Articolo 10 Indennizzi agli utenti in caso di mancato rispetto dei livelli nazionali di riferimento 10.1 Gli utenti MT e gli utenti BT, appartenenti agli ambiti territoriali per i quali l'Autorita' abbia accolto le istanze presentate dall'esercente ai sensi dell'articolo 9 e nei quali non siano rispettati i livelli nazionali di riferimento, hanno diritto a un indennizzo automatico pari a: MancRispij x POTij x C x K, dove: a) MancRispij e' la differenza, di segno positivo, tra livello effettivo dell'indicatore di riferimento nell'ambito territoriale j per l'anno i e il livello nazionale di riferimento indicato dall'articolo 6 per lo stesso grado di concentrazione, espresso in minuti; b) POTij e' il rapporto tra l'energia complessivamente fornita o vettoriata agli utenti alimentati in media e in bassa tensione appartenenti all'ambito territoriale j nell'anno i e il numero di ore annue complessivo (8760), espresso in kW; c) il parametro C, espresso in lire/minuto/kW, assume i valori indicati nella tabella 2 di cui all'articolo 8; d) il parametro K e' il rapporto tra il consumo annuo del singolo utente e il consumo totale dell'ambito a cui l'utente appartiene. 10.2 Gli esercenti corrispondono agli utenti MT e agli utenti BT degli ambiti territoriali interessati gli indennizzi automatici di cui al comma precedente, attraverso la detrazione del relativo importo dalla prima fatturazione utile successiva al 31 luglio dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i livelli effettivi dell'indicatore di riferimento. Nel caso in cui l'importo della prima fatturazione utile sia inferiore all'importo dell'indennizzo automatico, il documento di fatturazione deve evidenziare il credito a favore dell'utente relativo all'indennizzo. Tale credito dovra' essere detratto dalle successive fatturazioni fino ad esaurimento del credito relativo all'indennizzo. 10.3 Nel documento di fatturazione dovra' essere indicata la causale della detrazione come "Indennizzo automatico per mancato rispetto dei livelli nazionali di riferimento di continuita' del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, definiti dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai sensi della deliberazione n. 202/1999".