Art. 10 
 
Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 23 maggio  2000,  n.
                                 164 
 
  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000,  n.  164,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2-bis: 
      1) dopo le parole: «si applicano in  modo  non  discriminatorio
anche» sono inserite le seguenti: «al gas rinnovabile, al gas a basse
emissioni di carbonio,  al  biometano»  e  dopo  le  parole:  «ordine
tecnico o di sicurezza» sono aggiunte le  seguenti:  «,  al  fine  di
realizzare mercati del gas concorrenziali, sicuri e  sostenibili  dal
punto di vista ambientale»; 
      2) dopo il primo periodo e' aggiunto  il  seguente:  «Non  sono
ammesse discriminazioni tra le imprese riguardo  ai  loro  diritti  o
obblighi.». 
    b) dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente: 
      «2-ter. Al fine di favorire  la  decarbonizzazione,  e'  sempre
ammessa la stipulazione di  contratti  a  lungo  termine  per  i  gas
rinnovabili e i gas a basse  emissioni  di  carbonio  che  siano  pur
sempre conformi alle norme sulla concorrenza dell'Unione europea.  E'
ammessa la stipulazione di contratti a lungo termine per la fornitura
di gas di origine fossile non soggetto  ad  abbattimento  purche'  la
durata non si protragga oltre il 31 dicembre 2049.». 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  1  del  citato
          decreto legislativo n. 164, del 2000, come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 1. (Liberalizzazione del  mercato  interno  del
          gas naturale). -  1.  Nei  limiti  delle  disposizioni  del
          presente   decreto   le    attivita'    di    importazione,
          esportazione, trasporto e dispacciamento,  distribuzione  e
          vendita di gas naturale, in qualunque sua forma e  comunque
          utilizzato, sono libere. 
                2. Resta in  vigore  la  disciplina  vigente  per  le
          attivita' di coltivazione e di stoccaggio di gas  naturale,
          salvo quanto disposto dal presente decreto. 
                2-bis. Le norme del presente decreto relative al  gas
          naturale, compreso il gas naturale liquefatto, si applicano
          in modo non discriminatorio anche al  gas  rinnovabile,  al
          gas a basse emissioni di carbonio, al biometano al biogas e
          al gas derivante dalla biomassa o ad  altri  tipi  di  gas,
          nella misura in cui i suddetti gas possono essere iniettati
          nel sistema del gas naturale e trasportati attraverso  tale
          sistema  senza  porre  problemi  di  ordine  tecnico  o  di
          sicurezza,  al  fine  di   realizzare   mercati   del   gas
          concorrenziali, sicuri e sostenibili  dal  punto  di  vista
          ambientale. Non sono ammesse discriminazioni tra le imprese
          riguardo ai loro diritti o obblighi. 
                2-ter. Al fine di favorire la  decarbonizzazione,  e'
          sempre ammessa la stipulazione di contratti a lungo termine
          per i gas rinnovabili e i gas a basse emissioni di carbonio
          che siano pur sempre conformi alle norme sulla  concorrenza
          dell'Unione  europea.  E'  ammessa   la   stipulazione   di
          contratti a lungo  termine  per  la  fornitura  di  gas  di
          origine fossile non soggetto  ad  abbattimento  purche'  la
          durata non si protragga oltre il 31 dicembre 2049.».