(Accordo - art. 9)
                             ARTICOLO 9 
 
   1. I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente  applicabili
all'importazione in Egitto dei  prodotti  originari  della  Comunita'
elencati nell'allegato II sono progressivamente  aboliti  secondo  il
seguente calendario: 
 
- all'entrata in vigore del presente accordo,  tutti  i  dazi  e  gli
  oneri sono ridotti al 75% del dazio di base; 
- un anno dopo la data di entrata in  vigore  del  presente  accordo,
  tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 50% del dazio di base; 
- due anni dopo la data di entrata in vigore  del  presente  accordo,
  tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 25% del dazio di base; 
- tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo,  i
  dazi e gli oneri rimanenti sono aboliti. 
 
   2. I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente  applicabili
all'importazione in Egitto dei  prodotti  originari  della  Comunita'
elencati nell'allegato III sono progressivamente aboliti  secondo  il
seguente calendario: 
 
- tre anni dopo la data di entrata in vigore  del  presente  accordo,
  tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 90% del dazio di base; 
- quattro anni dopo  la  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
  accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 75% del dazio  di
  base; 
- cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo,
  tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 60% del dazio di base; 
- sei anni dopo la data di entrata in vigore  del  presente  accordo,
  tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 45% del dazio di base; 
- sette anni dopo la data di entrata in vigore del presente  accordo,
  tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 30% del dazio di base; 
- otto anni dopo la data di entrata in vigore del  presente  accordo,
  tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 15% del dazio di base; 
- nove anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, i
  dazi e gli oneri rimanenti sono aboliti. 
 
   3. I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente  applicabili
all'importazione in Egitto dei  prodotti  originari  della  Comunita'
elencati nell'allegato IV sono progressivamente  aboliti  secondo  il
seguente calendario: 
 
- cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo,
  tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 95% del dazio di base; 
- sei anni dopo la data di entrata in vigore  del  presente  accordo,
  tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 90% del dazio di base; 
- sette anni dopo la data di entrata in vigore del presente  accordo,
  tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 75% del dazio di base; 
- otto anni dopo la data di entrata in vigore del  presente  accordo,
  tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 60% del dazio di base; 
- nove anni dopo la data di entrata in vigore del  presente  accordo,
  tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 45% del dazio di base; 
- dieci anni dopo la data di entrata in vigore del presente  accordo,
  tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 30% del dazio di base; 
- undici anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo,
  tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 15% del dazio di base; 
- dodici anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo,
  i dazi e gli oneri rimanenti sono aboliti. 
 
   4. I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili 
  all'importazione in Egitto dei prodotti originari  della  Comunita'
  elencati nell'allegato V sono progressivamente aboliti  secondo  il
  seguente calendario: 
 
- sei anni dopo la data di entrata in vigore  del  presente  accordo,
  tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 90% del dazio di base; 
- sette anni dopo la data di entrata in vigore del presente  accordo,
  tutti i dazi e gli oneri sono ridotti all'80% del dazio di base; 
- otto anni dopo la data di entrata in vigore del  presente  accordo,
  tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 70% del dazio di base; 
- nove anni dopo la data di entrata in vigore del  presente  accordo,
  tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 60% del dazio di base; 
- dieci anni dopo la data di entrata in vigore del presente  accordo,
  tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 50% del dazio di base; 
- undici anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo,
  tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 40% del dazio di base; 
- dodici anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo,
  tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 30% del dazio di base; 
- tredici anni dopo  la  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
  accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 20% del dazio  di
  base; 
- quattordici anni dopo la data di entrata  in  vigore  del  presente
  accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 10% del dazio  di
  base; 
- quindici anni dopo la  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
  accordo, i dazi e gli oneri rimanenti sono aboliti. 
 
   5. I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente  applicabili
all'importazione in Egitto dei prodotti originati della Comunita' non
elencati negli allegati II, III, IV e V vengono  aboliti  secondo  il
calendario  corrispondente   previa   decisione   del   Comitato   di
associazione. 
   6.  In  caso  di  gravi  difficolta'  relative  a  un  determinato
prodotto, il calendario applicabile ai sensi dei paragrafi 1, 2, 3  e
4 puo' essere riveduto di comune accordo dal Comitato d'associazione,
fermo restando che il calendario per il quale  e'  stata  chiesta  la
revisione non puo' essere prolungato, per il prodotto  in  questione,
oltre  il  periodo  massimo  di  transizione.  Se  il   Comitato   di
associazione non  prende  alcuna  decisione  entro  i  trenta  giorni
successivi alla data in cui ha presentato la richiesta  di  revisione
del calendario, l'Egitto  puo'  sospendere  il  calendario  a  titolo
provvisorio, per un periodo non superiore a un anno. 
   7. Per ciascun prodotto, il dazio di base  rispetto  al  quale  si
devono operare le riduzioni successive di cui ai paragrafi 1, 2, 3  e
4 consiste nelle aliquote di cui all'articolo 18.