Articolo 14
            Condizioni di prelievo dell'energia elettrica
    14.1 Ai clienti alimentati in bassa tensione per usi domestici e'
consentito di impegnare potenze in multipli di 1,5 kW fino a 6 kW; 10
kW;  potenze in multipli di 5 kW oltre 10 kW e fino a 30 kW. E' fatta
salva  la  possibilita'  per  gli  esercenti  di  rendere disponibili
ulteriori livelli di potenza impegnata.
    14.2  Per  clienti  con  potenze disponibili inferiori a 37,5 kW,
l'esercente  puo'  installare dispositivi atti a limitare il prelievo
di potenza al livello contrattualmente impegnato.