Art. 11 
 
      Salute e sicurezza per le prestazioni in modalita' agile 
 
  1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3, dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
      «7-bis. Per l'attivita' lavorativa prestata  con  modalita'  di
lavoro  agile  in  ambienti  di  lavoro  che  non   rientrano   nella
disponibilita' giuridica del  datore  di  lavoro,  l'assolvimento  di
tutti gli obblighi di sicurezza compatibili  con  tale  modalita'  di
lavoro, in particolare  di  quelli  che  attengono  all'utilizzo  dei
videoterminali, e'  assicurato  dal  datore  di  lavoro  mediante  la
consegna al lavoratore e al  rappresentante  dei  lavoratori  per  la
sicurezza, con cadenza  almeno  annuale,  di  un'informativa  scritta
nella quale sono individuati i rischi generali e i  rischi  specifici
connessi alla particolare modalita' di  esecuzione  del  rapporto  di
lavoro,  fermo  restando  l'obbligo  del  lavoratore   di   cooperare
all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore  di
lavoro  per  fronteggiare  i  rischi  connessi  all'esecuzione  della
prestazione all'esterno dei locali aziendali»; 
    b) all'articolo 55, comma 5, lettera c), dopo le parole: «per  la
violazione» sono inserite le seguenti: «dell'obbligo  informativo  di
cui all'articolo 3, comma 7-bis, e». 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si riporta il testo degli articoli 3 e 55 del decreto
          legislativo 9  aprile  2008,  n.  81  recante:  «Attuazione
          dell'articolo 1 della legge  3  agosto  2007,  n.  123,  in
          materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
          di lavoro», come modificati dalla presente legge: 
                «Art. 3 (Campo di applicazione).  -  1.  Il  presente
          decreto  legislativo  si  applica  a  tutti  i  settori  di
          attivita', privati e pubblici, e a tutte  le  tipologie  di
          rischio. 
                2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia,  del
          Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico  e
          della difesa civile,  dei  servizi  di  protezione  civile,
          nonche'   nell'ambito    delle    strutture    giudiziarie,
          penitenziarie,   di   quelle   destinate   per    finalita'
          istituzionali alle attivita' degli organi  con  compiti  in
          materia di ordine e sicurezza pubblica, delle  universita',
          degli   istituti   di   istruzione   universitaria,   delle
          istituzioni dell'alta  formazione  artistica  e  coreutica,
          degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e
          grado, degli uffici all'estero di cui all'articolo  30  del
          decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.
          18,  e  dei  mezzi  di  trasporto  aerei  e  marittimi,  le
          disposizioni  del   presente   decreto   legislativo   sono
          applicate  tenendo  conto   delle   effettive   particolari
          esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarita'
          organizzative ivi  comprese  quelle  per  la  tutela  della
          salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed
          attivita' condotte dalle Forze armate, compresa l'Arma  dei
          Carabinieri, nonche' dalle altre Forze  di  polizia  e  dal
          Corpo dei Vigili del fuoco, nonche' dal Dipartimento  della
          protezione   civile   fuori   dal   territorio   nazionale,
          individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla  data
          di entrata in vigore del presente decreto  legislativo  con
          decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, dai  Ministri  competenti  di
          concerto con i Ministri del lavoro, della  salute  e  delle
          politiche sociali e per le riforme e le  innovazioni  nella
          pubblica  amministrazione,  acquisito   il   parere   della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          sentite le organizzazioni sindacali  comparativamente  piu'
          rappresentative sul piano nazionale nonche',  relativamente
          agli schemi di decreti di  interesse  delle  Forze  armate,
          compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo  della  Guardia
          di  finanza,  le  associazioni  professionali  a  carattere
          sindacale  tra  militari  rappresentative   del   personale
          militare  ai   sensi   dell'articolo   1478   del   decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66; analogamente si  provvede
          per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e  i  musei
          solo nel caso siano sottoposti  a  particolari  vincoli  di
          tutela dei beni artistici storici e culturali. Con decreti,
          da emanare entro cinquantacinque mesi dalla data di entrata
          in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo  17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  su  proposta
          dei Ministri competenti, di concerto con  il  Ministro  del
          lavoro, della salute e delle politiche  sociali,  acquisito
          il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a
          consentire il coordinamento con la  disciplina  recata  dal
          presente decreto della normativa  relativa  alle  attivita'
          lavorative  a  bordo  delle  navi,  di   cui   al   decreto
          legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale,  di
          cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il
          settore delle navi da pesca, di cui al decreto  legislativo
          17  agosto  1999,  n.   298,   e   l'armonizzazione   delle
          disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II  al  XII  del
          medesimo decreto con la disciplina  in  tema  di  trasporto
          ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e
          relativi decreti di attuazione. 
