Art. 14
Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164
1. All'articolo 16 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Nel caso in cui un gestore del sistema di distribuzione
sia responsabile del bilanciamento di quest'ultimo, le regole da esso
adottate a tal fine, nonche' le regole per addebitare agli utenti del
sistema lo sbilanciamento energetico, sono obiettive, trasparenti e
non discriminatorie. Le condizioni di prestazione di questi servizi
da parte dei gestori dei sistemi di distribuzione, comprese le regole
e le tariffe, sono stabilite in modo non discriminatorio e
corrispondente ai costi, secondo una metodologia compatibile con
l'articolo 78, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2024/1788 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 e sono oggetto
di pubblicazione.».
Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'articolo 16 del citato
decreto legislativo n. 164, del 2000, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 16. (Obblighi delle imprese di distribuzione).
- 1. Le imprese di distribuzione di gas naturale svolgono
anche l'attivita' di dispacciamento sulla propria rete.
2. Le imprese di distribuzione di gas naturale hanno
l'obbligo di allacciare i clienti, che ne facciano
richiesta, che abbiano sede nell'ambito dell'area
territoriale alla quale si riferisce l'affidamento sulla
base del quale esse operano, purche' esista la capacita'
del sistema di cui dispongono e le opere necessarie
all'allacciamento del cliente siano tecnicamente ed
economicamente realizzabili in base a criteri stabiliti con
delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, nel rispetto degli obblighi di universalita' del
servizio pubblico.
3. In caso di rifiuto l'utente ne informa l'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas che, sentita l'impresa che
ha espresso il rifiuto, e qualora verifichi una violazione
dei criteri di cui al comma 2, puo' imporre alla stessa
impresa di procedere all'allacciamento. Sono fatti salvi i
poteri e le attribuzioni dell'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato.
4. Le imprese di distribuzione perseguono il
risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili.
Gli obiettivi quantitativi nazionali, definiti in coerenza
con gli impegni previsti dal protocollo di Kyoto, ed i
principi di valutazione dell'ottenimento dei risultati sono
individuati con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata, da emanare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Gli obiettivi regionali e le relative modalita' di
raggiungimento, utilizzando anche lo strumento della
remunerazione delle iniziative di cui al comma 4
dell'articolo 23, nel cui rispetto operano le imprese di
distribuzione, sono determinati con provvedimenti di
pianificazione energetica regionale, sentiti gli organismi
di raccordo regione-autonomie locali. In sede di Conferenza
unificata e' verificata annualmente la coerenza degli
obiettivi regionali con quelli nazionali.
4-bis. Nel caso in cui un gestore del sistema di
distribuzione sia responsabile del bilanciamento di
quest'ultimo, le regole da esso adottate a tal fine,
nonche' le regole per addebitare agli utenti del sistema lo
sbilanciamento energetico, sono obiettive, trasparenti e
non discriminatorie. Le condizioni di prestazione di questi
servizi da parte dei gestori dei sistemi di distribuzione,
comprese le regole e le tariffe, sono stabilite in modo non
discriminatorio e corrispondente ai costi, secondo una
metodologia compatibile con l'articolo 78, paragrafo 7,
della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 giugno 2024 e sono oggetto di
pubblicazione.
5. Le imprese di distribuzione di gas naturale, in
occasione di ogni nuovo allaccio alla propria rete di un
impianto di utenza non destinato a servire esclusivamente
cicli produttivi industriali o artigianali, e nel caso di
modifiche di impianti gia' allacciati, accertano attraverso
personale tecnico che gli stessi impianti siano stati
eseguiti e siano mantenuti in stato di sicuro funzionamento
nei riguardi della pubblica incolumita', negando o
sospendendo la fornitura di gas nel caso il suddetto
accertamento non sia positivo o non sia consentito.
L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con propria
deliberazione, provvede a definire un regolamento per lo
svolgimento di tali attivita' in regime di concorrenza, la
periodicita' delle verifiche e le modalita' di copertura
dei relativi costi.
6. Le imprese di distribuzione di gas naturale
sospendono altresi' la fornitura di gas agli impianti su
richiesta dell'ente locale competente per i controlli ai
sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio
1991, n. 10, motivata dalla riscontrata non conformita'
dell'impianto alle norme o dal reiterato rifiuto del
responsabile dell'impianto a consentire i controlli di cui
alla citata legge n. 10 del 1991.
7. Per quanto non espressamente previsto dal presente
decreto in materia di distribuzione si applicano le norme
vigenti in materia di servizi pubblici locali.».