Art. 13 
 
Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000,  n.
                                 164 
 
  1. All'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.  164,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) dopo il primo periodo e' inserito il  seguente:  «I  gestori
del sistema di distribuzione  sono  responsabili  nell'assicurare  la
capacita'  a  lungo  termine  del  sistema  di  soddisfare  richieste
ragionevoli  di  distribuzione  di  gas  naturale,  ivi  incluso  per
l'iniezione del biometano, e di gestire,  mantenere  e  sviluppare  o
dismettere nella sua area, a condizioni  economiche  accettabili,  un
sistema  sicuro,  affidabile  ed  efficiente,  nel  dovuto   rispetto
dell'ambiente,  degli  obblighi  stabiliti   nel   regolamento   (UE)
2024/1787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno  2024
e dell'efficienza energetica.»; 
      2) e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Il  contratto
tipo deve prevedere la responsabilita' del  gestore  del  sistema  di
distribuzione di assicurare una gestione  efficiente  della  qualita'
del gas nei suoi sistemi,  in  linea  con  le  norme  applicabili  in
materia di qualita' del gas, ove cio' sia necessario per la  gestione
del sistema a motivo dell'iniezione di gas rinnovabile  e  di  gas  a
basse emissioni di carbonio.»; 
    b) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti: 
      «10-bis. Con deliberazione dell'Autorita'  di  regolazione  per
energia reti e ambiente (ARERA) sono  definiti  e  classificati  come
sistema di distribuzione chiuso  i  sistemi  che  distribuiscono  gas
naturale all'interno di un sito industriale, commerciale o di servizi
condivisi geograficamente limitato e che, fatto salvo i casi  di  uso
accidentale da un numero limitato di clienti civili, non rifornisce i
clienti civili, purche' alternativamente: 
        a)  per  specifiche  ragioni  tecniche  o  di  sicurezza,  le
operazioni o il processo di produzione degli utenti di  tale  sistema
siano integrati; 
        b) il sistema distribuisca  gas  naturale  principalmente  al
proprietario o al gestore del sistema o a imprese ad essi collegate. 
      10-ter. L'ARERA provvede a esentare i  gestori  di  sistemi  di
distribuzione chiusi del gas naturale dall'obbligo che le  tariffe  o
le relative metodologie di calcolo siano approvate prima  della  loro
entrata in vigore. In tali casi di esenzione  concessa  da  ARERA  le
tariffe  applicabili  o  le  relative  metodologie  di  calcolo  sono
rivedute e approvate conformemente all'articolo  78  della  direttiva
(UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13  giugno
2024, su richiesta di un utente del sistema di  distribuzione  chiuso
del  gas  naturale.  Il  riconoscimento  della   esenzione   concessa
dall'ARERA non subisce pregiudizi nei  casi  di  uso  accidentale  da
parte  di  un  numero  limitato  di  clienti   civili   assunti   dal
proprietario del sistema di distribuzione, o legati a quest'ultimo da
un vincolo simile, e situati  nell'area  servita  da  un  sistema  di
distribuzione  chiuso.  I  sistemi  di  distribuzione   chiusi   sono
considerati sistemi di distribuzione.». 
 
          Note all'art. 13: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  14  del  citato
          decreto legislativo n. 164, del 2000, come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art.  14.  (Attivita'  di   distribuzione).   -   1.
          L'attivita' di distribuzione di gas naturale  e'  attivita'
          di  servizio   pubblico.   I   gestori   del   sistema   di
          distribuzione   sono   responsabili   nell'assicurare    la
          capacita'  a  lungo  termine  del  sistema  di   soddisfare
          richieste ragionevoli di distribuzione di gas naturale, ivi
          incluso  per  l'iniezione  del  biometano,  e  di  gestire,
          mantenere e sviluppare  o  dismettere  nella  sua  area,  a
          condizioni  economiche  accettabili,  un  sistema   sicuro,
          affidabile   ed    efficiente,    nel    dovuto    rispetto
          dell'ambiente, degli  obblighi  stabiliti  nel  regolamento
          (UE) 2024/1787 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13 giugno 2024 e dell'efficienza energetica. Il servizio e'
          affidato  esclusivamente  mediante  gara  per  periodi  non
          superiori a dodici anni. Gli enti locali  che  affidano  il
          servizio, anche in forma associata, svolgono  attivita'  di
          indirizzo, di vigilanza, di programmazione e  di  controllo
          sulle attivita' di distribuzione, ed i loro rapporti con il
          gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di
          servizio, sulla  base  di  un  contratto  tipo  predisposto
          dall'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il   gas   ed
          approvato dal Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato entro sei mesi dalla data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto.  Il  contratto  tipo   deve
          prevedere la responsabilita' del  gestore  del  sistema  di
          distribuzione di assicurare una gestione  efficiente  della
          qualita' del gas nei suoi sistemi, in linea  con  le  norme
          applicabili in materia di qualita' del gas,  ove  cio'  sia
          necessario  per  la   gestione   del   sistema   a   motivo
          dell'iniezione  di  gas  rinnovabile  e  di  gas  a   basse
          emissioni di carbonio. 
