Art. 13
Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164
1. All'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «I gestori
del sistema di distribuzione sono responsabili nell'assicurare la
capacita' a lungo termine del sistema di soddisfare richieste
ragionevoli di distribuzione di gas naturale, ivi incluso per
l'iniezione del biometano, e di gestire, mantenere e sviluppare o
dismettere nella sua area, a condizioni economiche accettabili, un
sistema sicuro, affidabile ed efficiente, nel dovuto rispetto
dell'ambiente, degli obblighi stabiliti nel regolamento (UE)
2024/1787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024
e dell'efficienza energetica.»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contratto
tipo deve prevedere la responsabilita' del gestore del sistema di
distribuzione di assicurare una gestione efficiente della qualita'
del gas nei suoi sistemi, in linea con le norme applicabili in
materia di qualita' del gas, ove cio' sia necessario per la gestione
del sistema a motivo dell'iniezione di gas rinnovabile e di gas a
basse emissioni di carbonio.»;
b) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
«10-bis. Con deliberazione dell'Autorita' di regolazione per
energia reti e ambiente (ARERA) sono definiti e classificati come
sistema di distribuzione chiuso i sistemi che distribuiscono gas
naturale all'interno di un sito industriale, commerciale o di servizi
condivisi geograficamente limitato e che, fatto salvo i casi di uso
accidentale da un numero limitato di clienti civili, non rifornisce i
clienti civili, purche' alternativamente:
a) per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le
operazioni o il processo di produzione degli utenti di tale sistema
siano integrati;
b) il sistema distribuisca gas naturale principalmente al
proprietario o al gestore del sistema o a imprese ad essi collegate.
10-ter. L'ARERA provvede a esentare i gestori di sistemi di
distribuzione chiusi del gas naturale dall'obbligo che le tariffe o
le relative metodologie di calcolo siano approvate prima della loro
entrata in vigore. In tali casi di esenzione concessa da ARERA le
tariffe applicabili o le relative metodologie di calcolo sono
rivedute e approvate conformemente all'articolo 78 della direttiva
(UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno
2024, su richiesta di un utente del sistema di distribuzione chiuso
del gas naturale. Il riconoscimento della esenzione concessa
dall'ARERA non subisce pregiudizi nei casi di uso accidentale da
parte di un numero limitato di clienti civili assunti dal
proprietario del sistema di distribuzione, o legati a quest'ultimo da
un vincolo simile, e situati nell'area servita da un sistema di
distribuzione chiuso. I sistemi di distribuzione chiusi sono
considerati sistemi di distribuzione.».
Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del citato
decreto legislativo n. 164, del 2000, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 14. (Attivita' di distribuzione). - 1.
L'attivita' di distribuzione di gas naturale e' attivita'
di servizio pubblico. I gestori del sistema di
distribuzione sono responsabili nell'assicurare la
capacita' a lungo termine del sistema di soddisfare
richieste ragionevoli di distribuzione di gas naturale, ivi
incluso per l'iniezione del biometano, e di gestire,
mantenere e sviluppare o dismettere nella sua area, a
condizioni economiche accettabili, un sistema sicuro,
affidabile ed efficiente, nel dovuto rispetto
dell'ambiente, degli obblighi stabiliti nel regolamento
(UE) 2024/1787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 giugno 2024 e dell'efficienza energetica. Il servizio e'
affidato esclusivamente mediante gara per periodi non
superiori a dodici anni. Gli enti locali che affidano il
servizio, anche in forma associata, svolgono attivita' di
indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo
sulle attivita' di distribuzione, ed i loro rapporti con il
gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di
servizio, sulla base di un contratto tipo predisposto
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ed
approvato dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. Il contratto tipo deve
prevedere la responsabilita' del gestore del sistema di
distribuzione di assicurare una gestione efficiente della
qualita' del gas nei suoi sistemi, in linea con le norme
applicabili in materia di qualita' del gas, ove cio' sia
necessario per la gestione del sistema a motivo
dell'iniezione di gas rinnovabile e di gas a basse
emissioni di carbonio.
2. Ai fini del presente decreto, per enti locali si
intendono comuni, unioni di comuni e comunita' montane.
3. Nell'ambito dei contratti di servizio di cui al
comma 1 sono stabiliti la durata, le modalita' di
espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi,
l'equa distribuzione del servizio sul territorio, gli
aspetti economici del rapporto, i diritti degli utenti, i
poteri di verifica dell'ente che affida il servizio, le
conseguenze degli inadempimenti, le condizioni del recesso
anticipato dell'ente stesso per inadempimento del gestore
del servizio.
4. Alla scadenza del periodo di affidamento del
servizio, le reti, nonche' gli impianti e le dotazioni
dichiarati reversibili, rientrano nella piena
disponibilita' dell'ente locale. Gli stessi beni, se
realizzati durante il periodo di affidamento, sono
trasferiti all'ente locale alle condizioni stabilite nel
bando di gara e nel contratto di servizio.
5. Alle gare di cui al comma 1 sono ammesse, senza
limitazioni territoriali, societa' per azioni o a
responsabilita' limitata, anche a partecipazione pubblica,
e societa' cooperative a responsabilita' limitata, sulla
base di requisiti oggettivi, proporzionati e non
discriminatori, con la sola esclusione delle societa',
delle loro controllate, controllanti e controllate da una
medesima controllante, che, in Italia e in altri Paesi
dell'Unione europea, o in Paesi non appartenenti all'Unione
europea, gestiscono di fatto, o per disposizioni di legge,
di atto amministrativo o per contratto, servizi pubblici
locali in virtu' di affidamento diretto o di una procedura
non ad evidenza pubblica. Alle gare sono ammessi inoltre i
gruppi europei di interesse economico. La esclusione di cui
al primo periodo non si applica alle societa' quotate in
mercati regolamentati e alle societa' da queste
direttamente o indirettamente controllate ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile, nonche' al socio
selezionato ai sensi dell'articolo 4, comma 12, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella
legge 14 settembre 2011, n. 148, e alle societa' a
partecipazione mista, pubblica e privata, costituite ai
sensi del medesimo comma.
