(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 51)
  
  
  
Art. 51 - Libera professione. 
  
1. La libera professione puo' essere esercitata  al  di  fuori  degli
orari di sevizio,  purche'  essa  non  rechi  pregiudizio  alcuno  al
corretto e puntuale svolgimento dei compiti convenzionali. 
  
2.  Il  medico  che  svolge  attivita'  libero  professionale,   deve
rilasciare  alla  Azienda  apposita  dichiarazione  in  coerenza  col
disposto del comma 1. 
  
3. Nell'ambito  dell'attivita'  libero  professionale  il  medico  di
continuita' assistenziale puo' svolgere attivita' in favore dei fondi
integrativi di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 502/92 e  sue  successive
modificazioni ed integrazioni.