(Accordo quadro- art. 15)
                             ARTICOLO 15 
 
   Nella  fase  iniziale   dello   sviluppo   di   una   cooperazione
industriale, i Trasferimenti fra le  Parti  ad  uso  esclusivo  delle
industrie  partecipanti  possono  essere  autorizzati  in  base  alle
licenze Globali di Progetto rilasciate dalle rispettive Parti.