                2. Ai fini del presente decreto, per enti  locali  si
          intendono comuni, unioni di comuni e comunita' montane. 
                3. Nell'ambito dei contratti di servizio  di  cui  al
          comma  1  sono  stabiliti  la  durata,  le   modalita'   di
          espletamento  del  servizio,  gli  obiettivi   qualitativi,
          l'equa  distribuzione  del  servizio  sul  territorio,  gli
          aspetti economici del rapporto, i diritti degli  utenti,  i
          poteri di verifica dell'ente che  affida  il  servizio,  le
          conseguenze degli inadempimenti, le condizioni del  recesso
          anticipato dell'ente stesso per inadempimento  del  gestore
          del servizio. 
                4. Alla  scadenza  del  periodo  di  affidamento  del
          servizio, le reti, nonche'  gli  impianti  e  le  dotazioni
          dichiarati    reversibili,    rientrano     nella     piena
          disponibilita'  dell'ente  locale.  Gli  stessi  beni,   se
          realizzati  durante  il  periodo   di   affidamento,   sono
          trasferiti all'ente locale alle  condizioni  stabilite  nel
          bando di gara e nel contratto di servizio. 
                5. Alle gare di cui al comma 1  sono  ammesse,  senza
          limitazioni  territoriali,  societa'   per   azioni   o   a
          responsabilita' limitata, anche a partecipazione  pubblica,
          e societa' cooperative a  responsabilita'  limitata,  sulla
          base  di   requisiti   oggettivi,   proporzionati   e   non
          discriminatori, con  la  sola  esclusione  delle  societa',
          delle loro controllate, controllanti e controllate  da  una
          medesima controllante, che, in  Italia  e  in  altri  Paesi
          dell'Unione europea, o in Paesi non appartenenti all'Unione
          europea, gestiscono di fatto, o per disposizioni di  legge,
          di atto amministrativo o per  contratto,  servizi  pubblici
          locali in virtu' di affidamento diretto o di una  procedura
          non ad evidenza pubblica. Alle gare sono ammessi inoltre  i
          gruppi europei di interesse economico. La esclusione di cui
          al primo periodo non si applica alle  societa'  quotate  in
          mercati   regolamentati   e   alle   societa'   da   queste
          direttamente  o   indirettamente   controllate   ai   sensi
          dell'articolo 2359 del  codice  civile,  nonche'  al  socio
          selezionato  ai  sensi  dell'articolo  4,  comma  12,   del
          decreto-legge 13 agosto  2011,  n.  138,  convertito  nella
          legge  14  settembre  2011,  n.  148,  e  alle  societa'  a
          partecipazione mista, pubblica  e  privata,  costituite  ai
          sensi del medesimo comma. 
                6.   Nel   rispetto   degli   standard   qualitativi,
          quantitativi,  ambientali,  di   equa   distribuzione   sul
          territorio e di sicurezza, la  gara  e'  aggiudicata  sulla
          base delle migliori condizioni economiche e di  prestazione
          del servizio, del livello  di  qualita'  e  sicurezza,  dei
          piani di investimento per lo sviluppo  e  il  potenziamento
          delle  reti  e  degli  impianti,  per  il  loro  rinnovo  e
          manutenzione,  nonche'   dei   contenuti   di   innovazione
          tecnologica   e   gestionale   presentati   dalle   imprese
          concorrenti.  Tali  elementi  fanno  parte  integrante  del
          contratto di servizio. 
                7. Gli enti locali avviano la procedura di  gara  non
          oltre un anno prima  della  scadenza  dell'affidamento,  in
          modo da evitare soluzioni di continuita' nella gestione del
          servizio. Il gestore uscente  resta  comunque  obbligato  a
          proseguire  la   gestione   del   servizio,   limitatamente
          all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza
          del nuovo affidamento. Ove l'ente locale non provveda entro
          il termine indicato, la regione, anche attraverso la nomina
          di un commissario ad acta, avvia la procedura di gara. 
