(Accordo quadro- art. 13)
                             ARTICOLO 13 
 
   1. Il presente Articolo concerne le Esportazioni ad una  non-Parte
degli Articoli per la Difesa e dei connessi  Servizi  per  la  Difesa
sviluppati o prodotti nel contesto di un Programma  di  Armamento  in
Cooperazione realizzato in base all'Articolo 12. 
   2. Le  Parti  che  intraprendono  un  Programma  di  Armamento  in
Cooperazione concorderanno i principi  di  base  che  regoleranno  le
Esportazioni alle non-Parti derivate da tale programma e le procedure
riguardanti  le  decisioni  relative  alle  Esportazioni.  In  questo
contesto, per ogni programma, le  Parti  partecipanti  determineranno
sulla base del consenso: 
(a) Le caratteristiche dell'equipaggiamento in  esame.  Esse  possono
    includere le specifiche tecniche definitive o contenere  clausole
    restrittive per alcune funzioni. Devono specificare in dettaglio,
    ove necessario, le limitazioni concordate da imporre  in  termini
    di  funzione,  manutenzione  o  riparazione  per  Esportazioni  a
    destinazioni diverse. Saranno aggiornate al fine di tenere  conto
    dei miglioramenti tecnici apportati all'Articolo  per  la  Difesa
    prodotto nel contesto del programma. 
(b) Le destinazioni  consentite  per  le  Esportazioni,  stabilite  e
    riviste in base alla procedura specificata nel  paragrafo  3  del
    presente articolo. 
(c) I  riferimenti  agli   embarghi.   Questi   riferimenti   saranno
    automaticamente aggiornati alla  luce  di  qualsiasi  aggiunta  o
    modifica  alle  relative  risoluzioni  delle  Nazioni  Unite  e/o
    decisioni dell'Unione Europea. Sara' possibile  aggiungere  altri
    embarghi internazionali in base a procedure di consenso. 
 
   3. Le procedure ed i principi specificati di  seguito  regoleranno
la istituzione e  la  revisione  delle  destinazioni  consentite  per
l'Esportazione: 
(a) La  determinazione   delle   destinazioni   consentite   per   le
    Esportazioni    ed    ulteriori    aggiunte    rientrano    nelle
    responsabilita'  delle  Parti  partecipanti   al   Programma   di
    Armamento in Cooperazione. Tali  decisioni  saranno  prese  sulla
    base del previo consenso raggiunto in seguito alle consultazioni.
    Tali consultazioni prenderanno in considerazione, fra l'altro, le
    politiche nazionali di controllo sulle esportazioni delle  Parti,
    l'adempimento dei rispettivi impegni  internazionali  compresi  i
    criteri del codice di condotta dell'Unione Europea  e  la  tutela
    degli interessi di difesa delle Parti, compresa la  preservazione
    di  una  base  industriale  europea  per  la   difesa   forte   e
    competitiva. Se in seguito l'industria richiede l'aggiunta di una
    destinazione consentita, essa dovra' al piu' presto sottoporre la
    questione alle Parti  interessate  al  fine  di  avvalersi  delle
    procedure definite nel presente Articolo. 
(b) Una destinazione  consentita  per  le  Esportazioni  puo'  essere
    eliminata solo nel caso di cambiamenti  significativi  della  sua
    situazione interna, ad esempio una guerra civile su larga scala o
    un serio deterioramento della condizione di diritti umani,  o  se
    il suo comportamento rappresenta una minaccia  per  la  pace,  la
    sicurezza e la stabilita' regionale o internazionale, ad  esempio
    in seguito ad una  aggressione  o  minaccia  di  aggressione  nei
    confronti di altre nazioni. Se le Parti partecipanti al programma
    non sono in grado di raggiungere un consenso a livello  operativo
    sull'eliminazione  di  una   destinazione   consentita   per   le
    Esportazioni, la questione sara' sottoposta ai Ministri  ai  fini
    della decisione. Questo processo non dovrebbe superare i tre mesi
    dal  momento  in  cui  viene  proposta   per   la   prima   volta
    l'eliminazione della destinazione consentita per le Esportazioni.
    Le Parti implicate nel programma possono richiedere una moratoria
    delle  Esportazioni  del  prodotto  verso  la   destinazione   in
    questione per tutta la durata del processo.  Alla  fine  di  tale
    periodo, la destinazione sara' eliminata da quelle consentite,  a
    meno che tutte le Parti siano unanimi nel mantenerla. 
 
   4. Una volta raggiunto l'accordo sui principi per le  Esportazioni
specificati  nel  paragrafo  2,  la  responsabilita'  di   rilasciare
un'autorizzazione di  Esportazione  per  le  destinazioni  consentite
spetta alla Parte nella cui giurisdizione  rientra  il  contratto  di
Esportazione. 
   5. Le Parti che non  partecipano  al  Programma  di  Armamento  in
Cooperazione otterranno l'approvazione delle  Parti  partecipanti  al
suddetto programma prima di autorizzare qualsiasi riesportazione alle
non-Parti  di  Articoli  per  la  Difesa  prodotti  in  base  a  quel
programma. 
   6. Le  Parti  si  impegneranno  ad  ottenere  assicurazioni  dagli
end-users (utenti finali) per le  Esportazioni  di  Articoli  per  la
Difesa alle destinazioni consentite e ad uno scambio di vedute con le
Parti   interessate   nell'eventualita'   di   una    richiesta    di
riesportazione. Se la destinazione di riesportazione non  e'  tra  le
destinazioni consentite, si applicheranno  a  tali  consultazioni  le
procedure indicate nel paragrafo 13.3 (a). 
   7. Le Parti si impegneranno anche a rivedere  caso  per  caso  gli
esistenti accordi o intese del Programma di Armamento in Cooperazione
e gli  impegni  relativi  agli  attuali  Programmi  di  Armamento  in
Cooperazione, allo scopo di trovare un accordo,  ove  possibile,  per
applicare  ai  suddetti  programmi  i   principi   e   le   procedure
sottolineati nell'Articolo 12 e nel presente articolo.