Art. 57 - Trattamento economico.
I compensi per ogni ora di attivita' svolta ai sensi dell'art. 48
sono stabiliti secondo la seguente tabella:
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01.0199 01.01.2000
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onorario professionale 20.123 20.405
incremento quadriennale 646 656
indennita' piena disponibilita' 2.610 2.646
Incremento quadriennale i.p.d. 317 322
2. L'onorario professionale e incrementato, per ogni ora di attivita'
dell'importo indicato in tabella al compimento di ogni quadriennio di
anzianita' di laurea dal primo giorno del mese successivo.
3. L'indennita' di piena disponibilita' spetta al medico che svolge
esclusivamente attivita' di continuita' assistenziale ad eccezione
dei rapporti convenzionali di assistenza primaria, emergenza
sanitaria territoriale e medicina dei servizi e della libera
professione di cui all'art. 51. Tali medici debbono optare tra
l'indennita' di cui alla presente lettera e quanto eventualmente
spettante allo stesso titolo; l'indennita' e' incrementa dell'importo
indicato in tabella per ogni quadriennio di anzianita' di laurea, dal
primo giorno del mese successivo.
4. Il compenso aggiuntivo, e' corrisposto, con i criteri di cui
all'art. 17, comma 1, lettera d, del D.P.R. n. 41/91. I compensi sono
determinati nella misura corrisposta al 30 aprile 1992, salvi gli
incrementi di cui al presente accordo, come specificato all'art. 45,
lettera A2, comma 2.
5. Per lo svolgimento dei compiti previsti dall'art. 52, commi 8 e
11, e' corrisposto al medico un compenso per ogni ora di incarico
pari a lire 1.713, con decorrenza 01.01.2000. Al medico spettano
eventuali quote variabili per prestazioni o attivita' aggiuntive
previste dagli accordi regionali.
6. Qualora l'Azienda non sia in grado di assicurare un mezzo di
servizio al medico incaricato spetta allo stesso, nel caso utilizzi
un proprio automezzo su richiesta della Azienda, un'indennita' pari
al costo di un litro di benzina super per ogni ora di attivita',
nonche' adeguata coperta assicurativa dell'automezzo.
7. Su tutti i compensi di cui al comma 1 e 4, l'Azienda versa
trimestralmente e con modalita' che assicurino l'individuazione
dell'entita' delle somme versate e del medico cui si riferiscono, un
contributo previdenziale, a favore del competente fondo di previdenza
di cui al decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale
15 ottobre 1976 e successive modificazioni, nella misura del 13% di
cui l'8,125% a proprio carico e il 4,875% a carico del medico.
8. L'Azienda versa all'ENPAM, con i tempi e le modalita' di cui al
comma precedente, un contributo dello 0,36% sull'ammontare delle voci
onorario professionale e compenso aggiuntivo, comma 4, affinche'
questo provveda a riversarlo alla compagnia assicuratrice con la
quale i sindacati firmatari dell'accordo provvedono a stipulare
apposito accordo, mediante procedura negoziale aperta ad evidenza
pubblica, contro il mancato guadagno del medico per malattia,
gravidanza, puerperio e infortunio, anche in relazione al disposto
della legge n. 379/90.
9. I compensi, indipendentemente dalle modalita' attraverso le quali
viene assicurata la continuita' assistenziale, sono corrisposti dalla
Azienda direttamente al medico che svolge l'attivita'.