Art. 12
Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164
1. All'articolo 6 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, al secondo e al terzo periodo, le parole:
«direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE»
sono sostituite dalle seguenti: «direttiva (UE) 2024/1788 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024»;
b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Le misure relative all'accesso sono notificate alla
Commissione europea.».
Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato
decreto legislativo n. 164, del 2000, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 6. (Criteri e disciplina dell'accesso alle
infrastrutture minerarie per la coltivazione). - 1. I
titolari di concessione di coltivazione di idrocarburi
danno accesso ai loro gasdotti di coltivazione, nonche'
alle relative infrastrutture minerarie e ai servizi
connessi, sia in terraferma che nel mare territoriale e
nella piattaforma continentale italiana, ad altri titolari
di concessione di coltivazione di idrocarburi, o a imprese
del gas naturale che ne facciano richiesta ai fini
dell'importazione, esportazione o trasporto del gas
naturale. L'accesso e' dovuto ove risultino verificate le
seguenti condizioni:
a) disponibilita' della relativa capacita' di
trasporto, gestione, o trattamento, tenuto conto anche dei
programmi di sviluppo futuro dei giacimenti connessi ai
gasdotti di coltivazione, compresi quelli con redditivita'
economica marginale;
b) rispetto delle norme tecniche e minerarie
vigenti in Italia;
c) compatibilita' della composizione chimica del
gas naturale e dei composti associati, e delle
caratteristiche fisico-chimiche;
d) compatibilita' con le norme di sicurezza
mineraria;
e) rispetto delle norme in materia fiscale e di
aliquote di prodotto della coltivazione dovute allo Stato.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabiliti i limiti e le norme tecniche per disciplinare
l'accesso alle infrastrutture minerarie di cui al comma 1.
3. Ai fini della tutela del giacimento e della
sicurezza delle lavorazioni, l'accesso alle infrastrutture
minerarie di cui al comma 1 e' sottoposto ad autorizzazione
rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
4. L'Autorita' di regolazione per energia reti e
ambiente e' competente a risolvere le controversie, anche
transfrontaliere, relative all'accesso alle infrastrutture
di coltivazione del gas naturale. In caso di controversie
transfrontaliere si applicano le disposizioni sulla
risoluzione delle controversie relative allo Stato membro
che ha giurisdizione sulla rete di gasdotti di coltivazione
che nega l'accesso. Se, nelle controversie
transfrontaliere, la rete interessata fa capo all'Italia e
almeno ad un altro Stato membro, l'Autorita' di regolazione
per energia reti e ambiente si consulta con le competenti
autorita' degli altri Stati membri interessati al fine di
garantire che le disposizioni della direttiva (UE)
2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
giugno 2024, siano coerentemente applicate. Se la rete di
gasdotti di coltivazione ha origine in un paese terzo e si
collega alla rete italiana, l'Autorita' di regolazione per
energia reti e ambiente si consulta con le Autorita' di
regolazione degli Stati membri interessati e, nel caso il
primo punto di ingresso verso la rete degli Stati membri
sia in Italia, consulta il paese terzo interessato in cui
ha origine la rete di gasdotti di coltivazione al fine di
garantire, per quanto concerne la rete interessata, che la
direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 giugno 2024, sia coerentemente applicata
nel territorio degli Stati membri
5. Nel caso di contitolarita' della concessione,
tutti gli effetti derivanti dall'accesso di cui al comma 1
si verificano direttamente in capo ai singoli contitolari
in ragione delle diverse quote detenute, non realizzandosi
nella specie, anche ai fini fiscali, un autonomo centro di
imputazione di rapporti giuridici.
5-bis. Le misure relative all'accesso sono notificate
alla Commissione europea.».