Art. 20
Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164
1. All'articolo 27 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
decreto di cui al primo periodo e' aggiornato in conformita' alle
prescrizioni di cui all'articolo 10 paragrafo 1 della direttiva (UE)
2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024
sui criteri tecnici di sicurezza e le relative norme tecniche
aggiornate necessarie.»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. I gestori dei sistemi di trasporto, dei sistemi di
distribuzione e i gestori delle reti dell'idrogeno sono tenuti a
pubblicare le norme tecniche in conformita' del presente articolo, in
particolare riguardo alle norme di connessione alla rete,
comprendenti requisiti in materia di qualita', odorizzazione e
pressione del gas. I gestori dei sistemi di trasporto e di
distribuzione sono altresi' tenuti a pubblicare gli oneri per la
connessione del gas da fonti rinnovabili sulla base di criteri
oggettivi, trasparenti e non discriminatori.».
Note all'art. 20:
- Si riporta il testo dell'articolo 27 del citato
decreto legislativo n. 164 del 2000, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 27. (Norme per garantire l'interconnessione e
l'interoperabilita' del sistema gas). - 1. Con decreto del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono emanate le norme tecniche sui
requisiti minimi di progettazione, costruzione ed esercizio
delle opere e impianti di trasporto, di distribuzione, di
linee dirette, di stoccaggio di gas, e degli impianti di
GNL, per la connessione al sistema del gas, nonche' le
norme tecniche sulle caratteristiche chimico-fisiche e del
contenuto di altre sostanze del gas da vettoriare, al fine
di garantire la possibilita' di interconnessione e
l'interoperabilita' dei sistemi, in modo obiettivo e non
discriminatorio, anche nei confronti degli scambi
transfrontalieri con altri Paesi dell'Unione europea. Il
decreto di cui al primo periodo e' aggiornato in
conformita' alle prescrizioni di cui all'articolo 10
paragrafo 1 della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 sui criteri
tecnici di sicurezza e le relative norme tecniche
aggiornate necessarie.
1-bis. I gestori dei sistemi di trasporto, dei
sistemi di distribuzione e i gestori delle reti
dell'idrogeno sono tenuti a pubblicare le norme tecniche in
conformita' del presente articolo, in particolare riguardo
alle norme di connessione alla rete, comprendenti requisiti
in materia di qualita', odorizzazione e pressione del gas.
I gestori dei sistemi di trasporto e di distribuzione sono
altresi' tenuti a pubblicare gli oneri per la connessione
del gas da fonti rinnovabili sulla base di criteri
oggettivi, trasparenti e non discriminatori.
2. Le norme tecniche di cui al comma 1 sono
notificate alla Commissione ai sensi dell'articolo 8 della
direttiva 98/34/CE del 28 marzo 1983, che prevede una
procedura di informazione nel settore delle norme e delle
regolamentazioni tecniche, e pubblicate nel bollettino
ufficiale degli idrocarburi e geotermia.».