Art. 17 
 
Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 23 maggio 2000,  n.
                                 164 
 
  1. All'articolo 20, comma 5-bis, del decreto legislativo 23  maggio
2000, n. 164, sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:  «Se  il
gestore del sistema di trasporto, stoccaggio del gas  naturale  o  di
GNL,  o  il  proprietario  del  sistema  di  trasporto  e'  parte  di
un'impresa verticalmente integrata, esso non divulga, in particolare,
alcuna  informazione  commercialmente  sensibile  alle  altre   parti
dell'impresa verticalmente integrata diverse dai gestori dei  sistemi
di trasporto, dai gestori dei sistemi di distribuzione o dai  gestori
delle reti dell'idrogeno,  salvo  che  cio'  risulti  necessario  per
effettuare un'operazione commerciale. Al fine di garantire  la  piena
osservanza delle norme sulla separazione delle informazioni, lo Stato
membro  assicura  che  il  proprietario  del  sistema  di  trasporto,
compreso, nel caso del gestore di un sistema  combinato,  il  gestore
del sistema di distribuzione, e le restanti  parti  dell'impresa  che
non siano gestori dei sistemi di trasporto  o  di  distribuzione  ne'
gestori delle reti dell'idrogeno non utilizzino servizi comuni, quali
servizi  legali  comuni,  ad  eccezione  delle   funzioni   meramente
amministrative o dei servizi informatici.». 
 
          Note all'art. 17: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  20  del  citato
          decreto legislativo n. 164 del 2000,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 20. (Obblighi di informazione delle imprese del
          gas). - 1. E'  fatto  obbligo  alle  imprese  che  svolgono
          attivita' di trasporto e dispacciamento  di  gas  naturale,
          alle imprese che  gestiscono  impianti  di  liquefazione  o
          rigassificazione di GNL, e alle imprese di distribuzione  e
          di stoccaggio di gas naturale di fornire alle altre imprese
          esercenti le stesse attivita' informazioni sufficienti  per
          garantire che  le  relative  attivita'  avvengano  in  modo
          compatibile con il funzionamento sicuro ed  efficiente  del
          sistema del gas. 
                2. Il contenuto minimo  di  informazioni  di  cui  al
          comma  1  e'  stabilito  con  delibera  dell'Autorita'  per
          l'energia elettrica e il gas  da  emanare  entro  sei  mesi
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
                3. Fatti salvi i poteri  di  indagine  dell'Autorita'
          garante per la concorrenza e del mercato  e  dell'Autorita'
          per l'energia elettrica e il gas e gli  altri  obblighi  di
          divulgazione delle informazioni, le imprese di cui al comma
          1 mantengono il segreto sulle informazioni  commercialmente
          sensibili  acquisite  da  altre  imprese  nel  corso  dello
          svolgimento delle loro attivita'. 
                4.  Le  imprese  di  cui  al  comma  1  non   possono
          utilizzare   a   proprio    vantaggio    le    informazioni
          commercialmente sensibili acquisite nel  corso  delle  loro
          attivita' nell'ambito della vendita o dell'acquisto di  gas
          naturale,  anche   da   parte   di   imprese   controllate,
          controllanti o collegate. 
                5.  Le  imprese  di  cui  al  comma  1  non   operano
          discriminazioni tra gli utenti del sistema o  categorie  di
          utenti del sistema, in particolare a favore di imprese loro
          collegate. 
                5-bis. Le imprese di cui al comma 1  impediscono  che
          le  informazioni  concernenti  le  proprie  attivita',  che
          potrebbero  essere   commercialmente   vantaggiose,   siano
          divulgate  in  modo  discriminatorio.  In  particolare,  le
          informazioni commercialmente sensibili non  sono  divulgate
          ad altre parti dell'impresa salvo  risulti  necessario  per
          effettuare una operazione commerciale. Il  proprietario  di
          una impresa di trasporto e la restante  parte  dell'impresa
          non devono utilizzare servizi comuni, quali servizi  legali
          comuni,   ad    eccezione    delle    funzioni    meramente
          amministrative o dei servizi informatici. Se il gestore del
          sistema di trasporto, stoccaggio del gas naturale o di GNL,
          o il proprietario del sistema  di  trasporto  e'  parte  di
          un'impresa verticalmente integrata, esso  non  divulga,  in
          particolare, alcuna informazione commercialmente  sensibile
          alle  altre  parti  dell'impresa  verticalmente   integrata
          diverse dai gestori dei sistemi di trasporto,  dai  gestori
          dei sistemi di  distribuzione  o  dai  gestori  delle  reti
          dell'idrogeno,  salvo  che  cio'  risulti  necessario   per
          effettuare un'operazione commerciale. Al fine di  garantire
          la piena osservanza delle  norme  sulla  separazione  delle
          informazioni, lo Stato membro assicura che il  proprietario
          del sistema di trasporto, compreso, nel caso del gestore di
          un  sistema  combinato,   il   gestore   del   sistema   di
          distribuzione, e le restanti  parti  dell'impresa  che  non
          siano gestori dei sistemi di trasporto o  di  distribuzione
          ne' gestori delle reti dell'idrogeno non utilizzino servizi
          comuni, quali servizi legali  comuni,  ad  eccezione  delle
          funzioni   meramente   amministrative   o    dei    servizi
          informatici. 
                5-ter. Nel corso di operazioni  di  compravendita  da
          parte di imprese collegate, alle imprese di cui al comma  1
          e'   fatto   divieto   di    abuso    delle    informazioni
          commercialmente sensibili acquisite da terzi nel  negoziare
          o fornire l'accesso ai  sistemi  e  agli  impianti  gestiti
          dalle stesse imprese.».