                3. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2,
          sono fatte salve le disposizioni attuative dell'articolo 1,
          comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
          nonche' le disposizioni di cui al  decreto  legislativo  27
          luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999,
          n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le
          disposizioni tecniche  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 27 aprile  1955,  n.  547,  e  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  7  gennaio  1956,  n.   164,
          richiamate dalla legge  26  aprile  1974,  n.  191,  e  dai
          relativi decreti di attuazione. Gli schemi dei  decreti  di
          cui al citato comma 2 del presente articolo sono  trasmessi
          alle Camere per l'espressione del  parere  da  parte  delle
          Commissioni  parlamentari  competenti,  da  rendere   entro
          trenta giorni dalla data di assegnazione. 
                3-bis. Nei riguardi delle cooperative sociali di  cui
          alla legge 8 novembre 1991, n.  381,  le  disposizioni  del
          presente decreto legislativo sono applicate  tenendo  conto
          delle particolari modalita' di svolgimento delle rispettive
          attivita',  individuate  entro  il  31  dicembre  2010  con
          decreto del Ministero del  lavoro,  della  salute  e  delle
          politiche sociali, di concerto con  il  Dipartimento  della
          protezione civile e il Ministero dell'interno,  sentita  la
          Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza
          sul  lavoro.  Le  disposizioni  del  presente  decreto   si
          applicano alle attivita' dei  volontari  di  cui  al  primo
          periodo  esclusivamente  nei  limiti  e  con  le  modalita'
          previsti dal  decreto  adottato  in  attuazione  del  primo
          periodo. Nei riguardi delle organizzazioni di  volontariato
          della protezione civile, ivi  compresi  i  volontari  della
          Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale soccorso  alpino
          e speleologico, e i volontari  dei  vigili  del  fuoco,  le
          disposizioni del presente decreto legislativo si  applicano
          esclusivamente nei  limiti  e  con  le  modalita'  previsti
          dall'articolo 3-bis. 
                4. Il presente decreto legislativo si applica a tutti
          i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonche'
          ai soggetti  ad  essi  equiparati,  fermo  restando  quanto
          previsto dai commi successivi del presente articolo. 
                5. Nell'ipotesi di prestatori di  lavoro  nell'ambito
          di un contratto di somministrazione di lavoro di  cui  agli
          articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre
          2003, n. 276, e successive  modificazioni,  fermo  restando
          quanto specificamente previsto dal comma 5 dell'articolo 23
          del citato decreto legislativo n. 276 del 2003,  tutti  gli
          obblighi di prevenzione e protezione  di  cui  al  presente
          decreto sono a carico dell'utilizzatore. 
                6. Nell'ipotesi di distacco  del  lavoratore  di  cui
          all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre  2003,
          n. 276, e successive modificazioni, tutti gli  obblighi  di
          prevenzione e protezione sono a carico  del  distaccatario,
          fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare
          e formare il  lavoratore  sui  rischi  tipici  generalmente
          connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali  egli
          viene  distaccato.  Per  il   personale   delle   pubbliche
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che presta servizio  con
          rapporto   di   dipendenza    funzionale    presso    altre
          amministrazioni pubbliche, organi  o  autorita'  nazionali,
          gli obblighi di cui al presente decreto sono a  carico  del
          datore di lavoro designato dall'amministrazione,  organo  o
          autorita' ospitante. 
