Art. 15
Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164
1. L'articolo 18 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 18 (Disciplina dell'attivita' di vendita). - 1. L' ARERA
vigila sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e, con proprie
deliberazioni, puo' stabilire un codice di condotta commerciale in
cui sono determinate le informazioni minime che i soggetti che
svolgono attivita' di vendita devono fornire ai clienti.
2. I soggetti che svolgono attivita' di vendita ai clienti
protetti di cui all'articolo 22, comma 2, a decorrere dal 1° ottobre
2011 forniscono agli stessi clienti il servizio di modulazione
stagionale e di punta stagionale e giornaliera adeguato alla garanzia
delle forniture di gas naturale ai clienti protetti ai sensi
dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, ovvero, ove abbiano installato
misuratori multiorari di gas naturale, il servizio richiesto
direttamente dai clienti stessi.
3. I soggetti che svolgono l'attivita' di vendita a clienti
diversi da quelli individuati al comma 2 devono fornire
contestualmente agli stessi clienti la disponibilita' del servizio di
modulazione stagionale e di punta stagionale, giornaliera e oraria
richiesta dai clienti stessi.
4. Per i clienti finali con consumo annuo superiore a 200.000 Smc
la misurazione del gas e' effettuata su base oraria a decorrere dal
1° luglio 2002. L'ARERA, con proprie deliberazioni, puo' prorogare,
su specifica istanza di imprese di trasporto o di distribuzione, il
suddetto termine temporale, e puo' estendere l'obbligo di misurazione
su base oraria ad altre tipologie di clienti.
5. I soggetti che effettuano la vendita di gas naturale devono
disporre di capacita' di trasporto in uscita dalla rete di trasporto
adeguata alle forniture ai propri clienti e risorse adeguate a
garantirne il servizio di modulazione e il bilanciamento.».