Articolo 9 Istanze degli esercenti per l' eventuale riconoscimento dei costi sostenuti per il mantenimento di livelli di continuita' del servizio uguali o inferiori ai livelli nazionali di riferimento 9.1 A partire dal 1o gennaio 2001, per gli ambiti territoriali che presentano livelli effettivi dell'indicatore di riferimento uguali o inferiori ai livelli nazionali di riferimento, gli esercenti possono presentare istanza all'Autorita' ai fini dell'eventuale riconoscimento dei costi sostenuti per il mantenimento di livelli di continuita' uguali o inferiori ai livelli nazionali di riferimento. 9.2 L'istanza di cui al precedente comma 9.1 e' presentata congiuntamente alla comunicazione all'Autorita' dei dati di continuita' relativi all'anno precedente ai sensi dell'articolo 15 della deliberazione n. 128/1999. L'esercente che presenta l'istanza e' tenuto, in caso di accoglimento della stessa e limitatamente agli ambiti territoriali ai quali l'istanza si riferisce, a corrispondere indennizzi automatici agli utenti in caso di mancato rispetto dei livelli nazionali di riferimento, ai sensi del successivo articolo 10. 9.3 L'Autorita' determina i costi da riconoscere sostenuti nell'interesse generale per assicurare livelli di qualita' uguali ai livelli nazionali di riferimento in misura corrispondente al prodotto RIF2004 x POTj x C, dove: a) RIF2004 e' la differenza espressa in minuti tra la media nazionale dei livelli tendenziali assegnati agli ambiti territoriali aventi lo stesso grado di concentrazione per l'anno 2004, determinata dall'Autorita' come indicato al successivo comma 9.4, e il livello nazionale di riferimento indicato dal precedente articolo 6 per lo stesso grado di concentrazione; b) POTj e' il rapporto tra l'energia complessivamente fornita o vettoriata agli utenti alimentati in media e in bassa tensione appartenenti all'ambito territoriale j nell'anno precedente a quello in cui viene presentata l'istanza, e il numero di ore annue complessivo (8760), espresso in kW; c) il parametro C, espresso in lire/minuto/kW, assume i valori indicati nella tabella 2 di cui all'articolo 8. 9.4 La media nazionale dei livelli tendenziali assegnati agli ambiti territoriali aventi lo stesso grado di concentrazione per l'anno 2004 e' determinata dall'Autorita' con il provvedimento di cui al precedente articolo 7, comma 7.1.