Art. 18 
 
Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000,  n.
                                 164 
 
  1. All'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.  164,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) i commi 1 e 3 sono abrogati; 
    b) al comma 4, la lettera a) e' abrogata; 
    c) al comma 6, dopo le parole: «di cui dispongono» sono  aggiunte
le seguenti: «gli strumenti  di  confronto,  le  misure  di  sostegno
disponibili, ivi comprese quelle destinate ai clienti  vulnerabili  e
in poverta' energetica»; 
    d) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
      «7. Con decreto del Ministro dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica, su proposta dell'ARERA, sono individuati i criteri  e  le
modalita' per la fornitura, da parte di esercenti  selezionati  dalla
societa' Acquirente unico S.p.A. all'esito di  procedure  a  evidenza
pubblica, di gas naturale nell'ambito del servizio di ultima istanza,
a condizioni che incentivino la ricerca di  un  nuovo  fornitore  sul
mercato, per i  clienti  di  cui  al  comma  2,  nonche'  nelle  aree
geografiche nelle quali  non  si  e'  ancora  sviluppato  un  mercato
concorrenziale nell'offerta di gas naturale.»; 
    e) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti: 
      «7-bis. I clienti finali trasferiti a un  fornitore  di  ultima
istanza conservano  tutti  i  diritti  riconosciuti  in  qualita'  di
clienti finali. I fornitori comunicano  ai  clienti,  a  mezzo  posta
elettronica certificata o, in  mancanza,  a  mezzo  raccomandata  con
avviso di ricevimento, i termini e  le  condizioni  del  servizio  di
ultima istanza  e  garantiscono  loro  la  continuita'  del  servizio
medesimo per il periodo necessario alla scelta di un nuovo  fornitore
e per almeno sei mesi. 
      7-ter. L'ARERA assicura,  nell'ambito  della  disciplina  della
gestione della morosita' dei clienti finali, la  tutela  dei  clienti
vulnerabili e in condizioni di poverta'  energetica  dal  rischio  di
interruzione della fornitura.». 
 
