(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 49)
  
  
  
Art. 49 - Attribuzione degli incarichi di Continuita' Assistenziale. 
  
1. Entro la fine dei mesi  di  aprile  e  di  ottobre  di  ogni  anno
ciascuna Regione pubblica sul Bollettino Ufficiale,  in  concomitanza
con  la  pubblicazione  degli  ambiti  territoriali   di   assistenza
primaria,  gli  incarichi  vacanti   di   continuita'   assistenziale
individuati, a  seguito  di  formale  determinazione  delle  Aziende,
rispettivamente alla data del 1o marzo e del 1o  settembre  dell'anno
in corso nell'ambito delle singole Aziende. 
  
2. Possono concorrere al conferimento degli  incarichi  vacanti  resi
pubblici secondo quanto stabilito dal precedente comma 1: 
  
a) i medici che siano titolari di incarico a tempo indeterminato  per
   la continuita' assistenziale nelle Aziende, anche  diverse,  della
   regione che ha pubblicato gli incarichi vacanti o  in  Aziende  di
   altre regioni, anche diverse, ancorche' non abbiano fatto  domanda
   di inserimento nella graduatoria regionale, a condizione  peraltro
   che risultino titolari rispettivamente da almeno  due  anni  e  da
   almeno tre anni  dell'incarico  dal  quale  provengono  e  che  al
   momento dell'attribuzione del nuovo incarico  non  svolgano  altre
   attivita' a qualsiasi titolo nell'ambito  del  Servizio  sanitario
   nazionale, eccezion fatta per incarico a  tempo  indeterminato  di
   assistenza primaria o di pediatria  di  base,  con  un  carico  di
   assistiti rispettivamente inferiore a 500 e 266.  I  trasferimenti
   sono possibili  fino  alla  concorrenza  di  un  terzo  dei  posti
   disponibili in ciascuna Azienda e i quozienti funzionali  ottenuti
   nel calcolo del terzo di cui sopra  si  approssimano  alla  unita'
   piu' vicina. In caso di disponibilita' di un solo posto per questo 
puo' essere esercitato il diritto di trasferimento; 
  
b) i medici inclusi nella graduarono regionale valida per  l'anno  in
corso. 
  
3. Gli aspiranti, entro 15 giorni dalla pubblicazione di cui al comma
1, presentano alla Regione apposita domanda di assegnazione di uno  o
piu' degli incarichi vacanti carenti pubblicati, in conformita'  allo
schema di cui agli Allegati Q/1 o Q/4. 
  
4. In allegato  alla  domanda  gli  aspiranti  devono  inoltrare  una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante se alla data  di
presentazione della  domanda  abbiano  in  atto  rapporti  di  lavoro
dipendente, anche a titolo precario, trattamenti di pensione e se  si
trovino in posizione di incompatibilita', secondo lo schema  allegato
sub lettera "L". La situazione di incompatibilita' deve  cessare  nei
termini di cui all'art. 4, comma 8. 
  
5. Al fine del conferimento degli incarichi vacanti i medici  di  cui
alla lettera b) del comma 2 sono graduati nell'ordine risultante  dai
seguenti criteri: 
  
a) attribuzione del punteggio riportato  nella  relativa  graduatoria
regionale; 
  
b) attribuzione di punti 5 a coloro che,  nell'ambito  della  Azienda
   nella quale e' vacante l'incarico per il quale concorrono, abbiano
   la residenza fin da due anni antecedenti la scadenza  del  termine
   per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria
   regionale e che tale requisito abbiano mantenuto fino alla 
attribuzione dell'incarico; 
  
c) attribuzione di punti 15 ai  medici  residenti  nell'ambito  della
   Regione da almeno due anni antecedenti la  data  di  scadenza  del
   termine per la presentazione della  domanda  di  inclusione  nella
   graduatoria regionale e che tale requisito abbiano mantenuto fino 
alla attribuzione dell'incarico. 
  
