(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 48)
  
  
  
Art. 48 - Criteri generali. 
  
1.  La  continuita'  assistenziale  fa  parte  del  programma   delle
attivita' distrettuali di cui all'art. 14. 
  
2. Al fine di garantire la continuita' assistenziale e  per  l'intero
arco della giornata per tutti i giorni della settimana, la stessa  si
realizza assicurando, per le urgenze notturne, festive e  prefestive,
interventi domiciliari  e  territoriali,  dalle  ore  10  del  giorno
prefestivo alle ore 8 del giorno successivo al festivo e dalle ore 20
alle ore 8 di tutti i giorni feriali. 
  
3. La continuita'  assistenziale  e'  organizzata  nell'ambito  della
programmazione regionale ed e strutturata  a  livello  locale,  dalla
Azienda competente per territorio, secondo le disposizioni di cui  ai
successivi commi. 
  
4. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera e) del decreto  legislativo
n. 502/92 e successive modifiche,  sulla  base  della  organizzazione
distrettuale dei servizi stabilita dalle aziende nel  rispetto  degli
indirizzi  della  programmazione  regionale  e  in   osservanza   del
Programma delle attivita' distrettuali che prevede la  localizzazione
dei  servizi  a  gestione  diretta,  le  attivita'   di   continuita'
assistenziale, garantite nel distretto ai sensi dell'art. 3-quinqies,
comma 1, lettera a) del decreto citato, sono assicurate: 
  
a) da medici convenzionati sulla base della disciplina  di  cui  agli
articoli seguenti del presente Capo; 
  
b) da gruppi di  medici,  anche  organizzati  in  forme  associative,
   convenzionati per la medicina generale per gli assistiti che hanno
   effettuato la scelta in loro favore, in zone territoriali 
definite; 
  
c) da un singolo convenzionato per  la  medicina  generale  residente
nella zona anche in forma di disponibilita' domiciliare. 
  
5. I compensi sono corrisposti  dall'Azienda  a  ciascun  medico  che
svolge l'attivita', nelle forme di cui al comma 4 lettere  b)  e  c),
anche mediante il pagamento per gli assistiti in carico di una  quota
capitaria  aggiuntiva  definita  dalla  contrattazione  regionale,  e
rapportata a ciascun turno effettuato, salvo  quanto  previsto  dagli
articoli seguenti. 
  
6. Gli accordi regionali possono prevedere che le  Aziende  stipulino
apposite convenzioni con i medici di cui al comma 4 lett. b) e c).