(Allegato I)
                                                           Allegato I 
                                         (Articolo 5 del regolamento) 
METALLI E LORO LEGHE CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI PER LA  PRODUZIONE
   DI MANUFATTI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON ACQUE DESTINATE  AL
   CONSUMO UMANO 
  Ai sensi  del  presente  allegato  le  impurezze  considerate  come
tossiche sono quelle definite come tali nell'allegato I parte  B  del
decreto legislativo n. 31/2001. 
  I materiali metallici a contatto con  acque  destinate  al  consumo
umano devono essere installati in  base  a  norme  di  buona  pratica
costruttiva al fine di evitare accoppiamenti galvanici sfavorevoli. 
  La durata di validita' della presente lista e' di cinque anni dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento. 
  1. I metalli e le loro leghe utilizzabili sono: 
    1.1 Acciaio al carbonio. 
    1.1.1 Canalizzazioni in acciaio al carbonio rivestito. 
  Tenore massimo di altri costituenti: 
    Cromo 0,3%; 
    Nichel 0,3%; 
    Molibdeno 0,1%. 
  Contenuto massimo impurezze: As, Sb, Cd, Pb: 0,02% per elemento. 
  Totale massimo impurezze considerate tossiche: 0,08%. 
  I rivestimenti devono rispettare  le  norme  indicate  per  i  vari
materiali impiegati. 
    1.1.2 Componenti in acciaio al carbonio rivestito. 
  Tenore massimo di altri costituenti: 
    Cromo 1%; 
    Nichel 0,5%; 
    Molibdeno 1%. 
  Contenuto massimo impurezze: As, Sb, Cd e  Pb:  0,02%  per  singolo
elemento. 
  Totale massimo impurezze considerate tossiche: 0,08%. 
  I rivestimenti devono rispettare  le  norme  indicate  per  i  vari
materiali impiegati. 
    1.2 Ghisa. 
      Canalizzazioni in ghisa rivestita; componenti in ghisa. 
  Tenore massimo di altri costituenti: 
    Cromo 1%; 
    Nichel 0,5%; 
    Molibdeno 1%. 
  Contenuto massimo impurezze: As, Sb, Cd e  Pb:  0,02%  per  singolo
elemento. 
  I rivestimenti devono rispettare  le  norme  indicate  per  i  vari
materiali impiegati. 
    1.3 Acciaio al carbonio zincato. 
  Per tubazioni e componenti l'acciaio deve rispondere  ai  requisiti
del punto 1.1. 
  Contenuto massimo di altri costituenti nel rivestimento di zinco: 
    Piombo 0,5%. 
  Contenuto massimo delle  impurezze  presenti  nel  rivestimento  di
zinco: 
    Cadmio 0,02%; 
    Arsenico 0,02%; 
    Antimonio 0,01%. 
  Totale massimo altre impurezze considerate tossiche: 0,05%. 
    1.4 Acciaio inossidabile. 
  Possono essere utilizzati gli acciai  inossidabili  previsti  dalla
normativa sui materiali ed oggetti destinati al contatto con alimenti
di  cui  al  decreto  ministeriale  21  marzo   1973   e   successivi
aggiornamenti qualora  nella  suddetta  normativa  non  se  ne  vieti
espressamente  l'uso  al  contatto  con  acqua  e   rispondano   alle
condizioni, limitazioni e tolleranze di impiego ivi previste. Ai fini
del  presente  regolamento  gli  accertamenti  di  idoneita'  di  cui
all'art. 37 del decreto ministeriale 21 marzo 1973 vanno effettuati: 
    per quanto riguarda  la  migrazione  globale,  con  le  modalita'
previste alla sezione 1 dell'allegato IIIc al presente regolamento; 
    per quanto riguarda la migrazione specifica di Cromo e Nichel con
le modalita' indicate alla sezione 2, punti 3 e 5 dell'allegato IV al
decreto ministeriale 21 marzo 1973. 
