Art. 18
Disposizioni finanziarie
1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 2, comma 5, 8, 12,
comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 10, le amministrazioni interessate
provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.