(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 58)
  
  
  
Art. 58 - Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi. 
  
1. L'Azienda, previo eventuale coordinamento della materia a  livello
regionale, deve assicurare i  medici  che  svolgono  il  servizio  di
continuita' assistenziale contro gli infortuni subiti a causa  od  in
occasione  dell'attivita'  professionale  espletata  ai   sensi   del
presente Accordo, ivi compresi, sempre che' l'attivita' sia  prestata
in comune diverso da quello di residenza, gli infortuni eventualmente
subiti  in  occasione  dell'accesso  alla  sede  di  servizio  e  del
conseguente  rientro,  nonche'  i  danni  subiti  per  raggiungere  o
rientrare dalle sedi dei comitati e delle  commissioni  previsti  dal
presente Accordo. 
  
2. Il contratto e'  stipuilato,  senza  franchigie,  per  i  seguenti
massimali: 
  
a) lire 1,5 miliardi per morte od invalidita' permanente; 
  
b) lire 100.000 giornaliere per invalidita' temporanea  assoluta  con
un massimo di 300 giorni l'anno. 
  
3. La relativa polizza  e'  stipulata  e  portata  a  conoscenza  dei
sindacati firmatari entro sei mesi dalla pubblicazione del D.P.R. che
rende esecutivo il presente Accordo.