ARTICOLO 14 1. Il presente articolo concerne i Trasferimenti e le Esportazioni che riguardano un programma effettuato in cooperazione fra i produttori nell'ambito della giurisdizione di due o piu' Parti. 2. Quando le STD o altre societa' per la difesa realizzano un programma di sviluppo o di produzione di Articoli per a Difesa sul territorio di due o piu' Parti non condotto sulle basi di un programma intergovernativo, esse possono chiedere alle loro autorita' nazionali competenti di rilasciare un'approvazione dichiarante che il programma ha i requisiti per le procedure indicate negli Articoli 12 e 13. 3. Una volta ottenuta l'approvazione di tutte le Parti interessate, le procedure delineare nell'Articolo 12 e nell'Articolo 13, paragrafi 2,3,4 e 6 saranno pienamente applicate ai programma in questione. Le Parti interessate informeranno le altre Parti sullo stato del programma risultante da tale approvazione. Tali altre Parti saranno quindi impegnate ad applicare le disposizioni dell'Articolo 13, paragrafo 5.