Art. 14 
 
Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 23 maggio 2000,  n.
                                 164 
 
  1. All'articolo 16 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.  164,
dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
    «4-bis. Nel caso in cui un gestore del sistema  di  distribuzione
sia responsabile del bilanciamento di quest'ultimo, le regole da esso
adottate a tal fine, nonche' le regole per addebitare agli utenti del
sistema lo sbilanciamento energetico, sono obiettive,  trasparenti  e
non discriminatorie. Le condizioni di prestazione di  questi  servizi
da parte dei gestori dei sistemi di distribuzione, comprese le regole
e  le  tariffe,  sono  stabilite  in  modo  non   discriminatorio   e
corrispondente ai costi,  secondo  una  metodologia  compatibile  con
l'articolo 78,  paragrafo  7,  della  direttiva  (UE)  2024/1788  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 e sono oggetto
di pubblicazione.». 
 
          Note all'art. 14: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  16  del  citato
          decreto legislativo n. 164, del 2000, come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 16. (Obblighi delle imprese di  distribuzione).
          - 1. Le imprese di distribuzione di gas  naturale  svolgono
          anche l'attivita' di dispacciamento sulla propria rete. 
                2. Le imprese di distribuzione di gas naturale  hanno
          l'obbligo  di  allacciare  i  clienti,  che   ne   facciano
          richiesta,   che   abbiano   sede   nell'ambito   dell'area
          territoriale alla quale si  riferisce  l'affidamento  sulla
          base del quale esse operano, purche'  esista  la  capacita'
          del  sistema  di  cui  dispongono  e  le  opere  necessarie
          all'allacciamento  del  cliente   siano   tecnicamente   ed
          economicamente realizzabili in base a criteri stabiliti con
          delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas
          entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto, nel rispetto degli obblighi di  universalita'  del
          servizio pubblico. 
                3. In caso di rifiuto l'utente ne informa l'Autorita'
          per l'energia elettrica e il gas che, sentita l'impresa che
          ha espresso il rifiuto, e qualora verifichi una  violazione
          dei criteri di cui al comma 2,  puo'  imporre  alla  stessa
          impresa di procedere all'allacciamento. Sono fatti salvi  i
          poteri  e  le  attribuzioni  dell'Autorita'  garante  della
          concorrenza e del mercato. 
                4.  Le  imprese  di   distribuzione   perseguono   il
          risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili.
          Gli obiettivi quantitativi nazionali, definiti in  coerenza
          con gli impegni previsti dal  protocollo  di  Kyoto,  ed  i
          principi di valutazione dell'ottenimento dei risultati sono
          individuati con decreto del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato, di concerto con  il  Ministro
          dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata, da  emanare
          entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Gli obiettivi regionali e le relative modalita' di
          raggiungimento,  utilizzando  anche  lo   strumento   della
          remunerazione  delle  iniziative  di   cui   al   comma   4
          dell'articolo 23, nel cui rispetto operano  le  imprese  di
          distribuzione,  sono  determinati  con   provvedimenti   di
          pianificazione energetica regionale, sentiti gli  organismi
          di raccordo regione-autonomie locali. In sede di Conferenza
          unificata  e'  verificata  annualmente  la  coerenza  degli
          obiettivi regionali con quelli nazionali. 
                4-bis. Nel caso in cui  un  gestore  del  sistema  di
          distribuzione  sia  responsabile   del   bilanciamento   di
          quest'ultimo, le  regole  da  esso  adottate  a  tal  fine,
          nonche' le regole per addebitare agli utenti del sistema lo
          sbilanciamento energetico, sono  obiettive,  trasparenti  e
          non discriminatorie. Le condizioni di prestazione di questi
          servizi da parte dei gestori dei sistemi di  distribuzione,
          comprese le regole e le tariffe, sono stabilite in modo non
          discriminatorio e  corrispondente  ai  costi,  secondo  una
          metodologia compatibile con  l'articolo  78,  paragrafo  7,
          della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del
          Consiglio,  del  13  giugno  2024   e   sono   oggetto   di
          pubblicazione. 
                5. Le imprese di distribuzione di  gas  naturale,  in
          occasione di ogni nuovo allaccio alla propria  rete  di  un
          impianto di utenza non destinato a  servire  esclusivamente
          cicli produttivi industriali o artigianali, e nel  caso  di
          modifiche di impianti gia' allacciati, accertano attraverso
          personale tecnico  che  gli  stessi  impianti  siano  stati
          eseguiti e siano mantenuti in stato di sicuro funzionamento
          nei  riguardi  della  pubblica   incolumita',   negando   o
          sospendendo la  fornitura  di  gas  nel  caso  il  suddetto
          accertamento  non  sia  positivo  o  non  sia   consentito.
          L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,  con  propria
          deliberazione, provvede a definire un  regolamento  per  lo
          svolgimento di tali attivita' in regime di concorrenza,  la
          periodicita' delle verifiche e le  modalita'  di  copertura
          dei relativi costi. 
                6.  Le  imprese  di  distribuzione  di  gas  naturale
          sospendono altresi' la fornitura di gas  agli  impianti  su
          richiesta dell'ente locale competente per  i  controlli  ai
          sensi dell'articolo 31, comma  3,  della  legge  9  gennaio
          1991, n. 10, motivata  dalla  riscontrata  non  conformita'
          dell'impianto  alle  norme  o  dal  reiterato  rifiuto  del
          responsabile dell'impianto a consentire i controlli di  cui
          alla citata legge n. 10 del 1991. 
                7. Per quanto non espressamente previsto dal presente
          decreto in materia di distribuzione si applicano  le  norme
          vigenti in materia di servizi pubblici locali.».