(Accordo quadro- art. 12)
                             ARTICOLO 12 
 
   1. Il presente Articolo concerne i  Trasferimenti  degli  Articoli
per la Difesa e dei Servizi connessi per la Difesa tra le  Parti  nel
contesto di un Programma di Armamento in Cooperazione. 
   2.  Le  Licenze  Globali  di  Progetto  saranno  utilizzate   come
necessaria autorizzazione, se richiesto dalle normative nazionali  di
ognuna delle Parti, nel caso in cui il Trasferimento  sia  necessario
per rispettare il programma o nel caso in  cui  sia  inteso  per  uso
militare nazionale da una delle Parti. 
   3 La concessione di una Licenza Globale di Progetto  ha  l'effetto
di eliminare  la  necessita'  di  autorizzazioni  specifiche  per  il
Trasferimento degli Articoli per la  Difesa  e  dei  Servizi  per  la
Difesa  interessati  alle  destinazioni  consentite  dalla   suddetta
licenza, per la durata della stessa. 
   4. Ogni Parte stabilira' le  condizioni  per  la  concessione,  il
ritiro  e  l'annullamento  della  Licenza  Globale  di  Progetto,  in
considerazione dei rispettivi obblighi a norma del presente Accordo.