          Note all'art. 18: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  22  del  citato
          decreto legislativo n. 164 del 2000,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 22. (Obblighi relativi al servizio  pubblico  e
          tutela dei consumatori). - 1. (abrogato) 
                2.  Sono  considerati  clienti  protetti  i   clienti
          domestici, le utenze  relative  ad  attivita'  di  servizio
          pubblico, tra cui ospedali,  case  di  cura  e  di  riposo,
          carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private  che
          svolgono un'attivita' riconosciuta di assistenza nonche'  i
          clienti civili e non civili con  consumo  non  superiore  a
          50.000  metri  cubi  annui.  Per  essi  vige  l'obbligo  di
          assicurare, col piu' alto livello di  sicurezza  possibile,
          le forniture di gas naturale anche in momenti critici o  in
          situazioni di emergenza del sistema del gas naturale. 
                2-bis. Sono clienti vulnerabili i clienti civili: 
                  a) che  si  trovano  in  condizioni  economicamente
          svantaggiate ai sensi  dell'articolo  1,  comma  75,  della
          legge 4 agosto 2017, n. 124; 
                  b) che rientrano tra i soggetti con disabilita'  ai
          sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
                  c) le cui utenze sono ubicate  nelle  isole  minori
          non interconnesse; 
                  d)  le  cui  utenze  sono  ubicate   in   strutture
          abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi; 
                  e) di eta' superiore ai 75 anni. 
                2-bis.1. A decorrere dal 10 gennaio 2024, i fornitori
          e gli esercenti il servizio di fornitura di ultima  istanza
          sono tenuti a offrire ai  clienti  vulnerabili  di  cui  al
          comma 2-bis la fornitura di gas naturale a  un  prezzo  che
          rifletta  il  costo  effettivo  di  approvvigionamento  nel
          mercato all'ingrosso, i costi efficienti  del  servizio  di
          commercializzazione  e  le  condizioni  contrattuali  e  di
          qualita' del servizio, cosi' come  definiti  dall'Autorita'
          di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con uno
          o piu' provvedimenti e periodicamente  aggiornati.  L'ARERA
          definisce  altresi'  le  specifiche  misure  perequative  a
          favore degli esercenti il servizio di fornitura  di  ultima
          istanza. 
                2-ter. Sono considerati "clienti protetti nel  quadro
          della  solidarieta'"  ai   sensi   del   regolamento   (UE)
          2017/1938, i clienti civili che sono connessi ad  una  rete
          di  distribuzione  del  gas,  inclusi  i  servizi   sociali
          essenziali diversi dai servizi di istruzione e di  pubblica
          amministrazione e gli  impianti  di  teleriscaldamento  che
          servono clienti civili o servizi sociali essenziali diversi
          dai servizi di istruzione e di pubblica amministrazione. 
                3. (abrogato) 
                4. L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
          provvede affinche': 
                  a) (abrogata); 
                  b) i clienti ricevano tutti i  pertinenti  dati  di
          consumo e  a  tal  fine  siano  obbligate  le  societa'  di
          distribuzione a rendere disponibili i dati di  consumo  dei
          clienti alle societa' di vendita, garantendo la qualita'  e
          la tempestivita' dell'informazione fornita; 
                  c) qualora un cliente finale connesso alla rete  di
          distribuzione si trovi senza un fornitore di gas naturale e
          non sussistano i requisiti per l'attivazione del  fornitore
          di   ultima    istanza,    l'impresa    di    distribuzione
          territorialmente  competente  garantisca  il  bilanciamento
          della propria rete in relazione  al  prelievo  presso  tale
          punto per il periodo  in  cui  non  sia  possibile  la  sua
          disalimentazione fisica,  secondo  modalita'  e  condizioni
          definite dall'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas
          che deve altresi' garantire  all'impresa  di  distribuzione
          una  adeguata  remunerazione  dell'attivita'  svolta  e  la
          copertura dei costi sostenuti. 
                5. Allo scopo di promuovere  l'efficienza  energetica
          l'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas  stabilisce
          criteri in  base  ai  quali  le  imprese  di  gas  naturale
          ottimizzino l'utilizzo del  gas  naturale,  anche  fornendo
          servizi  di  gestione  dell'energia,  sviluppando   formule
          tariffarie innovative, introducendo sistemi di  misurazione
          intelligenti o, se del caso, reti intelligenti. 
                6. L'Autorita' per  l'energia  elettrica  e  il  gas,
          anche  avvalendosi  dell'Acquirente  unico  Spa,  ai  sensi
          dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 luglio  2009,  n.
          99, provvede affinche' siano istituiti sportelli  unici  al
          fine  di  mettere  a  disposizione  dei  clienti  tutte  le
          informazioni necessarie  concernenti  i  loro  diritti,  la
          normativa in vigore e le  modalita'  di  risoluzione  delle
          controversie di cui dispongono gli strumenti di  confronto,
          le misure di  sostegno  disponibili,  ivi  comprese  quelle
          destinate ai clienti vulnerabili e in poverta' energetica. 
                7. Con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          sicurezza  energetica,   su   proposta   dell'ARERA,   sono
          individuati i criteri e le modalita' per la  fornitura,  da
          parte di esercenti selezionati  dalla  societa'  Acquirente
          unico S.p.A. all'esito di procedure a evidenza pubblica, di
          gas naturale nell'ambito del servizio di ultima istanza,  a
          condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo fornitore
          sul mercato, per i clienti di cui al comma 2, nonche' nelle
          aree geografiche nelle quali non si e' ancora sviluppato un
          mercato concorrenziale nell'offerta di gas naturale; 
                7-bis. I clienti finali trasferiti a un fornitore  di
          ultima istanza conservano tutti i diritti  riconosciuti  in
          qualita' di  clienti  finali.  I  fornitori  comunicano  ai
          clienti,  a  mezzo  posta  elettronica  certificata  o,  in
          mancanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, i
          termini e le condizioni del servizio di  ultima  istanza  e
          garantiscono loro la continuita' del servizio medesimo  per
          il periodo necessario alla scelta di un nuovo  fornitore  e
          per almeno sei mesi. 
                7-ter. L'ARERA assicura, nell'ambito della disciplina
          della gestione  della  morosita'  dei  clienti  finali,  la
          tutela dei clienti vulnerabili e in condizioni di  poverta'
          energetica dal rischio di interruzione della fornitura.».