Art. 18 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 2, comma 5, 8,  12,
comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 10, le amministrazioni  interessate
provvedono agli adempimenti previsti  dal  presente  decreto  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica.