(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 55)
 
 
 
Art. 55 - Sostituzioni e incarichi provvisori. 
 
1. Il medico che non puo' svolgere  il  servizio  deve  avvertire  il
responsabile, indicato dalla Azienda che provvede alla sostituzione. 
 
2. L'Azienda,  per  sostituzioni  superiori  a  9  giorni  conferisce
l'incarico  di  sostituzione  secondo  l'ordine   della   graduatoria
regionale vigente di medicina generale, con priorita'  per  i  medici
residenti nel territorio della Azienda. 
 
3. L'incarico di sostituzione non puo' essere superiore a  tre  mesi.
Un ulteriore incarico puo' essere conferito presso la stessa o  altra
Azienda solo dopo una interruzione di almeno 0 giorni. L'incarico di 
sostituzione cessa alla scadenza o al rientro, anche anticipato,  del
medico titolare dell'incarico a tempo indeterminato, o a seguito  del
conferimento di incarico a tempo indeterminato. 
 
4. Nelle more dell'espletamento delle procedure par  il  conferimento
degli  incarichi  a  tempo  indeterminato,  stabilite  dall'art.  49,
l'Azienda  puo'  conferire  incarichi  provvisori  nel  rispetto  dei
termini e delle procedure di cui ai commi 2 e 3. 
 
5. Per le sostituzioni inferiori a 10  giorni  la  Azienda  organizza
turni di reperibilita' oraria e utilizza i medici in reperibilita'. 
 
6. Fermo restando l'obbligo per il  medico  di  dover  comunicare  al
responsabile  del  servizio  della  Azienda  la   impossibilita'   di
assicurare  l'attivita',  qualora  non  sia   in   grado   di   farlo
tempestivamente, contatta il medico in reperibilita'  oraria  perche'
lo sostituisca. 
 
7.  Tranne  che  per  le  ipotesi  di  cui  all'articolo  5   e   per
l'espletamento del mandato parlamentare, amministrativo,  ordinistico
e sindacale, per sostituzione superiore a 6 mesi nell'anno, anche non
continuativi, l'Azienda sentito il Comitato di cui  all'art.  11,  si
esprime sulla prosecuzione della sostituzione stessa e puo' esaminare
il  caso  ai  fini  anche  dell'eventuale  risoluzione  del  rapporto
convenzionale. 
 
8. Alla sostituzione del medico sospeso dall'incarico per effetto  di
provvedimento di cui all'art. 16 provvede la Azienda con le modalita'
di cui ai commi 2 e 3.