6. Nel rispetto degli standard qualitativi,
quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul
territorio e di sicurezza, la gara e' aggiudicata sulla
base delle migliori condizioni economiche e di prestazione
del servizio, del livello di qualita' e sicurezza, dei
piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento
delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e
manutenzione, nonche' dei contenuti di innovazione
tecnologica e gestionale presentati dalle imprese
concorrenti. Tali elementi fanno parte integrante del
contratto di servizio.
7. Gli enti locali avviano la procedura di gara non
oltre un anno prima della scadenza dell'affidamento, in
modo da evitare soluzioni di continuita' nella gestione del
servizio. Il gestore uscente resta comunque obbligato a
proseguire la gestione del servizio, limitatamente
all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza
del nuovo affidamento. Ove l'ente locale non provveda entro
il termine indicato, la regione, anche attraverso la nomina
di un commissario ad acta, avvia la procedura di gara.
7-bis. Il gestore uscente e' tenuto a fornire
all'en-te locale tutte le informazioni necessarie per
predisporre il bando di gara, entro un termine, stabilito
dallo stesso ente in funzione dell'entita' delle
informazioni richieste, comunque non superiore a sessanta
giorni. Qualora il gestore uscente, senza giustificato
motivo, ometta di fornire le informazioni richieste ovvero
fornisca informazioni inesatte o fuorvianti oppure non
fornisca le informazioni entro il termine stabilito, l'ente
locale puo' imporre una sanzione amministrativa pecuniaria,
il cui importo puo' giungere fino all'1 per cento del
fatturato totale realizzato durante l'esercizio sociale
precedente, e valutare il comportamento tenuto dal gestore
uscente ai fini dell'applicazione dell'articolo 80, comma
5, lettera c-bis), del codice dei contratti pubblici, di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 68
8. Il nuovo gestore, con riferimento agli
investimenti realizzati sugli impianti oggetto di
trasferimento di proprieta' nei precedenti affidamenti o
concessioni, e' tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle
obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in
essere o ad estinguere queste ultime e a corrispondere una
somma al distributore uscente in misura pari al valore di
rimborso per gli impianti la cui proprieta' e' trasferita
dal distributore uscente al nuovo gestore. Nella situazione
a regime, al termine della durata delle nuove concessioni
di distribuzione del gas naturale affidate ai sensi del
comma 1, il valore di rimborso al gestore uscente e' pari
al valore delle immobilizzazioni nette di localita' del
servizio di distribuzione e misura, relativo agli impianti
la cui proprieta' viene trasferita dal distributore uscente
al nuovo gestore, incluse le immobilizzazioni in corso di
realizzazione, al netto dei contributi pubblici in conto
capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di
localita', calcolato secondo la metodologia della
regolazione tariffaria vigente e sulla base della
consistenza degli impianti al momento del trasferimento
della proprieta'.
9. Gli oneri gravanti sul nuovo gestore ai sensi del
comma 8 sono indicati nel bando di gara stimando il valore
di rimborso delle immobilizzazioni previste dopo
l'emissione del bando di gara. Il bando di gara riporta le
modalita' per regolare il valore di rimborso relativo a
queste ultime immobilizzazioni. Il gestore subentrante
acquisisce la disponibilita' degli impianti dalla data del
pagamento della somma corrispondente agli oneri suddetti,
ovvero dalla data di offerta reale della stessa.
10. Le imprese di gas che svolgono l'attivita' di
distribuzione sono tenute alla certificazione di bilancio a
decorrere dal 1° gennaio 2002.
10-bis. Con deliberazione dell'Autorita' di
regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) sono
definiti e classificati come sistema di distribuzione
chiuso i sistemi che distribuiscono gas naturale
all'interno di un sito industriale, commerciale o di
servizi condivisi geograficamente limitato e che, fatto
salvo i casi di uso accidentale da un numero limitato di
clienti civili, non rifornisce i clienti civili, purche'
alternativamente:
a) per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza,
le operazioni o il processo di produzione degli utenti di
tale sistema siano integrati;
b) il sistema distribuisca gas naturale
principalmente al proprietario o al gestore del sistema o a
imprese ad essi collegate.
10-ter. L'ARERA provvede a esentare i gestori di
sistemi di distribuzione chiusi del gas naturale
dall'obbligo che le tariffe o le relative metodologie di
calcolo siano approvate prima della loro entrata in vigore.
In tali casi di esenzione concessa da ARERA le tariffe
applicabili o le relative metodologie di calcolo sono
rivedute e approvate conformemente all'articolo 78 della
direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 giugno 2024, su richiesta di un utente
del sistema di distribuzione chiuso del gas naturale. Il
riconoscimento della esenzione concessa dall'ARERA non
subisce pregiudizi nei casi di uso accidentale da parte di
un numero limitato di clienti civili assunti dal
proprietario del sistema di distribuzione, o legati a
quest'ultimo da un vincolo simile, e situati nell'area
servita da un sistema di distribuzione chiuso. I sistemi di
distribuzione chiusi sono considerati sistemi di
distribuzione.».