Art. 55 - Sostituzioni e incarichi provvisori. 1. Il medico che non puo' svolgere il servizio deve avvertire il responsabile, indicato dalla Azienda che provvede alla sostituzione. 2. L'Azienda, per sostituzioni superiori a 9 giorni conferisce l'incarico di sostituzione secondo l'ordine della graduatoria regionale vigente di medicina generale, con priorita' per i medici residenti nel territorio della Azienda. 3. L'incarico di sostituzione non puo' essere superiore a tre mesi. Un ulteriore incarico puo' essere conferito presso la stessa o altra Azienda solo dopo una interruzione di almeno 0 giorni. L'incarico di sostituzione cessa alla scadenza o al rientro, anche anticipato, del medico titolare dell'incarico a tempo indeterminato, o a seguito del conferimento di incarico a tempo indeterminato. 4. Nelle more dell'espletamento delle procedure par il conferimento degli incarichi a tempo indeterminato, stabilite dall'art. 49, l'Azienda puo' conferire incarichi provvisori nel rispetto dei termini e delle procedure di cui ai commi 2 e 3. 5. Per le sostituzioni inferiori a 10 giorni la Azienda organizza turni di reperibilita' oraria e utilizza i medici in reperibilita'. 6. Fermo restando l'obbligo per il medico di dover comunicare al responsabile del servizio della Azienda la impossibilita' di assicurare l'attivita', qualora non sia in grado di farlo tempestivamente, contatta il medico in reperibilita' oraria perche' lo sostituisca. 7. Tranne che per le ipotesi di cui all'articolo 5 e per l'espletamento del mandato parlamentare, amministrativo, ordinistico e sindacale, per sostituzione superiore a 6 mesi nell'anno, anche non continuativi, l'Azienda sentito il Comitato di cui all'art. 11, si esprime sulla prosecuzione della sostituzione stessa e puo' esaminare il caso ai fini anche dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale. 8. Alla sostituzione del medico sospeso dall'incarico per effetto di provvedimento di cui all'art. 16 provvede la Azienda con le modalita' di cui ai commi 2 e 3.