6. Le graduatorie di cui al  precedente  comma  5  vengono  formulate
sulla base dei punteggi relativi ed apponendo a fianco al  nominativo
di ciascun medico concorrente lo o gli incarichi vacanti per i  quali
egli abbia inoltrato domanda di assegnazione. 
  
7. La Regione provvede alla convocazione, mediante raccomandata AR  o
telegramma, di tutti i medici aventi titolo alla  assegnazione  degli
incarichi dichiarati vacanti e pubblicati, presso  la  sede  indicata
dall'assessorato Regionale alla Sanita', in maniera programmata e per
una data non antecedente i  20  giorni  dalla  data  di  invio  della
convocazione. 
  
8. La Regione  interpella  prioritariamente  i  medici  di  cui  alla
lettera a) del precedente comma 2 in base alla anzianita' di servizio
effettivo in qualita'  di  incaricato  a  tempo  indeterminato  nelle
attivita' di continuita' assistenziale o ex-guardia  medica;  laddove
risulti necessario, interpellarla successivamente  i  medici  di  cui
alla lettera b), dello stesso comma 2 in base  all'ordine  risultante
dall'applicazione dei criteri di cui al precedente comma  5  e  sulla
base del disposto di cui al comma 6 e 7 dell'articolo 3 del  presente
Accordo. 
  
9. L' anzianita'  di  servizio  a  valere  per  l'assegnazione  degli
incarichi vacanti ai sensi del precedente  comma  2,  lettera  a)  e'
determinata sommando: 
  
a) l'anzianita'  totale  di  servizio  effettivo  nella   continuita'
   assistenziale o ex-guardia medica in qualita' di incaricato a 
tempo indeterminato; 
  
b) l'anzianita' di servizio effettivo nella continuita' assistenziale
   o ex-guardia medica nell'incarico di provenienza, ancorche' gia' 
valutata ai sensi della lettera a). 
  
10. La mancata presentazione costituisce rinuncia all'incarico. 
  
11. Il  medico  impossibilitato  a  presentarsi  puo'  dichiarare  la
propria accettazione mediante telegramma o raccomandata con  ricevuta
di ritorno, indicando l'ordine di priorita'  per  l'accettazione  tra
gli incarichi vacanti per i quali ha  concorso.  In  tal  caso  sara'
attribuito il primo incarico disponibile tra  gli  incarichi  vacanti
indicati dal medico concorrente. 
  
12.  La  Regione,  espletate   le   formalita'   per   l'accettazione
dell'incarico, comunica gli atti relativi all'Azienda interessata, la
quale conferisce definitivamente l'incarico  a  tempo  indeterminato,
con  provvedimento  del  Direttore  Generale  che  viene   comunicato
all'interessato mediante raccomanda con avviso  di  ricevimento,  con
l'indicazione del termine di inizio dell'attivita', da cui  decorrono
gli effetti giuridici ed economici. 
  
13.  Se  il  medico  incaricato  e'  proveniente  da  altra  Regione,
l'Azienda comunica all'Assessorato  alla  sanita'  della  regione  di
provenienza e a quella del luogo di residenza, ove  non  coincidenti,
l'avvenuto conferimento dell'incarico,  ai  fini  della  verifica  di
eventuali incompatibilita' e per gli effetti  di  cui  al  successivo
comma 16. 
  
14. La Regione, sentito il Comitato regionale di cui  all'art.  12  e
nel rispetto dei precedenti commi, puo' adottare procedure tese  allo
snellimento burocratico e all'abbreviazione dei  tempi  necessari  al
conferimento degli incarichi. 
  
15. E' cancellato dalla graduatoria  regionale  ai  soli  fini  degli
incarichi di continuita' assistenziale, il medico che abbia accettato
l'incarico ai sensi del presente articolo. 
  
16 Il medico che, avendo concorso  all'assegnazione  di  un  incarico
vacante avvalendosi della facolta' di cui al  comma  2,  lettera  a),
accetta  l'incarico  ai  sensi  del   presentite   articolo,   decade
dall'incarico di provenienza. 
  
17. La Regione puo' assegnare ad altri  soggetti  l'espletamento  dei
compiti della stessa previsti dal presente articolo.