Art. 51 - Libera professione. 1. La libera professione puo' essere esercitata al di fuori degli orari di sevizio, purche' essa non rechi pregiudizio alcuno al corretto e puntuale svolgimento dei compiti convenzionali. 2. Il medico che svolge attivita' libero professionale, deve rilasciare alla Azienda apposita dichiarazione in coerenza col disposto del comma 1. 3. Nell'ambito dell'attivita' libero professionale il medico di continuita' assistenziale puo' svolgere attivita' in favore dei fondi integrativi di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 502/92 e sue successive modificazioni ed integrazioni.