  In entrambi i casi la valutazione  di  idoneita'  e'  basata  sulle
prove riportate all'art. 37 del decreto ministeriale 21  marzo  1973,
terzo capoverso. 
    1.5 Rame e leghe. 
    1.5.1 Tubazioni e raccordi in Rame Cu-DHP 
      Rame maggiore o uguale a 99,90%; 
      0,015 minore o uguale a Fosforo minore o uguale a 0,040%. 
  Contenuto massimo delle impurezze considerate tossiche: As, Ni, Cd,
Pb per elemento 0,02%. 
  Totale massimo delle impurezze considerate tossiche: 0,06%. 
    1.5.2.1 Accessori (pompe, contatori) in Rame Cu-ETP 
      Rame maggiore o uguale a 99,90%. 
  Contenuto massimo impurezze: Bi 0,0005%, Oss. 0,040%, Pb 0,005%. 
    1.5.2.2 Accessori (pompe, contatori) in Rame Cu-OF 
      Rame maggiore o uguale a 99,95%. 
  Contenuto massimo impurezze: Bi 0,0005%, Pb 0,005%. 
    1.5.3 Tubazioni. 
      1.5.3.1 Cupronichel 90/10 (dissalatori, scambiatori di calore). 
        Ni: 9-11%, Mn: 0,5-1,0%, Fe: 1,0-2,0%, Cu il resto. 
  Contenuto massimo di impurezze considerate tossiche: 
    Piombo 0,02%; 
    Arsenico 0,02%; 
    Antimonio 0,02%, 
per un totale massimo di 0,05%. 
      1.5.3.2 Ottoni all'alluminio (tubazioni, flange). 
        Cu: 76-79%, Al: 1,8-2,3%, As: 0,02-0,06%, Zn il resto. 
  Contenuto massimo delle impurezze considerate tossiche: 
    Piombo 0,05%; 
    Nichel 0,1%; 
    Antimonio 0,02%. 
    1.5.4 Componenti in leghe di rame. 
      1.5.4.1 Ottoni. (Cu: 55-64%, Pb: minore o uguale a 3,5%, Zn  il
resto). 
  Contenuto massimo di impurezze: 
    Arsenico + Antimonio 0,15%; 
    Cadmio 0,01%; 
    Nichel 0,3%. 
      1.5.4.2 Bronzi allo stagno. (Sn: 1,5-9%, Pb: minore o uguale a 
 4,5%, Zn: minore o uguale a 10%; Cu il resto). 
  Contenuto massimo delle impurezze considerate tossiche: 
    Nichel 0,6%; 
    Arsenico +  Antimonio  0,05%;  per  leghe  da  getto  Arsenico  +
Antimonio 0,15%; 
    Cadmio 0,01%. 
      1.5.4.3 Bronzi all'alluminio. (Al: 4-12,5%, Ni: minore o uguale
a 6%, Cu il resto). 
  Tenore massimo delle impurezze considerate tossiche: 
    Piombo 0,05%; 
    Arsenico + Antimonio 0,05%; 
    Cadmio 0,01%. 
      1.5.5 Leghe Cupro-Nichel per impianti di dissalazione. 
      (Ni: 9-32%, Fe: 1-2,5%, Mn: 0,5- 2,5%, il resto Cu). 
  Tenore massimo delle impurezze considerate tossiche: 
    Piombo 0,05%. 
  Totale massimo di altre impurezze considerate tossiche: 0,05%. 
    1.6 Alluminio. 
  I manufatti in alluminio devono rispondere a  quanto  previsto  dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 777 del 23 agosto  1982  e
dal decreto legislativo 108 del 25 gennaio 1992. 
    1.7 Titanio e sue leghe. 
    1.7.1 Titanio. 
  Tenore massimo di altri componenti e/o impurezze: 
    Alluminio 0,1%; 
    Vanadio 0,1%; 
    Molibdeno 0,1%; 
    Nichel 0,1%; 
    Ferro 0,2%. 
