(Accordo quadro- art. 17)
                             ARTICOLO 17 
 
   1. Il presente articolo concerne i Trasferimenti tra le  Parti  di
Articoli per la Difesa e dei connessi Servizi per la Difesa  prodotti
a livello nazionale e che non rientrano nell'ambito dell'Articolo  12
o degli Articoli dal 13 al 16. 
   2. Come contributo alla  sicurezza  degli  approvvigionamenti,  le
Parti si impegneranno al massimo per semplificare le  loro  procedure
nazionali di concessione delle autorizzazioni per tali  Trasferimenti
di Articoli per la  Difesa  e  connessi  Servizi  per  la  Difesa  ad
un'altra Parte.