Art. 17
Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164
1. All'articolo 20, comma 5-bis, del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Se il
gestore del sistema di trasporto, stoccaggio del gas naturale o di
GNL, o il proprietario del sistema di trasporto e' parte di
un'impresa verticalmente integrata, esso non divulga, in particolare,
alcuna informazione commercialmente sensibile alle altre parti
dell'impresa verticalmente integrata diverse dai gestori dei sistemi
di trasporto, dai gestori dei sistemi di distribuzione o dai gestori
delle reti dell'idrogeno, salvo che cio' risulti necessario per
effettuare un'operazione commerciale. Al fine di garantire la piena
osservanza delle norme sulla separazione delle informazioni, lo Stato
membro assicura che il proprietario del sistema di trasporto,
compreso, nel caso del gestore di un sistema combinato, il gestore
del sistema di distribuzione, e le restanti parti dell'impresa che
non siano gestori dei sistemi di trasporto o di distribuzione ne'
gestori delle reti dell'idrogeno non utilizzino servizi comuni, quali
servizi legali comuni, ad eccezione delle funzioni meramente
amministrative o dei servizi informatici.».
Note all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'articolo 20 del citato
decreto legislativo n. 164 del 2000, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 20. (Obblighi di informazione delle imprese del
gas). - 1. E' fatto obbligo alle imprese che svolgono
attivita' di trasporto e dispacciamento di gas naturale,
alle imprese che gestiscono impianti di liquefazione o
rigassificazione di GNL, e alle imprese di distribuzione e
di stoccaggio di gas naturale di fornire alle altre imprese
esercenti le stesse attivita' informazioni sufficienti per
garantire che le relative attivita' avvengano in modo
compatibile con il funzionamento sicuro ed efficiente del
sistema del gas.
2. Il contenuto minimo di informazioni di cui al
comma 1 e' stabilito con delibera dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas da emanare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Fatti salvi i poteri di indagine dell'Autorita'
garante per la concorrenza e del mercato e dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas e gli altri obblighi di
divulgazione delle informazioni, le imprese di cui al comma
1 mantengono il segreto sulle informazioni commercialmente
sensibili acquisite da altre imprese nel corso dello
svolgimento delle loro attivita'.
4. Le imprese di cui al comma 1 non possono
utilizzare a proprio vantaggio le informazioni
commercialmente sensibili acquisite nel corso delle loro
attivita' nell'ambito della vendita o dell'acquisto di gas
naturale, anche da parte di imprese controllate,
controllanti o collegate.
5. Le imprese di cui al comma 1 non operano
discriminazioni tra gli utenti del sistema o categorie di
utenti del sistema, in particolare a favore di imprese loro
collegate.
5-bis. Le imprese di cui al comma 1 impediscono che
le informazioni concernenti le proprie attivita', che
potrebbero essere commercialmente vantaggiose, siano
divulgate in modo discriminatorio. In particolare, le
informazioni commercialmente sensibili non sono divulgate
ad altre parti dell'impresa salvo risulti necessario per
effettuare una operazione commerciale. Il proprietario di
una impresa di trasporto e la restante parte dell'impresa
non devono utilizzare servizi comuni, quali servizi legali
comuni, ad eccezione delle funzioni meramente
amministrative o dei servizi informatici. Se il gestore del
sistema di trasporto, stoccaggio del gas naturale o di GNL,
o il proprietario del sistema di trasporto e' parte di
un'impresa verticalmente integrata, esso non divulga, in
particolare, alcuna informazione commercialmente sensibile
alle altre parti dell'impresa verticalmente integrata
diverse dai gestori dei sistemi di trasporto, dai gestori
dei sistemi di distribuzione o dai gestori delle reti
dell'idrogeno, salvo che cio' risulti necessario per
effettuare un'operazione commerciale. Al fine di garantire
la piena osservanza delle norme sulla separazione delle
informazioni, lo Stato membro assicura che il proprietario
del sistema di trasporto, compreso, nel caso del gestore di
un sistema combinato, il gestore del sistema di
distribuzione, e le restanti parti dell'impresa che non
siano gestori dei sistemi di trasporto o di distribuzione
ne' gestori delle reti dell'idrogeno non utilizzino servizi
comuni, quali servizi legali comuni, ad eccezione delle
funzioni meramente amministrative o dei servizi
informatici.
5-ter. Nel corso di operazioni di compravendita da
parte di imprese collegate, alle imprese di cui al comma 1
e' fatto divieto di abuso delle informazioni
commercialmente sensibili acquisite da terzi nel negoziare
o fornire l'accesso ai sistemi e agli impianti gestiti
dalle stesse imprese.».