Art. 19 
 
Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 23 maggio 2000,  n.
                                 164 
 
  1. All'articolo 24 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.  164,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2 e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «I
gestori  dei  sistemi  di  trasporto  o  i  gestori  dei  sistemi  di
distribuzione che rifiutano l'accesso o la connessione al sistema del
gas naturale per mancanza di capacita' o di connessione  sono  tenuti
ad  apportare  i   miglioramenti   del   caso,   ove   economicamente
giustificabile  o  qualora  un  cliente  potenziale  sia  disposto  a
sostenerne il costo.»; 
    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis. Per il gas rinnovabile e il gas a  basse  emissioni  di
carbonio l'accesso al sistema puo' essere rifiutato solo fatti  salvi
gli articoli 20 e 36 del regolamento (UE)  2024/1789  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024.»; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. Il rifiuto e l'eventuale  disconnessione  sono  manifestati
con dichiarazione motivata ed e' comunicato immediatamente  all'ARERA
e all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,  nonche'  al
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»; 
    d) al comma  5  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:
«L'ARERA provvede affinche' i gestori dei sistemi di  trasporto  e  i
gestori dei sistemi di distribuzione siano  autorizzati  a  rifiutare
l'accesso o la connessione degli utenti alla rete del gas naturale, o
a  interrompere  la  fornitura,  specie  per  garantire  il  rispetto
dell'attuazione dell'obiettivo della  neutralita'  climatica  di  cui
all'articolo 2, paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)  2021/1119  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, a  condizione
che: 
      a)  il  piano  di  sviluppo  della  rete  istituito   a   norma
dell'articolo  55  della  direttiva  (UE)  2024/1788  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024  preveda  la  dismissione
del sistema di trasporto o di parti pertinenti dello stesso; 
      b) la stessa ARERA abbia  approvato  il  piano  di  dismissione
della rete a norma dell'articolo 57, paragrafo 3 della direttiva (UE)
2024/1788; 
      c) il pertinente gestore della rete di distribuzione,  esentato
dall'obbligo di presentare un piano  di  dismissione  della  rete,  a
norma dell'articolo 57, paragrafo 5, della direttiva (UE)  2024/1788,
abbia informato l'ARERA della dismissione della rete di distribuzione
o di parti pertinenti della stessa.  Nei  casi  indicati  al  periodo
precedente, con delibera dell'ARERA sono indicate le modalita' per il
rifiuto dell'accesso o della connessione, o  per  la  disconnessione,
basato su criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori, tenuto
conto degli interessi in causa, dei requisiti  esistenti  volti  alla
riduzione o all'abbandono del consumo di gas di origine fossile e dei
pertinenti piani locali di riscaldamento e raffrescamento stabiliti a
norma dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva  (UE)  2023/1791
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre  2023.  Sono
altresi' adottate le misure adeguate per proteggere gli utenti  della
rete,  a  norma  dell'articolo  13  della  direttiva  (UE)  2024/1788
allorche' autorizzano la disconnessione.». 
 
