Art. 57 - Trattamento economico. I compensi per ogni ora di attivita' svolta ai sensi dell'art. 48 sono stabiliti secondo la seguente tabella: ====================================================== 01.0199 01.01.2000 ====================================================== onorario professionale 20.123 20.405 incremento quadriennale 646 656 indennita' piena disponibilita' 2.610 2.646 Incremento quadriennale i.p.d. 317 322 2. L'onorario professionale e incrementato, per ogni ora di attivita' dell'importo indicato in tabella al compimento di ogni quadriennio di anzianita' di laurea dal primo giorno del mese successivo. 3. L'indennita' di piena disponibilita' spetta al medico che svolge esclusivamente attivita' di continuita' assistenziale ad eccezione dei rapporti convenzionali di assistenza primaria, emergenza sanitaria territoriale e medicina dei servizi e della libera professione di cui all'art. 51. Tali medici debbono optare tra l'indennita' di cui alla presente lettera e quanto eventualmente spettante allo stesso titolo; l'indennita' e' incrementa dell'importo indicato in tabella per ogni quadriennio di anzianita' di laurea, dal primo giorno del mese successivo. 4. Il compenso aggiuntivo, e' corrisposto, con i criteri di cui all'art. 17, comma 1, lettera d, del D.P.R. n. 41/91. I compensi sono determinati nella misura corrisposta al 30 aprile 1992, salvi gli incrementi di cui al presente accordo, come specificato all'art. 45, lettera A2, comma 2. 5. Per lo svolgimento dei compiti previsti dall'art. 52, commi 8 e 11, e' corrisposto al medico un compenso per ogni ora di incarico pari a lire 1.713, con decorrenza 01.01.2000. Al medico spettano eventuali quote variabili per prestazioni o attivita' aggiuntive previste dagli accordi regionali. 6. Qualora l'Azienda non sia in grado di assicurare un mezzo di servizio al medico incaricato spetta allo stesso, nel caso utilizzi un proprio automezzo su richiesta della Azienda, un'indennita' pari al costo di un litro di benzina super per ogni ora di attivita', nonche' adeguata coperta assicurativa dell'automezzo. 7. Su tutti i compensi di cui al comma 1 e 4, l'Azienda versa trimestralmente e con modalita' che assicurino l'individuazione dell'entita' delle somme versate e del medico cui si riferiscono, un contributo previdenziale, a favore del competente fondo di previdenza di cui al decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale 15 ottobre 1976 e successive modificazioni, nella misura del 13% di cui l'8,125% a proprio carico e il 4,875% a carico del medico. 8. L'Azienda versa all'ENPAM, con i tempi e le modalita' di cui al comma precedente, un contributo dello 0,36% sull'ammontare delle voci onorario professionale e compenso aggiuntivo, comma 4, affinche' questo provveda a riversarlo alla compagnia assicuratrice con la quale i sindacati firmatari dell'accordo provvedono a stipulare apposito accordo, mediante procedura negoziale aperta ad evidenza pubblica, contro il mancato guadagno del medico per malattia, gravidanza, puerperio e infortunio, anche in relazione al disposto della legge n. 379/90. 9. I compensi, indipendentemente dalle modalita' attraverso le quali viene assicurata la continuita' assistenziale, sono corrisposti dalla Azienda direttamente al medico che svolge l'attivita'.