Articolo 13
              Opzioni tariffarie per l'utenza domestica
                    alimentata in bassa tensione
    13.1  In  relazione  alle  forniture  in  bassa  tensione per usi
domestici,  l'esercente  puo'  offrire  opzioni  tariffarie ulteriori
rispetto alle tariffe D1, D2 e D3.
    13.2  Le  opzioni tariffarie devono essere offerte in maniera non
discriminatoria a tutti i clienti appartenenti alla stessa tipologia,
nel  rispetto  del Codice di condotta commerciale di cui all'articolo
4, comma 4.1.
    13.3  Entro  il  30 settembre  di ogni anno, l'esercente presenta
all'Autorita'  le  opzioni  tariffarie  che intende offrire nell'anno
successivo  per  le forniture in bassa tensione per usi domestici, ai
fini  della  verifica  di  cui  all'articolo  3, comma 4, della legge
14 novembre 1995, n. 481.
    13.4  L'esercente  non  puo'  sospendere  l'offerta delle opzioni
tariffarie  nel  corso dell'anno o modificarne le condizioni senza la
preventiva autorizzazione dell'Autorita'.
    13.5  Annualmente l'esercente da' comunicazione a ciascun cliente
dell'opzione  tariffaria  piu'  conveniente,  date le caratteristiche
della  fornitura nell'anno precedente, qualora essa sia diversa dalla
tariffa   o   opzione   tariffaria   applicata   al   momento   della
comunicazione.