Art. 32.
          Avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti
  1. Per l'avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma
dei  carabinieri continuano ad applicarsi la legge 10 maggio 1983, n.
212,  e le altre disposizioni previste dalla normativa in vigore, per
quanto non in contrasto con il presente decreto.
  2. L'avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei
carabinieri ha luogo:
    a) ad anzianita';
    b) a scelta;
    c) a scelta per esami;
    d) per meriti eccezionali;
    e) per benemerenze d'istituto.
  3.  L'avanzamento  di  cui  alle lettere a), b) e c) del comma 2 si
effettua secondo quanto stabilito dalle allegate tabelle "C1" e "C2".
 
          Nota all'art. 32:
             -  La  richiamata  legge n. 212 del 1983 recante: "Norme
          sul  reclutamento,  gli  organici   e   l'avanzamento   dei
          sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica
          e  della  Guardia  di  finanza",  e' stata pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 139 del 23 maggio  1983,  supplemento
          ordinario.