Art. 32. Avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti 1. Per l'avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri continuano ad applicarsi la legge 10 maggio 1983, n. 212, e le altre disposizioni previste dalla normativa in vigore, per quanto non in contrasto con il presente decreto. 2. L'avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri ha luogo: a) ad anzianita'; b) a scelta; c) a scelta per esami; d) per meriti eccezionali; e) per benemerenze d'istituto. 3. L'avanzamento di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 si effettua secondo quanto stabilito dalle allegate tabelle "C1" e "C2".
Nota all'art. 32: - La richiamata legge n. 212 del 1983 recante: "Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza", e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 23 maggio 1983, supplemento ordinario.