Articolo 14 Condizioni di prelievo dell'energia elettrica 14.1 Ai clienti alimentati in bassa tensione per usi domestici e' consentito di impegnare potenze in multipli di 1,5 kW fino a 6 kW; 10 kW; potenze in multipli di 5 kW oltre 10 kW e fino a 30 kW. E' fatta salva la possibilita' per gli esercenti di rendere disponibili ulteriori livelli di potenza impegnata. 14.2 Per clienti con potenze disponibili inferiori a 37,5 kW, l'esercente puo' installare dispositivi atti a limitare il prelievo di potenza al livello contrattualmente impegnato.