                7. Nei confronti dei lavoratori  a  progetto  di  cui
          agli articoli 61 e  seguenti  del  decreto  legislativo  10
          settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni,  e  dei
          collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo
          409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile,  le
          disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la
          prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di  lavoro  del
          committente. 
                7-bis.  Per  l'attivita'  lavorativa   prestata   con
          modalita' di lavoro agile in ambienti  di  lavoro  che  non
          rientrano nella  disponibilita'  giuridica  del  datore  di
          lavoro, l'assolvimento di tutti gli obblighi  di  sicurezza
          compatibili con tale modalita' di lavoro, e in  particolare
          di quelli che attengono all'utilizzo dei videoterminali, e'
          assicurato dal datore di lavoro  mediante  la  consegna  al
          lavoratore  e  al  rappresentante  dei  lavoratori  per  la
          sicurezza, con cadenza almeno  annuale,  di  un'informativa
          scritta nella quale sono individuati i rischi generali e  i
          rischi specifici connessi  alla  particolare  modalita'  di
          esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo
          del lavoratore di cooperare all'attuazione delle misure  di
          prevenzione  predisposte   dal   datore   di   lavoro   per
          fronteggiare  i  rischi   connessi   all'esecuzione   della
          prestazione all'esterno dei locali aziendali. 
                8.  Nei  confronti  dei  lavoratori  che   effettuano
          prestazioni di lavoro accessorio, le disposizioni di cui al
          presente decreto e  le  altre  norme  speciali  vigenti  in
          materia di tutela della salute e sicurezza  dei  lavoratori
          si applicano nei casi in cui la prestazione  sia  svolta  a
          favore di un  committente  imprenditore  o  professionista.
          Negli   altri   casi   si   applicano   esclusivamente   le
          disposizioni di cui all'articolo 21. Sono comunque  esclusi
          dall'applicazione delle disposizioni  di  cui  al  presente
          decreto e delle altre norme speciali vigenti in materia  di
          tutela della salute e sicurezza dei  lavoratori  i  piccoli
          lavori  domestici  a  carattere   straordinario,   compresi
          l'insegnamento   privato   supplementare   e   l'assistenza
          domiciliare ai bambini, agli anziani, agli  ammalati  e  ai
          disabili. 
                9. Fermo restando  quanto  previsto  dalla  legge  18
          dicembre 1973, n. 877, ai  lavoratori  a  domicilio  ed  ai
          lavoratori che rientrano  nel  campo  di  applicazione  del
          contratto collettivo dei proprietari di fabbricati  trovano
          applicazione gli obblighi di informazione e  formazione  di
          cui agli articoli 36 e 37. Ad essi  devono  inoltre  essere
          forniti i necessari dispositivi di  protezione  individuali
          in   relazione   alle   effettive    mansioni    assegnate.
          Nell'ipotesi  in  cui  il   datore   di   lavoro   fornisca
          attrezzature proprie, o  per  il  tramite  di  terzi,  tali
          attrezzature devono essere conformi  alle  disposizioni  di
          cui al titolo III.6 
                10. A tutti i lavoratori subordinati  che  effettuano
          una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante
          collegamento informatico e telematico, compresi  quelli  di
          cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  8  marzo
          1999, n.  70,  e  di  cui  all'accordo-quadro  europeo  sul
          telelavoro concluso il 16  luglio  2002,  si  applicano  le
          disposizioni  di  cui  al  titolo  VII,   indipendentemente
          dall'ambito  in  cui  si  svolge  la  prestazione   stessa.
