Articolo 13 Opzioni tariffarie per l'utenza domestica alimentata in bassa tensione 13.1 In relazione alle forniture in bassa tensione per usi domestici, l'esercente puo' offrire opzioni tariffarie ulteriori rispetto alle tariffe D1, D2 e D3. 13.2 Le opzioni tariffarie devono essere offerte in maniera non discriminatoria a tutti i clienti appartenenti alla stessa tipologia, nel rispetto del Codice di condotta commerciale di cui all'articolo 4, comma 4.1. 13.3 Entro il 30 settembre di ogni anno, l'esercente presenta all'Autorita' le opzioni tariffarie che intende offrire nell'anno successivo per le forniture in bassa tensione per usi domestici, ai fini della verifica di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 novembre 1995, n. 481. 13.4 L'esercente non puo' sospendere l'offerta delle opzioni tariffarie nel corso dell'anno o modificarne le condizioni senza la preventiva autorizzazione dell'Autorita'. 13.5 Annualmente l'esercente da' comunicazione a ciascun cliente dell'opzione tariffaria piu' conveniente, date le caratteristiche della fornitura nell'anno precedente, qualora essa sia diversa dalla tariffa o opzione tariffaria applicata al momento della comunicazione.