Articolo 8
                Recuperi di continuita' del servizio
                e riconoscimento dei costi sostenuti
    8.1 Gli esercenti devono assicurare, per ciascun anno del periodo
2000-2003 e per ciascun ambito territoriale, almeno il raggiungimento
del  livello  tendenziale  dell'indicatore  di  riferimento di cui al
precedente l'articolo 7, comma 7.2.
    8.2 Con riferimento a ciascun ambito territoriale, il recupero di
continuita'  del servizio dell'anno i e' costituito dal miglioramento
ulteriore rispetto al livello tendenziale determinato per il medesimo
ambito territoriale per l'anno i.
    8.3  Per  ogni ambito territoriale il recupero di continuita' del
servizio e' pari alla differenza tra il livello tendenziale dell'anno
i  e il livello effettivo dell'indicatore di riferimento nello stesso
anno  i,  a  condizione  che  tale  differenza risulti maggiore della
fascia di franchigia di cui al precedente articolo 7, comma 7.5.
    8.4  Entro  il  31 luglio  di ogni anno del periodo 2000-2003, in
base  ai  dati  forniti  ai  sensi dell'articolo 15, comma 15.2 della
deliberazione  n.  128/1999,  l'Autorita' verifica per ciascun ambito
territoriale  i  recuperi  di continuita' del servizio ottenuti dagli
esercenti nel corso dell'anno precedente.
    8.5 Gli esercenti hanno diritto a un riconoscimento dei costi nel
caso di recuperi di continuita' del servizio positivi, o, nel caso di
recuperi  di  continuita'  del  servizio negativi, hanno l'obbligo di
versare  una  penalita'  in  un  conto  da  istituire  con successivo
provvedimento  presso  la  Cassa Conguaglio del Settore elettrico, in
misura pari a: RECij x POTij x C, dove:
      a) RECij e' il valore minimo tra il recupero di continuita' del
servizio  come  definito  al  comma  8.3  e la differenza tra livello
tendenziale  assegnato  all'ambito  territoriale  j per l'anno i e il
livello nazionale di riferimento indicato dall'articolo 6, comma 6.1,
per lo stesso grado di concentrazione, espresso in minuti e con segno
positivo  o negativo a seconda che il livello effettivo annuo risulti
inferiore o superiore, in valore assoluto, al livello tendenziale;
      b) POTij  e' il rapporto tra l'energia complessivamente fornita
o  vettoriata  agli  utenti  alimentati  in media e in bassa tensione
appartenenti all'ambito territoriale j nell'anno i e il numero di ore
annue complessivo (8760), espresso in kW;
      c) il  parametro C, espresso in lire/minuto/kW, assume i valori
indicati nella tabella 2.
   Tabella 2 - Valori del parametro C per grado di concentrazione
             e per fasce dell'indicatore di riferimento

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Ambiti ad alta    Ambiti a media    Ambiti a bassa      Parametro C
concentrazione    concentrazione    concentrazione   (lire/minuto/kW)
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fino a 60 minuti    fino a 90 minuti    fino a 120 minuti     800

da 61 a 120 minuti  da 91 a 180 minuti  da 121 a 240 minuti   600

oltre 121 minuti    oltre 181 minuti    oltre 241 minuti      400
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