          Nell'ipotesi  in  cui  il   datore   di   lavoro   fornisca
          attrezzature proprie, o  per  il  tramite  di  terzi,  tali
          attrezzature devono essere conformi  alle  disposizioni  di
          cui al titolo III. I lavoratori a distanza  sono  informati
          dal datore  di  lavoro  circa  le  politiche  aziendali  in
          materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in
          ordine  alle  esigenze  relative   ai   videoterminali   ed
          applicano   correttamente   le   direttive   aziendali   di
          sicurezza. Al fine di  verificare  la  corretta  attuazione
          della  normativa  in  materia  di  tutela  della  salute  e
          sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il datore  di
          lavoro, le rappresentanze dei  lavoratori  e  le  autorita'
          competenti hanno accesso al luogo in cui  viene  svolto  il
          lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei contratti
          collettivi, dovendo  tale  accesso  essere  subordinato  al
          preavviso  e  al  consenso  del   lavoratore   qualora   la
          prestazione  sia  svolta  presso  il  suo   domicilio.   Il
          lavoratore a distanza puo' chiedere ispezioni. Il datore di
          lavoro garantisce l'adozione di misure dirette a  prevenire
          l'isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli  altri
          lavoratori   interni   all'azienda,    permettendogli    di
          incontrarsi con i colleghi e di accedere alle  informazioni
          dell'azienda,  nel  rispetto  di  regolamenti   o   accordi
          aziendali. 
                11. Nei confronti  dei  lavoratori  autonomi  di  cui
          all'articolo  2222  del  codice  civile  si  applicano   le
          disposizioni di cui agli articoli 21 e 26. 
                12.  Nei  confronti   dei   componenti   dell'impresa
          familiare di cui all'articolo 230-bis  del  codice  civile,
          dei coltivatori diretti del fondo, degli  artigiani  e  dei
          piccoli commercianti e dei  soci  delle  societa'  semplici
          operanti nel settore agricolo si applicano le  disposizioni
          di cui all'articolo 21. 
                12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge
          11 agosto  1991,  n.  266,  dei  volontari  che  effettuano
          servizio civile, dei soggetti  che  svolgono  attivita'  di
          volontariato in favore  delle  associazioni  di  promozione
          sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000,  n.  383,  delle
          associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16
          dicembre 1991, n. 398, e all'articolo  90  della  legge  27
          dicembre 2002, n. 289, e delle associazioni religiose,  dei
          volontari accolti nell'ambito dei programmi  internazionali
          di educazione non formale, nonche' nei confronti di tutti i
          soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera  m),  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   e   successive
          modificazioni,  si  applicano  le   disposizioni   di   cui
          all'articolo 21 del presente decreto.  Con  accordi  tra  i
          soggetti e le associazioni o gli enti  di  servizio  civile
          possono essere individuate le modalita' di attuazione della
          tutela di cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui
          al primo periodo svolga la sua prestazione  nell'ambito  di
          un'organizzazione di un datore di lavoro, questi e'  tenuto
          a fornire al soggetto dettagliate informazioni  sui  rischi
          specifici esistenti negli ambienti nei quali e' chiamato ad
          operare e  sulle  misure  di  prevenzione  e  di  emergenza
          adottate in relazione alla sua attivita'. Egli e'  altresi'
          tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove  cio'
          non  sia  possibile,  a  ridurre  al  minimo  i  rischi  da
          interferenze  tra  la  prestazione  del  soggetto  e  altre
          attivita'  che  si  svolgano  nell'ambito  della   medesima
          organizzazione. 
