Articolo 8 Recuperi di continuita' del servizio e riconoscimento dei costi sostenuti 8.1 Gli esercenti devono assicurare, per ciascun anno del periodo 2000-2003 e per ciascun ambito territoriale, almeno il raggiungimento del livello tendenziale dell'indicatore di riferimento di cui al precedente l'articolo 7, comma 7.2. 8.2 Con riferimento a ciascun ambito territoriale, il recupero di continuita' del servizio dell'anno i e' costituito dal miglioramento ulteriore rispetto al livello tendenziale determinato per il medesimo ambito territoriale per l'anno i. 8.3 Per ogni ambito territoriale il recupero di continuita' del servizio e' pari alla differenza tra il livello tendenziale dell'anno i e il livello effettivo dell'indicatore di riferimento nello stesso anno i, a condizione che tale differenza risulti maggiore della fascia di franchigia di cui al precedente articolo 7, comma 7.5. 8.4 Entro il 31 luglio di ogni anno del periodo 2000-2003, in base ai dati forniti ai sensi dell'articolo 15, comma 15.2 della deliberazione n. 128/1999, l'Autorita' verifica per ciascun ambito territoriale i recuperi di continuita' del servizio ottenuti dagli esercenti nel corso dell'anno precedente. 8.5 Gli esercenti hanno diritto a un riconoscimento dei costi nel caso di recuperi di continuita' del servizio positivi, o, nel caso di recuperi di continuita' del servizio negativi, hanno l'obbligo di versare una penalita' in un conto da istituire con successivo provvedimento presso la Cassa Conguaglio del Settore elettrico, in misura pari a: RECij x POTij x C, dove: a) RECij e' il valore minimo tra il recupero di continuita' del servizio come definito al comma 8.3 e la differenza tra livello tendenziale assegnato all'ambito territoriale j per l'anno i e il livello nazionale di riferimento indicato dall'articolo 6, comma 6.1, per lo stesso grado di concentrazione, espresso in minuti e con segno positivo o negativo a seconda che il livello effettivo annuo risulti inferiore o superiore, in valore assoluto, al livello tendenziale; b) POTij e' il rapporto tra l'energia complessivamente fornita o vettoriata agli utenti alimentati in media e in bassa tensione appartenenti all'ambito territoriale j nell'anno i e il numero di ore annue complessivo (8760), espresso in kW; c) il parametro C, espresso in lire/minuto/kW, assume i valori indicati nella tabella 2. Tabella 2 - Valori del parametro C per grado di concentrazione e per fasce dell'indicatore di riferimento --------------------------------------------------------------------- Ambiti ad alta Ambiti a media Ambiti a bassa Parametro C concentrazione concentrazione concentrazione (lire/minuto/kW) --------------------------------------------------------------------- fino a 60 minuti fino a 90 minuti fino a 120 minuti 800 da 61 a 120 minuti da 91 a 180 minuti da 121 a 240 minuti 600 oltre 121 minuti oltre 181 minuti oltre 241 minuti 400 ---------------------------------------------------------------------