(Accordo quadro- art. 14)
                             ARTICOLO 14 
 
   1. Il presente articolo concerne i Trasferimenti e le Esportazioni
che  riguardano  un  programma  effettuato  in  cooperazione  fra   i
produttori nell'ambito della giurisdizione di due o piu' Parti. 
   2. Quando le STD o altre societa'  per  la  difesa  realizzano  un
programma di sviluppo o di produzione di Articoli per  a  Difesa  sul
territorio di due  o  piu'  Parti  non  condotto  sulle  basi  di  un
programma intergovernativo, esse possono chiedere alle loro autorita'
nazionali competenti di rilasciare un'approvazione dichiarante che il
programma ha i requisiti per le procedure indicate negli Articoli  12
e 13. 
   3.  Una  volta  ottenuta  l'approvazione   di   tutte   le   Parti
interessate, le procedure delineare nell'Articolo 12 e  nell'Articolo
13, paragrafi 2,3,4 e 6 saranno pienamente applicate ai programma  in
questione. Le Parti interessate informeranno  le  altre  Parti  sullo
stato del programma risultante da tale approvazione. Tali altre Parti
saranno quindi impegnate ad applicare le  disposizioni  dell'Articolo
13, paragrafo 5.