ARTICOLO 16 1. Le Parti si impegnano ad applicare procedure semplificate di concessione delle licenze per i Trasferimenti di componenti o sottosistemi prodotti in base a rapporti di sub-appalto fra le industrie localizzate nei territori delle Parti, al di fuori di un programma intergovernativo o di cooperazione industriale approvato. 2. Le Parti ridurranno al minimo il ricorso alla richiesta dei Certificati End-User rilasciati dalle pubbliche amministrazioni, nonche' dei certificati internazionali d'importazione per i Trasferimenti di componenti, a favore, ove possibile, di certificati d'uso della societa'.