Art. 58 - Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi. 1. L'Azienda, previo eventuale coordinamento della materia a livello regionale, deve assicurare i medici che svolgono il servizio di continuita' assistenziale contro gli infortuni subiti a causa od in occasione dell'attivita' professionale espletata ai sensi del presente Accordo, ivi compresi, sempre che' l'attivita' sia prestata in comune diverso da quello di residenza, gli infortuni eventualmente subiti in occasione dell'accesso alla sede di servizio e del conseguente rientro, nonche' i danni subiti per raggiungere o rientrare dalle sedi dei comitati e delle commissioni previsti dal presente Accordo. 2. Il contratto e' stipuilato, senza franchigie, per i seguenti massimali: a) lire 1,5 miliardi per morte od invalidita' permanente; b) lire 100.000 giornaliere per invalidita' temporanea assoluta con un massimo di 300 giorni l'anno. 3. La relativa polizza e' stipulata e portata a conoscenza dei sindacati firmatari entro sei mesi dalla pubblicazione del D.P.R. che rende esecutivo il presente Accordo.