Art. 15 
 
Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 23 maggio 2000,  n.
                                 164 
 
  1. L'articolo 18 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 18 (Disciplina dell'attivita' di vendita). -  1.  L'  ARERA
vigila sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e, con proprie
deliberazioni, puo' stabilire un codice di  condotta  commerciale  in
cui sono determinate  le  informazioni  minime  che  i  soggetti  che
svolgono attivita' di vendita devono fornire ai clienti. 
    2. I soggetti  che  svolgono  attivita'  di  vendita  ai  clienti
protetti di cui all'articolo 22, comma 2, a decorrere dal 1°  ottobre
2011 forniscono  agli  stessi  clienti  il  servizio  di  modulazione
stagionale e di punta stagionale e giornaliera adeguato alla garanzia
delle  forniture  di  gas  naturale  ai  clienti  protetti  ai  sensi
dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, ovvero, ove abbiano  installato
misuratori  multiorari  di  gas  naturale,  il   servizio   richiesto
direttamente dai clienti stessi. 
    3. I soggetti che  svolgono  l'attivita'  di  vendita  a  clienti
diversi  da  quelli   individuati   al   comma   2   devono   fornire
contestualmente agli stessi clienti la disponibilita' del servizio di
modulazione stagionale e di punta stagionale,  giornaliera  e  oraria
richiesta dai clienti stessi. 
    4. Per i clienti finali con consumo annuo superiore a 200.000 Smc
la misurazione del gas e' effettuata su base oraria a  decorrere  dal
1° luglio 2002. L'ARERA, con proprie deliberazioni,  puo'  prorogare,
su specifica istanza di imprese di trasporto o di  distribuzione,  il
suddetto termine temporale, e puo' estendere l'obbligo di misurazione
su base oraria ad altre tipologie di clienti. 
    5. I soggetti che effettuano la vendita di  gas  naturale  devono
disporre di capacita' di trasporto in uscita dalla rete di  trasporto
adeguata alle forniture  ai  propri  clienti  e  risorse  adeguate  a
garantirne il servizio di modulazione e il bilanciamento.».