Art. 56 - Organizzazione della reperibilita'. 1. L'Azienda organizza turni di reperibilita' domiciliare nei seguenti orari: - dalle ore 19,00 alle 20,30 di tutti i giorni feriali e festivi; - dalle ore 9,00 alle 10,30 dei soli giorni prefestivi; - dalle ore 7,00 alle 8,30 dei soli giorni festivi. 2. A tale scopo, l'atto del recepimento della graduatoria annuale definitiva, ciascuna Azienda individua - nell'ambito della medesima - i nominativi di tutti quei medici, residenti nell'Azienda e in subordine nelle Aziende confinanti, che abbiano dato la loro disponibilita' ad effettuare i turni di reperibilita' predetti. 3. L'Azienda provvede quindi, preferibilmente periodicamente - utilizzando i medici sopra individuati, in ordine di graduatoria - a disporre i turni di reperibilita' domiciliare. Il numero dei medici in reperibilita', utilizzati per ciascuno turno, non puo' superare il numero dei medici previsti in guardia attiva nel turno corrispondente. 4. Qualora non vi siano medici in graduatoria, la Azienda puo' organizzare il servizio con i medici gia' convenzionati di continuita' assistenziale, che si dichiarino disponibili. 5. L'azienda fornisce, quindi, a tutti i medici addetti al servizio di continuita' assistenziale copia dell'elenco dei medici reperibili, contenente il recapito presso cui ciascuno di essi puo' essere reperito ed i turni che gli sono stati assegnati. 6. Il medico in turno di reperibilita' che non sia rintracciato al recapito indicato, viene escluso dai turni, con effetto immediato, salvo che il mancato reperimento sia dovuto a gravi e giustificati motivi. 7. Le ore effettuate in reperibilita' domiciliare sono valutabili ai fini delle graduatorie regionali con il punteggio di cui all'art. 3. 8. Quando nelle Aziende non sia possibile, per cause eccezionali, utilizzare il sistema di reperibilita' e' consentito, in caso di impedimento improvviso, che il titolare si faccia sostituire da altro titolare purche' ne dia immediata preventiva comunicazione alle Aziende o in caso di oggettiva impossibilita' al massimo entro il giorno successivo. 9. La sostituzione di cui al comma precedente puo' avvenire una sola volta nell'arco di un mese e non puo' avere durata superiore all'orario massimo settimanale di 24 ore.