Art. 19
Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164
1. All'articolo 24 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I
gestori dei sistemi di trasporto o i gestori dei sistemi di
distribuzione che rifiutano l'accesso o la connessione al sistema del
gas naturale per mancanza di capacita' o di connessione sono tenuti
ad apportare i miglioramenti del caso, ove economicamente
giustificabile o qualora un cliente potenziale sia disposto a
sostenerne il costo.»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Per il gas rinnovabile e il gas a basse emissioni di
carbonio l'accesso al sistema puo' essere rifiutato solo fatti salvi
gli articoli 20 e 36 del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024.»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il rifiuto e l'eventuale disconnessione sono manifestati
con dichiarazione motivata ed e' comunicato immediatamente all'ARERA
e all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, nonche' al
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»;
d) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«L'ARERA provvede affinche' i gestori dei sistemi di trasporto e i
gestori dei sistemi di distribuzione siano autorizzati a rifiutare
l'accesso o la connessione degli utenti alla rete del gas naturale, o
a interrompere la fornitura, specie per garantire il rispetto
dell'attuazione dell'obiettivo della neutralita' climatica di cui
all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, a condizione
che:
a) il piano di sviluppo della rete istituito a norma
dell'articolo 55 della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 preveda la dismissione
del sistema di trasporto o di parti pertinenti dello stesso;
b) la stessa ARERA abbia approvato il piano di dismissione
della rete a norma dell'articolo 57, paragrafo 3 della direttiva (UE)
2024/1788;
c) il pertinente gestore della rete di distribuzione, esentato
dall'obbligo di presentare un piano di dismissione della rete, a
norma dell'articolo 57, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2024/1788,
abbia informato l'ARERA della dismissione della rete di distribuzione
o di parti pertinenti della stessa. Nei casi indicati al periodo
precedente, con delibera dell'ARERA sono indicate le modalita' per il
rifiuto dell'accesso o della connessione, o per la disconnessione,
basato su criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori, tenuto
conto degli interessi in causa, dei requisiti esistenti volti alla
riduzione o all'abbandono del consumo di gas di origine fossile e dei
pertinenti piani locali di riscaldamento e raffrescamento stabiliti a
norma dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2023/1791
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023. Sono
altresi' adottate le misure adeguate per proteggere gli utenti della
rete, a norma dell'articolo 13 della direttiva (UE) 2024/1788
allorche' autorizzano la disconnessione.».
Note all'art. 19:
- Si riporta il testo dell'articolo 24 del citato
decreto legislativo n. 164 del 2000, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 24. (Disciplina dei casi di rifiuto di accesso
per mancanza di capacita', per obblighi di servizio
pubblico o per gravi difficolta' economiche dovute a
contratti "take or pay"). - 1. Le imprese di gas naturale
hanno l'obbligo di permettere l'accesso al sistema a coloro
che ne facciano richiesta nel rispetto delle condizioni
tecniche di accesso e di interconnessione di cui al
presente decreto.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1 le imprese
di gas naturale possono rifiutare l'accesso al sistema del
gas alle altre imprese o ai clienti idonei che ne facciano
richiesta solo nel caso in cui esse non dispongano della
capacita' necessaria, o nel caso in cui l'accesso al
sistema impedirebbe loro di svolgere gli obblighi di
servizio pubblico cui sono soggette, ovvero nel caso in cui
dall'accesso derivino gravi difficolta' economiche e
finanziarie ad imprese del gas naturale operanti nel
sistema, in relazione a contratti di tipo "take or pay"
sottoscritti prima dell'entrata in vigore della direttiva
98/30/CE. I gestori dei sistemi di trasporto o i gestori
dei sistemi di distribuzione che rifiutano l'accesso o la
connessione al sistema del gas naturale per mancanza di
capacita' o di connessione sono tenuti ad apportare i
miglioramenti del caso, ove economicamente giustificabile o
qualora un cliente potenziale sia disposto a sostenerne il
costo.
2-bis. Per il gas rinnovabile e il gas a basse
emissioni di carbonio l'accesso al sistema puo' essere
rifiutato solo fatti salvi gli articoli 20 e 36 del
regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 giugno 2024.
3. Il rifiuto e l'eventuale disconnessione sono
manifestati con dichiarazione motivata ed e' comunicato
immediatamente all'ARERA e all'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato, nonche' al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica.
4. In nessun caso puo' essere rifiutato l'accesso
alle imprese relativamente al gas naturale prodotto nel
territorio nazionale, nel mare territoriale e nella
piattaforma continentale italiana.
5. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con
delibera da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, fissa i criteri atti a
garantire a tutti gli utenti della rete la liberta' di
accesso a parita' di condizioni, la massima imparzialita' e
la neutralita' del trasporto e del dispacciamento e
dell'utilizzo dei terminali di GNL in condizioni di normale
esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le
attivita' di trasporto e dispacciamento del gas e che
detengono terminali di GNL. Entro tre mesi dalla
pubblicazione della citata delibera i soggetti di cui al
comma 1 adottano il proprio codice di rete, che e'
trasmesso all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
che ne verifica la conformita' ai suddetti criteri.
Trascorsi tre mesi dalla trasmissione senza comunicazioni
da parte dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
il codice di rete si intende conforme. L'ARERA provvede
affinche' i gestori dei sistemi di trasporto e i gestori
dei sistemi di distribuzione siano autorizzati a rifiutare
l'accesso o la connessione degli utenti alla rete del gas
naturale, o a interrompere la fornitura, specie per
garantire il rispetto dell'attuazione dell'obiettivo della
neutralita' climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1,
del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 giugno 2021, a condizione che:
a) il piano di sviluppo della rete istituito a
norma dell'articolo 55 della direttiva (UE) 2024/1788 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024
preveda la dismissione del sistema di trasporto o di parti
pertinenti dello stesso;
b) la stessa ARERA abbia approvato il piano di
dismissione della rete a norma dell'articolo 57, paragrafo
3 della direttiva (UE) 2024/1788;
c) il pertinente gestore della rete di
distribuzione, esentato dall'obbligo di presentare un piano
di dismissione della rete, a norma dell'articolo 57,
paragrafo 5, della direttiva (UE) 2024/1788, abbia
informato l'ARERA della dismissione della rete di
distribuzione o di parti pertinenti della stessa. Nei casi
indicati al periodo precedente, con delibera dell'ARERA
sono indicate le modalita' per il rifiuto dell'accesso o
della connessione, o per la disconnessione, basato su
criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori, tenuto
conto degli interessi in causa, dei requisiti esistenti
volti alla riduzione o all'abbandono del consumo di gas di
origine fossile e dei pertinenti piani locali di
riscaldamento e raffrescamento stabiliti a norma
dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva (UE)
2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
settembre 2023. Sono altresi' adottate le misure adeguate
per proteggere gli utenti della rete, a norma dell'articolo
13 della direttiva (UE) 2024/1788 allorche' autorizzano la
disconnessione.».