  Altre impurezze  considerate  tossiche:  (As,  Sb,  Cd,  Pd)  0,02%
ciascuna; 0,08% in totale. 
    1.7.2 Leghe di titanio. 
  Tenore massimo di altri componenti: 
    Alluminio 3,5%; 
    Vanadio 3,0%; 
    Molibdeno 0,4%; 
    Nichel 0,9%; 
    Palladio 0,25%; 
    Rutenio 0,14%; 
    Ferro 0,20%. 
  Altre  impurezze  considerate  tossiche:  As,  Sb,  Cd,  Pd:  0,02%
ciascuna; 0,08% in totale. 
    2.0 Leghe per brasatura. 
  Le leghe per la brasatura capillare per tubi e raccordi non  devono
contenere Piombo, Antimonio e Cadmio in  percentuale  rispettivamente
superiori a 0,1, 0,1 e 0,01%. 
 
          Note all'allegato I:
              - Per quanto concerne il decreto legislativo 2 febbraio
          2001,  n.  31, vedi le note alle premesse. L'allegato I del
          citato decreto, reca: «Parametri e valori di parametro»; la
          parte B del citato allegato reca: Parametri chimici.
              -   Il   decreto   ministeriale   21 marzo  1973  reca:
          «Disciplina    igienica   degli   imballaggi,   recipienti,
          utensili,  destinati  a  venire in contatto con le sostanze
          alimentari o con sostanze d'uso personale».
              -  L'art.  37  del  citato  decreto  ministeriale cosi'
          recita:  «L'idoneita' degli oggetti in acciaio inossidabile
          a   venire   in  contatto  con  gli  alimenti  deve  essere
          accertata:  per  quanto riguarda la migrazione globale, con
          le modalita' indicate nella sezione 1 dell'allegato IV; per
          quanto  riguarda  la  migrazione  specifica del cromo e del
          nichel,  ove  richiesto,  con  le  modalita' indicate nella
          sezione  2,  punti  3  e  5  dell'Allegato  IV. Nel caso di
          oggetti di uso ripetuto, la determinazione della migrazione
          specifica viene effettuata con «tre attacchi» successivi di
          uguale  durata,  sul  liquido  di  cessione proveniente dal
          terzo  «attacco».  Nel  caso  di oggetti che possono essere
          impiegati  in  contatto  con qualsiasi tipo di alimenti, la
          valutazione  di idoneita' puo' essere basata sulle seguenti
          prove,  in  quanto ritenute piu' severe tra quelle previste
          nella  sezione  1 dell'Allegato IV: per oggetti destinati a
          contatto   prolungato  a  temperatura  ambiente:  soluzione
          acquosa di acido acetico al 3 per cento, per 10 giorni a 40
          °C;  per oggetti destinati ad uso ripetuto, di breve durata
          a  caldo  o  a  temperatura  ambiente: soluzione acquosa di
          acido  acetico  al 3 per cento, a 100 °C per 30 minuti; tre
          «attacchi»  successivi, con determinazione della migrazione
          globale e della migrazione specifica del cromo e del nichel
          sul  liquido  di  cessione proveniente dal terzo «attacco».
          Per  gli  oggetti  di  cui  al  presente  capo  i limiti di
          migrazione  specifica  sono i seguenti: cromo (trivalente),
          non piu' di 0,1 ppm; nickel, non piu' di 0,1 ppm.
              -  La  sezione  2  dell'allegato  IV del citato decreto
          ministeriale,   reca:   «Determinazione   della  migrazione
          specifica».
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del
          23 agosto  1982,  n. 777, reca: «Attuazione della direttiva
          (CEE)  n.  76/893  relativa  ai  materiali  e  agli oggetti
          destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari».
              - Il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108, reca:
          «Attuazione  della  direttiva  n.  89/109/CEE concernente i
          materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i
          prodotti alimentari».