ARTICOLO 13 1. Il presente Articolo concerne le Esportazioni ad una non-Parte degli Articoli per la Difesa e dei connessi Servizi per la Difesa sviluppati o prodotti nel contesto di un Programma di Armamento in Cooperazione realizzato in base all'Articolo 12. 2. Le Parti che intraprendono un Programma di Armamento in Cooperazione concorderanno i principi di base che regoleranno le Esportazioni alle non-Parti derivate da tale programma e le procedure riguardanti le decisioni relative alle Esportazioni. In questo contesto, per ogni programma, le Parti partecipanti determineranno sulla base del consenso: (a) Le caratteristiche dell'equipaggiamento in esame. Esse possono includere le specifiche tecniche definitive o contenere clausole restrittive per alcune funzioni. Devono specificare in dettaglio, ove necessario, le limitazioni concordate da imporre in termini di funzione, manutenzione o riparazione per Esportazioni a destinazioni diverse. Saranno aggiornate al fine di tenere conto dei miglioramenti tecnici apportati all'Articolo per la Difesa prodotto nel contesto del programma. (b) Le destinazioni consentite per le Esportazioni, stabilite e riviste in base alla procedura specificata nel paragrafo 3 del presente articolo. (c) I riferimenti agli embarghi. Questi riferimenti saranno automaticamente aggiornati alla luce di qualsiasi aggiunta o modifica alle relative risoluzioni delle Nazioni Unite e/o decisioni dell'Unione Europea. Sara' possibile aggiungere altri embarghi internazionali in base a procedure di consenso. 3. Le procedure ed i principi specificati di seguito regoleranno la istituzione e la revisione delle destinazioni consentite per l'Esportazione: (a) La determinazione delle destinazioni consentite per le Esportazioni ed ulteriori aggiunte rientrano nelle responsabilita' delle Parti partecipanti al Programma di Armamento in Cooperazione. Tali decisioni saranno prese sulla base del previo consenso raggiunto in seguito alle consultazioni. Tali consultazioni prenderanno in considerazione, fra l'altro, le politiche nazionali di controllo sulle esportazioni delle Parti, l'adempimento dei rispettivi impegni internazionali compresi i criteri del codice di condotta dell'Unione Europea e la tutela degli interessi di difesa delle Parti, compresa la preservazione di una base industriale europea per la difesa forte e competitiva. Se in seguito l'industria richiede l'aggiunta di una destinazione consentita, essa dovra' al piu' presto sottoporre la questione alle Parti interessate al fine di avvalersi delle procedure definite nel presente Articolo. (b) Una destinazione consentita per le Esportazioni puo' essere eliminata solo nel caso di cambiamenti significativi della sua situazione interna, ad esempio una guerra civile su larga scala o un serio deterioramento della condizione di diritti umani, o se il suo comportamento rappresenta una minaccia per la pace, la sicurezza e la stabilita' regionale o internazionale, ad esempio in seguito ad una aggressione o minaccia di aggressione nei confronti di altre nazioni. Se le Parti partecipanti al programma non sono in grado di raggiungere un consenso a livello operativo sull'eliminazione di una destinazione consentita per le Esportazioni, la questione sara' sottoposta ai Ministri ai fini della decisione. Questo processo non dovrebbe superare i tre mesi dal momento in cui viene proposta per la prima volta l'eliminazione della destinazione consentita per le Esportazioni. Le Parti implicate nel programma possono richiedere una moratoria delle Esportazioni del prodotto verso la destinazione in questione per tutta la durata del processo. Alla fine di tale periodo, la destinazione sara' eliminata da quelle consentite, a meno che tutte le Parti siano unanimi nel mantenerla. 4. Una volta raggiunto l'accordo sui principi per le Esportazioni specificati nel paragrafo 2, la responsabilita' di rilasciare un'autorizzazione di Esportazione per le destinazioni consentite spetta alla Parte nella cui giurisdizione rientra il contratto di Esportazione. 5. Le Parti che non partecipano al Programma di Armamento in Cooperazione otterranno l'approvazione delle Parti partecipanti al suddetto programma prima di autorizzare qualsiasi riesportazione alle non-Parti di Articoli per la Difesa prodotti in base a quel programma. 6. Le Parti si impegneranno ad ottenere assicurazioni dagli end-users (utenti finali) per le Esportazioni di Articoli per la Difesa alle destinazioni consentite e ad uno scambio di vedute con le Parti interessate nell'eventualita' di una richiesta di riesportazione. Se la destinazione di riesportazione non e' tra le destinazioni consentite, si applicheranno a tali consultazioni le procedure indicate nel paragrafo 13.3 (a). 7. Le Parti si impegneranno anche a rivedere caso per caso gli esistenti accordi o intese del Programma di Armamento in Cooperazione e gli impegni relativi agli attuali Programmi di Armamento in Cooperazione, allo scopo di trovare un accordo, ove possibile, per applicare ai suddetti programmi i principi e le procedure sottolineati nell'Articolo 12 e nel presente articolo.