Art. 16 
 
Modifica all'articolo 19 del decreto legislativo 23 maggio  2000,  n.
                                 164 
 
  1. All'articolo 19 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.  164,
dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente: 
    «7-bis. I gestori dei sistemi di distribuzione  cooperano  con  i
gestori dei sistemi di  trasporto  per  garantire  la  partecipazione
effettiva  dei  partecipanti   al   mercato   collegati   alla   loro
infrastruttura  nei  mercati  al   dettaglio,   all'ingrosso   e   di
bilanciamento  nell'ambito  del   sistema   di   entrata-uscita   cui
appartiene o e' collegato il sistema di distribuzione.». 
 
          Note all'art. 16: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  19  del  citato
          decreto legislativo n. 164 del 2000,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 19. (Norme per la tutela e  lo  sviluppo  della
          concorrenza).  -  1.  Alle  imprese  di  gas  naturale   si
          applicano le norme in materia di intese  restrittive  della
          liberta' di concorrenza, di abuso di posizione dominante  e
          di operazioni  di  concentrazione  di  cui  alla  legge  10
          ottobre 1990, n. 287. 
                2. A decorrere dal 1°  gennaio  2003  e  fino  al  31
          dicembre  2010,  nessuna  impresa  del  gas  puo'  vendere,
          direttamente   o   a   mezzo   di   societa'   controllate,
          controllanti o controllate da una medesima controllante, ai
          clienti finali piu' del 50% dei consumi  nazionali  di  gas
          naturale su base annuale. 
                3. A decorrere dal 1°  gennaio  2002  e  fino  al  31
          dicembre 2010, nessuna impresa del gas puo'  immettere  gas
          importato o prodotto in Italia, nella  rete  nazionale,  al
          fine della vendita in Italia, direttamente  o  a  mezzo  di
          societa' controllate, controllanti  o  controllate  da  una
          medesima controllante, per quantitativi  superiori  al  75%
          dei consumi nazionali di gas naturale su base  annuale.  La
          suddetta percentuale e' ridotta di  due  punti  percentuali
          per ciascun anno successivo al 2002 fino a  raggiungere  il
          61%. 
                4. La percentuale di cui  al  comma  2  e'  calcolata
          sottraendo sia dalle quantita'  vendute,  sia  dai  consumi
          nazionali al netto  delle  perdite,  le  quantita'  di  gas
          autoconsumato  direttamente  dall'impresa  o  a  mezzo   di
          societa' controllate, controllanti, o  controllate  da  una
          medesima controllante. La percentuale di cui al comma 3  e'
          calcolata  sottraendo  sia  dalle  quantita'  importate   e
          prodotte, sia dai consumi nazionali, le  quantita'  di  gas
          autoconsumato  direttamente  dall'impresa  o  a  mezzo   di
          societa' controllate, controllanti, o  controllate  da  una
          medesima controllante. 
                5. I limiti di cui  ai  commi  2  e  3  si  intendono
          superati qualora la media delle percentuali  effettivamente
          conseguite  da  un'impresa,   calcolata   ogni   anno   con
          riferimento al triennio precedente, risulti superiore  alla
          media  delle  percentuali  consentite   per   il   medesimo
          triennio. 
                6. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto le norme in materia di metanizzazione  del
          Mezzogiorno  che  riservino  incentivi  o   contributi   in
          qualunque forma a favore della societa' ENI, o di  societa'
          da essa controllate o ad essa collegate, sono applicabili a
          qualunque impresa del gas, avente sede nell'Unione europea,
          operante nel settore del trasporto o della distribuzione di
          gas naturale. 
                6-bis. Per  l'ammissibilita'  ai  contributi  di  cui
          all'articolo 9 della legge 7  agosto  1997,  n.  266,  come
          modificato dall'articolo 28 della legge 17 maggio 1999,  n.
          144,  i  soggetti  titolari  di  una  concessione  per   la
          costruzione degli impianti e per la gestione  del  servizio
          di distribuzione del gas sono tenuti  a  dare  conferma  ai
          comuni dell'esecuzione della concessione stessa  entro  due
          mesi dalla data di pubblicazione  delle  nuove  tariffe  di
          distribuzione  del  gas  determinate   dall'Autorita'   per
          l'energia elettrica e il gas  ai  sensi  dell'articolo  23,
          comma 2. Decorso tale termine, la  concessione  si  intende
          risolta e i  comuni  possono  procedere  ad  una  gara  per
          l'affidamento ad altro concessionario,  fermi  restando  la
          validita'  delle  domande  di  contributo  presentate   per
          l'ottenimento dei benefici  di  cui  alle  leggi  citate  e
          l'ammontare dei contributi eventualmente gia'  determinati.
          Nel caso di bacini di utenza non sono  ammissibili  rinunce
          parziali da parte del concessionario.  Il  termine  per  la
          presentazione delle domande di contributo e'  prorogato  al
          30 giugno 200194 . 
                7. Nel caso di superamento dei limiti di cui ai commi
          2 e 3, l'Autorita' garante della concorrenza e del  mercato
          adotta i provvedimenti di cui all'articolo 15  della  legge
          10 ottobre 1990, n. 287. 
                7-bis.  I  gestori  dei  sistemi   di   distribuzione
          cooperano con  i  gestori  dei  sistemi  di  trasporto  per
          garantire la partecipazione effettiva dei  partecipanti  al
          mercato collegati alla loro infrastruttura nei  mercati  al
          dettaglio, all'ingrosso e di bilanciamento nell'ambito  del
          sistema di entrata-uscita cui appartiene o e' collegato  il
          sistema di distribuzione.».