                13.    In    considerazione    della     specificita'
          dell'attivita' esercitata dalle  imprese  medie  e  piccole
          operanti nel settore  agricolo,  il  Ministro  del  lavoro,
          della salute e delle politiche sociali, di concerto con  il
          Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali,
          entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto, nel  rispetto  dei  livelli  generali  di
          tutela di cui alla normativa  in  materia  di  sicurezza  e
          salute nei luoghi di lavoro, e limitatamente  alle  imprese
          che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali  non
          superi le cinquanta giornate lavorative  e  per  un  numero
          complessivo di lavoratori compatibile con  gli  ordinamenti
          colturali aziendali, provvede ad emanare  disposizioni  per
          semplificare  gli  adempimenti  relativi  all'informazione,
          formazione e sorveglianza sanitaria previsti  dal  presente
          decreto, sentite le organizzazioni  sindacali  e  datoriali
          comparativamente piu' rappresentative del settore sul piano
          nazionale. I contratti collettivi stipulati dalle  predette
          organizzazioni   definiscono   specifiche   modalita'    di
          attuazione   delle   previsioni   del   presente    decreto
          legislativo concernenti il  rappresentante  dei  lavoratori
          per  la  sicurezza   nel   caso   le   imprese   utilizzino
          esclusivamente la tipologia di lavoratori stagionali di cui
          al precedente periodo. 
                13-bis. Con decreto del Ministro del lavoro  e  delle
          politiche sociali e del Ministro della salute, adottato  ai
          sensi dell'articolo 17, comma  3,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, previo parere  delle  competenti  Commissioni
          parlamentari e sentite la  Commissione  consultiva  per  la
          salute e sicurezza sul lavoro di  cui  all'articolo  6  del
          presente decreto e la Conferenza permanente per i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela  di
          cui alla normativa in materia di  salute  e  sicurezza  sul
          lavoro e fermi restando gli obblighi di cui  agli  articoli
          36 e 37 del  presente  decreto,  sono  definite  misure  di
          semplificazione  della  documentazione,   anche   ai   fini
          dell'inserimento  di  tale  documentazione   nel   libretto
          formativo del  cittadino,  che  dimostra  l'adempimento  da
          parte del datore di lavoro degli obblighi di informazione e
          formazione previsti dal presente  decreto  in  relazione  a
          prestazioni   lavorative    regolamentate    dal    decreto
          legislativo 10 settembre 2003, n. 276,  che  implicano  una
          permanenza del lavoratore in azienda  per  un  periodo  non
          superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno  solare
          di riferimento. 
                13-ter. Con un ulteriore  decreto  del  Ministro  del
          lavoro e delle  politiche  sociali  e  del  Ministro  della
          salute,  adottato  di  concerto  con  il   Ministro   delle
          politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  sentite  le
          Commissioni  parlamentari  competenti  per  materia  e   la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  nel
          rispetto  dei  livelli  generali  di  tutela  di  cui  alla
          normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono
          definite  misure  di  semplificazione   degli   adempimenti
          relativi  all'informazione,  formazione,  valutazione   dei
          rischi e sorveglianza sanitaria per  le  imprese  agricole,
          con  particolare   riferimento   a   lavoratori   a   tempo
          determinato e stagionali,  e  per  le  imprese  di  piccole
          dimensioni.». 
                «Art. 55 (Sanzioni per  il  datore  di  lavoro  e  il
          dirigente). - 1. E' punito con l'arresto da tre a sei  mesi
          o con l'ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro  il  datore  di
          lavoro: 
                  a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1; 
                  b) che non provvede alla  nomina  del  responsabile
          del  servizio  di  prevenzione  e   protezione   ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la  violazione
          dell'articolo 34, comma 2. 
                2. Nei casi previsti  al  comma  1,  lettera  a),  si
          applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi  se  la
          violazione e' commessa: 
                  a) nelle aziende di cui all'articolo 31,  comma  6,
          lettere a), b), c), d), f) e g); 
                  b) in aziende in  cui  si  svolgono  attivita'  che
          espongono  i  lavoratori  a   rischi   biologici   di   cui
          all'articolo 268, comma 1, lettere c) e  d),  da  atmosfere
          esplosive, cancerogeni, mutageni, da sostanze tossiche  per
          la riproduzione, e da attivita' di manutenzione,  rimozione
          smaltimento e bonifica di amianto; 
                  c) per le  attivita'  disciplinate  dal  Titolo  IV
          caratterizzate dalla compresenza di piu' imprese e  la  cui
          entita'  presunta  di  lavoro  non  sia  inferiore  a   200
          uomini-giorno. 
