Art. 10
Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis:
1) dopo le parole: «si applicano in modo non discriminatorio
anche» sono inserite le seguenti: «al gas rinnovabile, al gas a basse
emissioni di carbonio, al biometano» e dopo le parole: «ordine
tecnico o di sicurezza» sono aggiunte le seguenti: «, al fine di
realizzare mercati del gas concorrenziali, sicuri e sostenibili dal
punto di vista ambientale»;
2) dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Non sono
ammesse discriminazioni tra le imprese riguardo ai loro diritti o
obblighi.».
b) dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente:
«2-ter. Al fine di favorire la decarbonizzazione, e' sempre
ammessa la stipulazione di contratti a lungo termine per i gas
rinnovabili e i gas a basse emissioni di carbonio che siano pur
sempre conformi alle norme sulla concorrenza dell'Unione europea. E'
ammessa la stipulazione di contratti a lungo termine per la fornitura
di gas di origine fossile non soggetto ad abbattimento purche' la
durata non si protragga oltre il 31 dicembre 2049.».
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato
decreto legislativo n. 164, del 2000, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 1. (Liberalizzazione del mercato interno del
gas naturale). - 1. Nei limiti delle disposizioni del
presente decreto le attivita' di importazione,
esportazione, trasporto e dispacciamento, distribuzione e
vendita di gas naturale, in qualunque sua forma e comunque
utilizzato, sono libere.
2. Resta in vigore la disciplina vigente per le
attivita' di coltivazione e di stoccaggio di gas naturale,
salvo quanto disposto dal presente decreto.
2-bis. Le norme del presente decreto relative al gas
naturale, compreso il gas naturale liquefatto, si applicano
in modo non discriminatorio anche al gas rinnovabile, al
gas a basse emissioni di carbonio, al biometano al biogas e
al gas derivante dalla biomassa o ad altri tipi di gas,
nella misura in cui i suddetti gas possono essere iniettati
nel sistema del gas naturale e trasportati attraverso tale
sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di
sicurezza, al fine di realizzare mercati del gas
concorrenziali, sicuri e sostenibili dal punto di vista
ambientale. Non sono ammesse discriminazioni tra le imprese
riguardo ai loro diritti o obblighi.
2-ter. Al fine di favorire la decarbonizzazione, e'
sempre ammessa la stipulazione di contratti a lungo termine
per i gas rinnovabili e i gas a basse emissioni di carbonio
che siano pur sempre conformi alle norme sulla concorrenza
dell'Unione europea. E' ammessa la stipulazione di
contratti a lungo termine per la fornitura di gas di
origine fossile non soggetto ad abbattimento purche' la
durata non si protragga oltre il 31 dicembre 2049.».