(Accordo quadro- art. 16)
                             ARTICOLO 16 
 
   1. Le Parti si impegnano ad applicare  procedure  semplificate  di
concessione  delle  licenze  per  i  Trasferimenti  di  componenti  o
sottosistemi prodotti in  base  a  rapporti  di  sub-appalto  fra  le
industrie localizzate nei territori delle Parti, al di  fuori  di  un
programma intergovernativo o di cooperazione industriale approvato. 
   2. Le Parti ridurranno al minimo il  ricorso  alla  richiesta  dei
Certificati  End-User  rilasciati  dalle  pubbliche  amministrazioni,
nonche'  dei  certificati   internazionali   d'importazione   per   i
Trasferimenti di componenti, a favore, ove possibile, di  certificati
d'uso della societa'.