Art. 20 
 
Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 23 maggio 2000,  n.
                                 164 
 
  1. All'articolo 27 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.  164,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Il
decreto di cui al primo periodo e'  aggiornato  in  conformita'  alle
prescrizioni di cui all'articolo 10 paragrafo 1 della direttiva  (UE)
2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno  2024
sui criteri  tecnici  di  sicurezza  e  le  relative  norme  tecniche
aggiornate necessarie.»; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. I gestori dei sistemi  di  trasporto,  dei  sistemi  di
distribuzione e i gestori delle  reti  dell'idrogeno  sono  tenuti  a
pubblicare le norme tecniche in conformita' del presente articolo, in
particolare  riguardo  alle   norme   di   connessione   alla   rete,
comprendenti  requisiti  in  materia  di  qualita',  odorizzazione  e
pressione  del  gas.  I  gestori  dei  sistemi  di  trasporto  e   di
distribuzione sono altresi' tenuti a  pubblicare  gli  oneri  per  la
connessione del gas  da  fonti  rinnovabili  sulla  base  di  criteri
oggettivi, trasparenti e non discriminatori.». 
 
          Note all'art. 20: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  27  del  citato
          decreto legislativo n. 164 del 2000,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 27. (Norme per garantire  l'interconnessione  e
          l'interoperabilita' del sistema gas). - 1. Con decreto  del
          Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          da emanare entro sei mesi dalla data di entrata  in  vigore
          del presente decreto, sono emanate le  norme  tecniche  sui
          requisiti minimi di progettazione, costruzione ed esercizio
          delle opere e impianti di trasporto, di  distribuzione,  di
          linee dirette, di stoccaggio di gas, e  degli  impianti  di
          GNL, per la connessione al  sistema  del  gas,  nonche'  le
          norme tecniche sulle caratteristiche chimico-fisiche e  del
          contenuto di altre sostanze del gas da vettoriare, al  fine
          di  garantire  la  possibilita'   di   interconnessione   e
          l'interoperabilita' dei sistemi, in modo  obiettivo  e  non
          discriminatorio,   anche   nei   confronti   degli   scambi
          transfrontalieri con altri Paesi  dell'Unione  europea.  Il
          decreto  di  cui  al  primo  periodo   e'   aggiornato   in
          conformita'  alle  prescrizioni  di  cui  all'articolo   10
          paragrafo 1 della direttiva (UE) 2024/1788  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 13  giugno  2024  sui  criteri
          tecnici  di  sicurezza  e  le   relative   norme   tecniche
          aggiornate necessarie. 
                1-bis.  I  gestori  dei  sistemi  di  trasporto,  dei
          sistemi  di  distribuzione   e   i   gestori   delle   reti
          dell'idrogeno sono tenuti a pubblicare le norme tecniche in
          conformita' del presente articolo, in particolare  riguardo
          alle norme di connessione alla rete, comprendenti requisiti
          in materia di qualita', odorizzazione e pressione del  gas.
          I gestori dei sistemi di trasporto e di distribuzione  sono
          altresi' tenuti a pubblicare gli oneri per  la  connessione
          del  gas  da  fonti  rinnovabili  sulla  base  di   criteri
          oggettivi, trasparenti e non discriminatori. 
                2.  Le  norme  tecniche  di  cui  al  comma  1   sono
          notificate alla Commissione ai sensi dell'articolo 8  della
          direttiva 98/34/CE del  28  marzo  1983,  che  prevede  una
          procedura di informazione nel settore delle norme  e  delle
          regolamentazioni  tecniche,  e  pubblicate  nel  bollettino
          ufficiale degli idrocarburi e geotermia.».