                3. E' punito con l'ammenda  da  2.847,69  a  5.695,36
          euro il datore di lavoro che adotta  il  documento  di  cui
          all'articolo 17, comma 1,  lettera  a),  in  assenza  degli
          elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere b), c)  o
          d), o senza le modalita' di cui all'articolo 29, commi 2  e
          3. 
                4. E' punito con l'ammenda  da  1.423,83  a  2.847,69
          euro il datore di lavoro che adotta  il  documento  di  cui
          all'articolo 17, comma 1,  lettera  a),  in  assenza  degli
          elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a), primo
          periodo, ed f). 
                5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: 
                  a) con l'arresto  da  due  a  quattro  mesi  o  con
          l'ammenda da 1.067,88 a 5.695,36  euro  per  la  violazione
          degli articoli 3, comma 12-bis, 18, comma  1,  lettera  o),
          26, comma 1, lettera b), 43, commi 1, lettere a), b), c) ed
          e) e 4, 45, comma 1; 
                  b) con l'arresto  da  due  a  quattro  mesi  o  con
          l'ammenda da 1.423,83 a 6.834,44  euro  per  la  violazione
          dell'articolo 26, comma 1, lettera a); 
                  c) con l'arresto  da  due  a  quattro  mesi  o  con
          l'ammenda da 1.708,61 a 7.403,96  euro  per  la  violazione
          dell'obbligo  informativo  di  cui  all'articolo  3,  comma
          7-bis, e degli articoli 18, comma 1, lettere c), e),  f)  e
          q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 7-ter,  9  e  10,  43,
          comma 1, lettere d) ed e-bis), 46, comma 2; 
                  d) con l'arresto  da  due  a  quattro  mesi  o  con
          l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro  per  la  violazione  degli
          articoli 18, comma 1, lettere a), b-bis), d)  e  z),  prima
          parte, e 26, commi 2, 3, primo periodo, e 8-bis; 
                  e) con l'ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 euro per la
          violazione degli articoli 18, comma 1, lettere g), n),  p),
          seconda parte, s) e v), 35, comma 4; 
                  f) con la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
          2.847,69 a 9.397,33 euro per la violazione  degli  articoli
          29, comma 4, 35, comma 2, 41, comma 3; 
                  g) con la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
          1.423,83 a 6.407,28 euro per  la  violazione  dell'articolo
          18, comma 1, lettere r),  con  riferimento  agli  infortuni
          superiori ai tre giorni, bb), e comma 2; 
                  h) con la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
          711,92 a 2.562,91 euro per la violazione dell'articolo  18,
          comma  1,  lettere  g-bis)  e  r),  con  riferimento   agli
          infortuni superiori ad un giorno, e dell'articolo 25, comma
          1, lettera e), secondo periodo, e dell'articolo  35,  comma
          5; 
                  i) con la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
          142,38 a 711,92 euro per ciascun  lavoratore,  in  caso  di
          violazione dell'articolo 26, comma 8; 
                  l) con la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
          71,19 a 427,16 euro in caso di violazione dell'articolo 18,
          comma 1, lettera aa). 
                6. L'applicazione della sanzione di cui al  comma  5,
          lettera g) con riferimento agli infortuni superiori ai  tre
          giorni, esclude l'applicazione delle  sanzioni  conseguenti
          alla violazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente
          della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. 
                6-bis.  In  caso  di  violazione  delle  disposizioni
          previste  dall'articolo  18,  comma  1,   lettera   g),   e
          dall'articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10, se la  violazione  si
          riferisce a piu' di cinque  lavoratori  gli  importi  della
          sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce  a
          piu' di dieci lavoratori gli importi  della  sanzione  sono
          triplicati.».