                7-bis.  Il  gestore  uscente  e'  tenuto  a   fornire
          all'en-te  locale  tutte  le  informazioni  necessarie  per
          predisporre il bando di gara, entro un  termine,  stabilito
          dallo  stesso   ente   in   funzione   dell'entita'   delle
          informazioni richieste, comunque non superiore  a  sessanta
          giorni. Qualora  il  gestore  uscente,  senza  giustificato
          motivo, ometta di fornire le informazioni richieste  ovvero
          fornisca informazioni  inesatte  o  fuorvianti  oppure  non
          fornisca le informazioni entro il termine stabilito, l'ente
          locale puo' imporre una sanzione amministrativa pecuniaria,
          il cui importo puo'  giungere  fino  all'1  per  cento  del
          fatturato totale  realizzato  durante  l'esercizio  sociale
          precedente, e valutare il comportamento tenuto dal  gestore
          uscente ai fini dell'applicazione dell'articolo  80,  comma
          5, lettera c-bis), del codice dei  contratti  pubblici,  di
          cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 68 
                8.   Il   nuovo   gestore,   con   riferimento   agli
          investimenti   realizzati   sugli   impianti   oggetto   di
          trasferimento di proprieta' nei  precedenti  affidamenti  o
          concessioni, e' tenuto a subentrare nelle garanzie e  nelle
          obbligazioni relative  ai  contratti  di  finanziamento  in
          essere o ad estinguere queste ultime e a corrispondere  una
          somma al distributore uscente in misura pari al  valore  di
          rimborso per gli impianti la cui proprieta'  e'  trasferita
          dal distributore uscente al nuovo gestore. Nella situazione
          a regime, al termine della durata delle  nuove  concessioni
          di distribuzione del gas naturale  affidate  ai  sensi  del
          comma 1, il valore di rimborso al gestore uscente  e'  pari
          al valore delle immobilizzazioni  nette  di  localita'  del
          servizio di distribuzione e misura, relativo agli  impianti
          la cui proprieta' viene trasferita dal distributore uscente
          al nuovo gestore, incluse le immobilizzazioni in  corso  di
          realizzazione, al netto dei contributi  pubblici  in  conto
          capitale e dei contributi privati relativi  ai  cespiti  di
          localita',   calcolato   secondo   la   metodologia   della
          regolazione  tariffaria  vigente   e   sulla   base   della
          consistenza degli impianti  al  momento  del  trasferimento
          della proprieta'. 
                9. Gli oneri gravanti sul nuovo gestore ai sensi  del
          comma 8 sono indicati nel bando di gara stimando il  valore
          di   rimborso   delle   immobilizzazioni   previste    dopo
          l'emissione del bando di gara. Il bando di gara riporta  le
          modalita' per regolare il valore  di  rimborso  relativo  a
          queste  ultime  immobilizzazioni.  Il  gestore  subentrante
          acquisisce la disponibilita' degli impianti dalla data  del
          pagamento della somma corrispondente agli  oneri  suddetti,
          ovvero dalla data di offerta reale della stessa. 
                10. Le imprese di gas  che  svolgono  l'attivita'  di
          distribuzione sono tenute alla certificazione di bilancio a
          decorrere dal 1° gennaio 2002. 
                10-bis.   Con   deliberazione    dell'Autorita'    di
          regolazione  per  energia  reti  e  ambiente  (ARERA)  sono
          definiti  e  classificati  come  sistema  di  distribuzione
          chiuso  i   sistemi   che   distribuiscono   gas   naturale
          all'interno  di  un  sito  industriale,  commerciale  o  di
          servizi condivisi geograficamente  limitato  e  che,  fatto
          salvo i casi di uso accidentale da un  numero  limitato  di
          clienti civili, non rifornisce i  clienti  civili,  purche'
          alternativamente: 
                  a) per specifiche ragioni tecniche o di  sicurezza,
          le operazioni o il processo di produzione degli  utenti  di
          tale sistema siano integrati; 
                  b)   il   sistema   distribuisca    gas    naturale
          principalmente al proprietario o al gestore del sistema o a
          imprese ad essi collegate. 
                10-ter. L'ARERA provvede  a  esentare  i  gestori  di
          sistemi  di   distribuzione   chiusi   del   gas   naturale
          dall'obbligo che le tariffe o le  relative  metodologie  di
          calcolo siano approvate prima della loro entrata in vigore.
          In tali casi di esenzione  concessa  da  ARERA  le  tariffe
          applicabili o  le  relative  metodologie  di  calcolo  sono
          rivedute e approvate conformemente  all'articolo  78  della
          direttiva (UE)  2024/1788  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 13 giugno 2024, su richiesta  di  un  utente
          del sistema di distribuzione chiuso del  gas  naturale.  Il
          riconoscimento  della  esenzione  concessa  dall'ARERA  non
          subisce pregiudizi nei casi di uso accidentale da parte  di
          un  numero  limitato  di   clienti   civili   assunti   dal
          proprietario del  sistema  di  distribuzione,  o  legati  a
          quest'ultimo da un  vincolo  simile,  e  situati  nell'area
          servita da un sistema di distribuzione chiuso. I sistemi di
          distribuzione   chiusi   sono   considerati   sistemi    di
          distribuzione.».