Art. 18
Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164
1. All'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 3 sono abrogati;
b) al comma 4, la lettera a) e' abrogata;
c) al comma 6, dopo le parole: «di cui dispongono» sono aggiunte
le seguenti: «gli strumenti di confronto, le misure di sostegno
disponibili, ivi comprese quelle destinate ai clienti vulnerabili e
in poverta' energetica»;
d) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica, su proposta dell'ARERA, sono individuati i criteri e le
modalita' per la fornitura, da parte di esercenti selezionati dalla
societa' Acquirente unico S.p.A. all'esito di procedure a evidenza
pubblica, di gas naturale nell'ambito del servizio di ultima istanza,
a condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo fornitore sul
mercato, per i clienti di cui al comma 2, nonche' nelle aree
geografiche nelle quali non si e' ancora sviluppato un mercato
concorrenziale nell'offerta di gas naturale.»;
e) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. I clienti finali trasferiti a un fornitore di ultima
istanza conservano tutti i diritti riconosciuti in qualita' di
clienti finali. I fornitori comunicano ai clienti, a mezzo posta
elettronica certificata o, in mancanza, a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, i termini e le condizioni del servizio di
ultima istanza e garantiscono loro la continuita' del servizio
medesimo per il periodo necessario alla scelta di un nuovo fornitore
e per almeno sei mesi.
7-ter. L'ARERA assicura, nell'ambito della disciplina della
gestione della morosita' dei clienti finali, la tutela dei clienti
vulnerabili e in condizioni di poverta' energetica dal rischio di
interruzione della fornitura.».
Note all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'articolo 22 del citato
decreto legislativo n. 164 del 2000, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 22. (Obblighi relativi al servizio pubblico e
tutela dei consumatori). - 1. (abrogato)
2. Sono considerati clienti protetti i clienti
domestici, le utenze relative ad attivita' di servizio
pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo,
carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private che
svolgono un'attivita' riconosciuta di assistenza nonche' i
clienti civili e non civili con consumo non superiore a
50.000 metri cubi annui. Per essi vige l'obbligo di
assicurare, col piu' alto livello di sicurezza possibile,
le forniture di gas naturale anche in momenti critici o in
situazioni di emergenza del sistema del gas naturale.
2-bis. Sono clienti vulnerabili i clienti civili:
a) che si trovano in condizioni economicamente
svantaggiate ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della
legge 4 agosto 2017, n. 124;
b) che rientrano tra i soggetti con disabilita' ai
sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) le cui utenze sono ubicate nelle isole minori
non interconnesse;
d) le cui utenze sono ubicate in strutture
abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
e) di eta' superiore ai 75 anni.
2-bis.1. A decorrere dal 10 gennaio 2024, i fornitori
e gli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza
sono tenuti a offrire ai clienti vulnerabili di cui al
comma 2-bis la fornitura di gas naturale a un prezzo che
rifletta il costo effettivo di approvvigionamento nel
mercato all'ingrosso, i costi efficienti del servizio di
commercializzazione e le condizioni contrattuali e di
qualita' del servizio, cosi' come definiti dall'Autorita'
di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con uno
o piu' provvedimenti e periodicamente aggiornati. L'ARERA
definisce altresi' le specifiche misure perequative a
favore degli esercenti il servizio di fornitura di ultima
istanza.
2-ter. Sono considerati "clienti protetti nel quadro
della solidarieta'" ai sensi del regolamento (UE)
2017/1938, i clienti civili che sono connessi ad una rete
di distribuzione del gas, inclusi i servizi sociali
essenziali diversi dai servizi di istruzione e di pubblica
amministrazione e gli impianti di teleriscaldamento che
servono clienti civili o servizi sociali essenziali diversi
dai servizi di istruzione e di pubblica amministrazione.
3. (abrogato)
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
provvede affinche':
a) (abrogata);
b) i clienti ricevano tutti i pertinenti dati di
consumo e a tal fine siano obbligate le societa' di
distribuzione a rendere disponibili i dati di consumo dei
clienti alle societa' di vendita, garantendo la qualita' e
la tempestivita' dell'informazione fornita;
c) qualora un cliente finale connesso alla rete di
distribuzione si trovi senza un fornitore di gas naturale e
non sussistano i requisiti per l'attivazione del fornitore
di ultima istanza, l'impresa di distribuzione
territorialmente competente garantisca il bilanciamento
della propria rete in relazione al prelievo presso tale
punto per il periodo in cui non sia possibile la sua
disalimentazione fisica, secondo modalita' e condizioni
definite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
che deve altresi' garantire all'impresa di distribuzione
una adeguata remunerazione dell'attivita' svolta e la
copertura dei costi sostenuti.
5. Allo scopo di promuovere l'efficienza energetica
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas stabilisce
criteri in base ai quali le imprese di gas naturale
ottimizzino l'utilizzo del gas naturale, anche fornendo
servizi di gestione dell'energia, sviluppando formule
tariffarie innovative, introducendo sistemi di misurazione
intelligenti o, se del caso, reti intelligenti.
6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
anche avvalendosi dell'Acquirente unico Spa, ai sensi
dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n.
99, provvede affinche' siano istituiti sportelli unici al
fine di mettere a disposizione dei clienti tutte le
informazioni necessarie concernenti i loro diritti, la
normativa in vigore e le modalita' di risoluzione delle
controversie di cui dispongono gli strumenti di confronto,
le misure di sostegno disponibili, ivi comprese quelle
destinate ai clienti vulnerabili e in poverta' energetica.
7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, su proposta dell'ARERA, sono
individuati i criteri e le modalita' per la fornitura, da
parte di esercenti selezionati dalla societa' Acquirente
unico S.p.A. all'esito di procedure a evidenza pubblica, di
gas naturale nell'ambito del servizio di ultima istanza, a
condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo fornitore
sul mercato, per i clienti di cui al comma 2, nonche' nelle
aree geografiche nelle quali non si e' ancora sviluppato un
mercato concorrenziale nell'offerta di gas naturale;
7-bis. I clienti finali trasferiti a un fornitore di
ultima istanza conservano tutti i diritti riconosciuti in
qualita' di clienti finali. I fornitori comunicano ai
clienti, a mezzo posta elettronica certificata o, in
mancanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, i
termini e le condizioni del servizio di ultima istanza e
garantiscono loro la continuita' del servizio medesimo per
il periodo necessario alla scelta di un nuovo fornitore e
per almeno sei mesi.
7-ter. L'ARERA assicura, nell'ambito della disciplina
della gestione della morosita' dei clienti finali, la
tutela dei clienti vulnerabili e in condizioni di poverta'
energetica dal rischio di interruzione della fornitura.».