per materia e la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel
rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla
normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono
definite misure di semplificazione degli adempimenti
relativi all'informazione, formazione, valutazione dei
rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole,
con particolare riferimento a lavoratori a tempo
determinato e stagionali, e per le imprese di piccole
dimensioni.».
«Art. 55 (Sanzioni per il datore di lavoro e il
dirigente). - 1. E' punito con l'arresto da tre a sei mesi
o con l'ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro il datore di
lavoro:
a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1;
b) che non provvede alla nomina del responsabile
del servizio di prevenzione e protezione ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione
dell'articolo 34, comma 2.
2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si
applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la
violazione e' commessa:
a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6,
lettere a), b), c), d), f) e g);
b) in aziende in cui si svolgono attivita' che
espongono i lavoratori a rischi biologici di cui
all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere
esplosive, cancerogeni, mutageni, da sostanze tossiche per
la riproduzione, e da attivita' di manutenzione, rimozione
smaltimento e bonifica di amianto;
c) per le attivita' disciplinate dal Titolo IV
caratterizzate dalla compresenza di piu' imprese e la cui
entita' presunta di lavoro non sia inferiore a 200
uomini-giorno.
3. E' punito con l'ammenda da 2.847,69 a 5.695,36
euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui
all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli
elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere b), c) o
d), o senza le modalita' di cui all'articolo 29, commi 2 e
3.
4. E' punito con l'ammenda da 1.423,83 a 2.847,69
euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui
all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli
elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a), primo
periodo, ed f).
5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da 1.067,88 a 5.695,36 euro per la violazione
degli articoli 3, comma 12-bis, 18, comma 1, lettera o),
26, comma 1, lettera b), 43, commi 1, lettere a), b), c) ed
e) e 4, 45, comma 1;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da 1.423,83 a 6.834,44 euro per la violazione
dell'articolo 26, comma 1, lettera a);
c) con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro per la violazione
dell'obbligo informativo di cui all'articolo 3, comma
7-bis, e degli articoli 18, comma 1, lettere c), e), f) e
q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 7-ter, 9 e 10, 43,
comma 1, lettere d) ed e-bis), 46, comma 2;
d) con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli
articoli 18, comma 1, lettere a), b-bis), d) e z), prima
parte, e 26, commi 2, 3, primo periodo, e 8-bis;
e) con l'ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 euro per la
violazione degli articoli 18, comma 1, lettere g), n), p),
seconda parte, s) e v), 35, comma 4;
f) con la sanzione amministrativa pecuniaria da
2.847,69 a 9.397,33 euro per la violazione degli articoli
29, comma 4, 35, comma 2, 41, comma 3;
g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da
1.423,83 a 6.407,28 euro per la violazione dell'articolo
18, comma 1, lettere r), con riferimento agli infortuni
superiori ai tre giorni, bb), e comma 2;
h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da
711,92 a 2.562,91 euro per la violazione dell'articolo 18,
comma 1, lettere g-bis) e r), con riferimento agli
infortuni superiori ad un giorno, e dell'articolo 25, comma
1, lettera e), secondo periodo, e dell'articolo 35, comma
5;
i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da
142,38 a 711,92 euro per ciascun lavoratore, in caso di
violazione dell'articolo 26, comma 8;
l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da
71,19 a 427,16 euro in caso di violazione dell'articolo 18,
comma 1, lettera aa).
6. L'applicazione della sanzione di cui al comma 5,
lettera g) con riferimento agli infortuni superiori ai tre
giorni, esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti
alla violazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
6-bis. In caso di violazione delle disposizioni
previste dall'articolo 18, comma 1, lettera g), e
dall'articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10, se la violazione si
riferisce a piu' di cinque lavoratori gli importi della
sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a
piu' di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono
triplicati.».