          Note all'art. 19: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  24  del  citato
          decreto legislativo n. 164 del 2000,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 24. (Disciplina dei casi di rifiuto di  accesso
          per  mancanza  di  capacita',  per  obblighi  di   servizio
          pubblico  o  per  gravi  difficolta'  economiche  dovute  a
          contratti "take or pay"). - 1. Le imprese di  gas  naturale
          hanno l'obbligo di permettere l'accesso al sistema a coloro
          che ne facciano richiesta  nel  rispetto  delle  condizioni
          tecniche  di  accesso  e  di  interconnessione  di  cui  al
          presente decreto. 
                2. In deroga a quanto previsto al comma 1 le  imprese
          di gas naturale possono rifiutare l'accesso al sistema  del
          gas alle altre imprese o ai clienti idonei che ne  facciano
          richiesta solo nel caso in cui esse  non  dispongano  della
          capacita' necessaria,  o  nel  caso  in  cui  l'accesso  al
          sistema  impedirebbe  loro  di  svolgere  gli  obblighi  di
          servizio pubblico cui sono soggette, ovvero nel caso in cui
          dall'accesso  derivino  gravi  difficolta'   economiche   e
          finanziarie  ad  imprese  del  gas  naturale  operanti  nel
          sistema, in relazione a contratti di  tipo  "take  or  pay"
          sottoscritti prima dell'entrata in vigore  della  direttiva
          98/30/CE. I gestori dei sistemi di trasporto  o  i  gestori
          dei sistemi di distribuzione che rifiutano l'accesso  o  la
          connessione al sistema del gas  naturale  per  mancanza  di
          capacita' o di  connessione  sono  tenuti  ad  apportare  i
          miglioramenti del caso, ove economicamente giustificabile o
          qualora un cliente potenziale sia disposto a sostenerne  il
          costo. 
                2-bis. Per il  gas  rinnovabile  e  il  gas  a  basse
          emissioni di carbonio  l'accesso  al  sistema  puo'  essere
          rifiutato solo  fatti  salvi  gli  articoli  20  e  36  del
          regolamento (UE) 2024/1789 del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 13 giugno 2024. 
                3.  Il  rifiuto  e  l'eventuale  disconnessione  sono
          manifestati con dichiarazione  motivata  ed  e'  comunicato
          immediatamente  all'ARERA  e  all'Autorita'  garante  della
          concorrenza   e   del   mercato,   nonche'   al   Ministero
          dell'ambiente e della sicurezza energetica. 
                4. In nessun caso  puo'  essere  rifiutato  l'accesso
          alle imprese relativamente al  gas  naturale  prodotto  nel
          territorio  nazionale,  nel  mare  territoriale   e   nella
          piattaforma continentale italiana. 
                5. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,  con
          delibera da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in
          vigore  del  presente  decreto,  fissa  i  criteri  atti  a
          garantire a tutti gli utenti  della  rete  la  liberta'  di
          accesso a parita' di condizioni, la massima imparzialita' e
          la  neutralita'  del  trasporto  e  del  dispacciamento   e
          dell'utilizzo dei terminali di GNL in condizioni di normale
          esercizio e gli  obblighi  dei  soggetti  che  svolgono  le
          attivita' di trasporto  e  dispacciamento  del  gas  e  che
          detengono  terminali  di  GNL.   Entro   tre   mesi   dalla
          pubblicazione della citata delibera i soggetti  di  cui  al
          comma  1  adottano  il  proprio  codice  di  rete,  che  e'
          trasmesso all'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas
          che  ne  verifica  la  conformita'  ai  suddetti   criteri.
          Trascorsi tre mesi dalla trasmissione  senza  comunicazioni
          da parte dell'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas,
          il codice di rete si  intende  conforme.  L'ARERA  provvede
          affinche' i gestori dei sistemi di trasporto  e  i  gestori
          dei sistemi di distribuzione siano autorizzati a  rifiutare
          l'accesso o la connessione degli utenti alla rete  del  gas
          naturale,  o  a  interrompere  la  fornitura,  specie   per
          garantire il rispetto dell'attuazione dell'obiettivo  della
          neutralita' climatica di cui all'articolo 2,  paragrafo  1,
          del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 30 giugno 2021, a condizione che: 
                  a) il piano di  sviluppo  della  rete  istituito  a
          norma dell'articolo 55 della direttiva (UE)  2024/1788  del
          Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  13  giugno  2024
          preveda la dismissione del sistema di trasporto o di  parti
          pertinenti dello stesso; 
                  b) la stessa ARERA  abbia  approvato  il  piano  di
          dismissione della rete a norma dell'articolo 57,  paragrafo
          3 della direttiva (UE) 2024/1788; 
                  c)   il   pertinente   gestore   della   rete    di
          distribuzione, esentato dall'obbligo di presentare un piano
          di  dismissione  della  rete,  a  norma  dell'articolo  57,
          paragrafo  5,  della  direttiva   (UE)   2024/1788,   abbia
          informato  l'ARERA  della   dismissione   della   rete   di
          distribuzione o di parti pertinenti della stessa. Nei  casi
          indicati al periodo  precedente,  con  delibera  dell'ARERA
          sono indicate le modalita' per il  rifiuto  dell'accesso  o
          della connessione,  o  per  la  disconnessione,  basato  su
          criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori, tenuto
          conto degli interessi in  causa,  dei  requisiti  esistenti
          volti alla riduzione o all'abbandono del consumo di gas  di
          origine  fossile  e  dei   pertinenti   piani   locali   di
          riscaldamento   e   raffrescamento   stabiliti   a    norma
          dell'articolo  25,  paragrafo  6,  della   direttiva   (UE)
          2023/1791 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  13
          settembre 2023. Sono altresi' adottate le  misure  adeguate
          per proteggere gli utenti della rete, a norma dell'articolo
          13 della direttiva (UE) 2024/1788 allorche' autorizzano  la
          disconnessione.».