(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 57)
  
  
  
Art. 57 - Trattamento economico. 
  
I compensi per ogni ora di attivita' svolta  ai  sensi  dell'art.  48
sono stabiliti secondo la seguente tabella: 
  
  
    
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01.0199     01.01.2000
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onorario professionale 20.123 20.405 
incremento quadriennale 646 656 
indennita' piena disponibilita' 2.610 2.646 
Incremento quadriennale i.p.d. 317 322 
  
2. L'onorario professionale e incrementato, per ogni ora di attivita'
dell'importo indicato in tabella al compimento di ogni quadriennio di
anzianita' di laurea dal primo giorno del mese successivo. 
  
3. L'indennita' di piena disponibilita' spetta al medico  che  svolge
esclusivamente attivita' di continuita'  assistenziale  ad  eccezione
dei  rapporti  convenzionali  di   assistenza   primaria,   emergenza
sanitaria  territoriale  e  medicina  dei  servizi  e  della   libera
professione di cui  all'art.  51.  Tali  medici  debbono  optare  tra
l'indennita' di cui alla  presente  lettera  e  quanto  eventualmente
spettante allo stesso titolo; l'indennita' e' incrementa dell'importo
indicato in tabella per ogni quadriennio di anzianita' di laurea, dal
primo giorno del mese successivo. 
  
4. Il compenso aggiuntivo, e'  corrisposto,  con  i  criteri  di  cui
all'art. 17, comma 1, lettera d, del D.P.R. n. 41/91. I compensi sono
determinati nella misura corrisposta al 30  aprile  1992,  salvi  gli
incrementi di cui al presente accordo, come specificato all'art.  45,
lettera A2, comma 2. 
  
5. Per lo svolgimento dei compiti previsti dall'art. 52,  commi  8  e
11, e' corrisposto al medico un compenso per  ogni  ora  di  incarico
pari a lire 1.713, con  decorrenza  01.01.2000.  Al  medico  spettano
eventuali quote variabili  per  prestazioni  o  attivita'  aggiuntive
previste dagli accordi regionali. 
  
6. Qualora l'Azienda non sia in  grado  di  assicurare  un  mezzo  di
servizio al medico incaricato spetta allo stesso, nel  caso  utilizzi
un proprio automezzo su richiesta della Azienda,  un'indennita'  pari
al costo di un litro di benzina super  per  ogni  ora  di  attivita',
nonche' adeguata coperta assicurativa dell'automezzo. 
  
7. Su tutti i compensi di  cui  al  comma  1  e  4,  l'Azienda  versa
trimestralmente  e  con  modalita'  che  assicurino  l'individuazione
dell'entita' delle somme versate e del medico cui si riferiscono,  un
contributo previdenziale, a favore del competente fondo di previdenza
di cui al decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza  Sociale
15 ottobre 1976 e successive modificazioni, nella misura del  13%  di
cui l'8,125% a proprio carico e il 4,875% a carico del medico. 
  
8. L'Azienda versa all'ENPAM, con i tempi e le modalita'  di  cui  al
comma precedente, un contributo dello 0,36% sull'ammontare delle voci
onorario professionale e  compenso  aggiuntivo,  comma  4,  affinche'
questo provveda a riversarlo  alla  compagnia  assicuratrice  con  la
quale i  sindacati  firmatari  dell'accordo  provvedono  a  stipulare
apposito accordo, mediante procedura  negoziale  aperta  ad  evidenza
pubblica,  contro  il  mancato  guadagno  del  medico  per  malattia,
gravidanza, puerperio e infortunio, anche in  relazione  al  disposto
della legge n. 379/90. 
  
9. I compensi, indipendentemente dalle modalita' attraverso le  quali
viene assicurata la continuita' assistenziale, sono corrisposti dalla
Azienda direttamente al medico che svolge l'attivita'.