Art. 16
Modifica all'articolo 19 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164
1. All'articolo 19 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,
dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente:
«7-bis. I gestori dei sistemi di distribuzione cooperano con i
gestori dei sistemi di trasporto per garantire la partecipazione
effettiva dei partecipanti al mercato collegati alla loro
infrastruttura nei mercati al dettaglio, all'ingrosso e di
bilanciamento nell'ambito del sistema di entrata-uscita cui
appartiene o e' collegato il sistema di distribuzione.».
Note all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'articolo 19 del citato
decreto legislativo n. 164 del 2000, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 19. (Norme per la tutela e lo sviluppo della
concorrenza). - 1. Alle imprese di gas naturale si
applicano le norme in materia di intese restrittive della
liberta' di concorrenza, di abuso di posizione dominante e
di operazioni di concentrazione di cui alla legge 10
ottobre 1990, n. 287.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2003 e fino al 31
dicembre 2010, nessuna impresa del gas puo' vendere,
direttamente o a mezzo di societa' controllate,
controllanti o controllate da una medesima controllante, ai
clienti finali piu' del 50% dei consumi nazionali di gas
naturale su base annuale.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2002 e fino al 31
dicembre 2010, nessuna impresa del gas puo' immettere gas
importato o prodotto in Italia, nella rete nazionale, al
fine della vendita in Italia, direttamente o a mezzo di
societa' controllate, controllanti o controllate da una
medesima controllante, per quantitativi superiori al 75%
dei consumi nazionali di gas naturale su base annuale. La
suddetta percentuale e' ridotta di due punti percentuali
per ciascun anno successivo al 2002 fino a raggiungere il
61%.
4. La percentuale di cui al comma 2 e' calcolata
sottraendo sia dalle quantita' vendute, sia dai consumi
nazionali al netto delle perdite, le quantita' di gas
autoconsumato direttamente dall'impresa o a mezzo di
societa' controllate, controllanti, o controllate da una
medesima controllante. La percentuale di cui al comma 3 e'
calcolata sottraendo sia dalle quantita' importate e
prodotte, sia dai consumi nazionali, le quantita' di gas
autoconsumato direttamente dall'impresa o a mezzo di
societa' controllate, controllanti, o controllate da una
medesima controllante.
5. I limiti di cui ai commi 2 e 3 si intendono
superati qualora la media delle percentuali effettivamente
conseguite da un'impresa, calcolata ogni anno con
riferimento al triennio precedente, risulti superiore alla
media delle percentuali consentite per il medesimo
triennio.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto le norme in materia di metanizzazione del
Mezzogiorno che riservino incentivi o contributi in
qualunque forma a favore della societa' ENI, o di societa'
da essa controllate o ad essa collegate, sono applicabili a
qualunque impresa del gas, avente sede nell'Unione europea,
operante nel settore del trasporto o della distribuzione di
gas naturale.
6-bis. Per l'ammissibilita' ai contributi di cui
all'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come
modificato dall'articolo 28 della legge 17 maggio 1999, n.
144, i soggetti titolari di una concessione per la
costruzione degli impianti e per la gestione del servizio
di distribuzione del gas sono tenuti a dare conferma ai
comuni dell'esecuzione della concessione stessa entro due
mesi dalla data di pubblicazione delle nuove tariffe di
distribuzione del gas determinate dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 23,
comma 2. Decorso tale termine, la concessione si intende
risolta e i comuni possono procedere ad una gara per
l'affidamento ad altro concessionario, fermi restando la
validita' delle domande di contributo presentate per
l'ottenimento dei benefici di cui alle leggi citate e
l'ammontare dei contributi eventualmente gia' determinati.
Nel caso di bacini di utenza non sono ammissibili rinunce
parziali da parte del concessionario. Il termine per la
presentazione delle domande di contributo e' prorogato al
30 giugno 200194 .
7. Nel caso di superamento dei limiti di cui ai commi
2 e 3, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato
adotta i provvedimenti di cui all'articolo 15 della legge
10 ottobre 1990, n. 287.
7-bis. I gestori dei sistemi di distribuzione
cooperano con i gestori dei sistemi di trasporto per
garantire la partecipazione effettiva dei partecipanti al
mercato collegati alla loro infrastruttura nei mercati al
dettaglio, all'ingrosso e di bilanciamento nell'ambito del
sistema di entrata-uscita cui appartiene o e' collegato il
sistema di distribuzione.».