Art. 12 
 
Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 23 maggio  2000,  n.
                                 164 
 
  1. All'articolo 6 del decreto legislativo 23 maggio 2000,  n.  164,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  4,  al  secondo  e  al  terzo  periodo,  le  parole:
«direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla  direttiva  2019/692/UE»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «direttiva  (UE)  2024/1788   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024»; 
    b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
      «5-bis. Le misure relative  all'accesso  sono  notificate  alla
Commissione europea.». 
 
          Note all'art. 12: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  6  del  citato
          decreto legislativo n. 164, del 2000, come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 6.  (Criteri  e  disciplina  dell'accesso  alle
          infrastrutture minerarie  per  la  coltivazione).  -  1.  I
          titolari di  concessione  di  coltivazione  di  idrocarburi
          danno accesso ai loro  gasdotti  di  coltivazione,  nonche'
          alle  relative  infrastrutture  minerarie  e   ai   servizi
          connessi, sia in terraferma che  nel  mare  territoriale  e
          nella piattaforma continentale italiana, ad altri  titolari
          di concessione di coltivazione di idrocarburi, o a  imprese
          del  gas  naturale  che  ne  facciano  richiesta  ai   fini
          dell'importazione,  esportazione  o   trasporto   del   gas
          naturale. L'accesso e' dovuto ove risultino  verificate  le
          seguenti condizioni: 
                  a)  disponibilita'  della  relativa  capacita'   di
          trasporto, gestione, o trattamento, tenuto conto anche  dei
          programmi di sviluppo futuro  dei  giacimenti  connessi  ai
          gasdotti di coltivazione, compresi quelli con  redditivita'
          economica marginale; 
                  b)  rispetto  delle  norme  tecniche  e   minerarie
          vigenti in Italia; 
                  c) compatibilita' della  composizione  chimica  del
          gas  naturale   e   dei   composti   associati,   e   delle
          caratteristiche fisico-chimiche; 
                  d)  compatibilita'  con  le  norme   di   sicurezza
          mineraria; 
                  e) rispetto delle norme in  materia  fiscale  e  di
          aliquote di prodotto della coltivazione dovute allo Stato. 
                2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato, da  emanare  entro  sei  mesi
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  sono
          stabiliti i limiti e le  norme  tecniche  per  disciplinare
          l'accesso alle infrastrutture minerarie di cui al comma 1. 
                3. Ai  fini  della  tutela  del  giacimento  e  della
          sicurezza delle lavorazioni, l'accesso alle  infrastrutture
          minerarie di cui al comma 1 e' sottoposto ad autorizzazione
          rilasciata dal Ministero dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato. 
                4. L'Autorita' di  regolazione  per  energia  reti  e
          ambiente e' competente a risolvere le  controversie,  anche
          transfrontaliere, relative all'accesso alle  infrastrutture
          di coltivazione del gas naturale. In caso  di  controversie
          transfrontaliere  si  applicano   le   disposizioni   sulla
          risoluzione delle controversie relative allo  Stato  membro
          che ha giurisdizione sulla rete di gasdotti di coltivazione
          che    nega    l'accesso.    Se,     nelle     controversie
          transfrontaliere, la rete interessata fa capo all'Italia  e
          almeno ad un altro Stato membro, l'Autorita' di regolazione
          per energia reti e ambiente si consulta con  le  competenti
          autorita' degli altri Stati membri interessati al  fine  di
          garantire  che  le  disposizioni   della   direttiva   (UE)
          2024/1788 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  13
          giugno 2024, siano coerentemente applicate. Se la  rete  di
          gasdotti di coltivazione ha origine in un paese terzo e  si
          collega alla rete italiana, l'Autorita' di regolazione  per
          energia reti e ambiente si consulta  con  le  Autorita'  di
          regolazione degli Stati membri interessati e, nel  caso  il
          primo punto di ingresso verso la rete  degli  Stati  membri
          sia in Italia, consulta il paese terzo interessato  in  cui
          ha origine la rete di gasdotti di coltivazione al  fine  di
          garantire, per quanto concerne la rete interessata, che  la
          direttiva (UE)  2024/1788  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 13 giugno 2024, sia coerentemente  applicata
          nel territorio degli Stati membri 
                5. Nel  caso  di  contitolarita'  della  concessione,
          tutti gli effetti derivanti dall'accesso di cui al comma  1
          si verificano direttamente in capo ai  singoli  contitolari
          in ragione delle diverse quote detenute, non  realizzandosi
          nella specie, anche ai fini fiscali, un autonomo centro  di
          imputazione di rapporti giuridici. 
                5-bis. Le misure relative all'accesso sono notificate
          alla Commissione europea.».