(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 56)
  
  
  
Art. 56 - Organizzazione della reperibilita'. 
  
1.  L'Azienda  organizza  turni  di  reperibilita'  domiciliare   nei
seguenti orari: 
  
- dalle ore 19,00 alle 20,30 di tutti i giorni feriali e festivi; 
- dalle ore 9,00 alle 10,30 dei soli giorni prefestivi; 
- dalle ore 7,00 alle 8,30 dei soli giorni festivi. 
  
2. A tale scopo, l'atto del  recepimento  della  graduatoria  annuale
definitiva, ciascuna Azienda individua - nell'ambito della medesima -
i nominativi di  tutti  quei  medici,  residenti  nell'Azienda  e  in
subordine  nelle  Aziende  confinanti,  che  abbiano  dato  la   loro
disponibilita' ad effettuare i turni di reperibilita' predetti. 
  
3.  L'Azienda  provvede  quindi,  preferibilmente  periodicamente   -
utilizzando i medici sopra individuati, in ordine di graduatoria -  a
disporre i turni di reperibilita' domiciliare. Il numero  dei  medici
in reperibilita', utilizzati per ciascuno turno, non puo' superare il
numero  dei   medici   previsti   in   guardia   attiva   nel   turno
corrispondente. 
  
4. Qualora non vi  siano  medici  in  graduatoria,  la  Azienda  puo'
organizzare  il  servizio  con  i  medici   gia'   convenzionati   di
continuita' assistenziale, che si dichiarino disponibili. 
  
5. L'azienda fornisce, quindi, a tutti i medici addetti  al  servizio
di continuita' assistenziale copia dell'elenco dei medici reperibili,
contenente il recapito  presso  cui  ciascuno  di  essi  puo'  essere
reperito ed i turni che gli sono stati assegnati. 
  
6. Il medico in turno di reperibilita' che non  sia  rintracciato  al
recapito indicato, viene escluso dai turni,  con  effetto  immediato,
salvo che il mancato reperimento sia dovuto a  gravi  e  giustificati
motivi. 
  
7. Le ore effettuate in reperibilita' domiciliare sono valutabili  ai
fini delle graduatorie regionali con il punteggio di cui all'art. 3. 
  
8. Quando nelle Aziende non sia  possibile,  per  cause  eccezionali,
utilizzare il sistema di reperibilita'  e'  consentito,  in  caso  di
impedimento improvviso, che il titolare si faccia sostituire da altro
titolare purche'  ne  dia  immediata  preventiva  comunicazione  alle
Aziende o in caso di oggettiva impossibilita'  al  massimo  entro  il
giorno successivo. 
  
9. La sostituzione di cui al comma precedente puo' avvenire una  sola
volta nell'arco  di  un  mese  e  non  puo'  avere  durata  superiore
all'orario massimo settimanale di 24 ore.