(Regolamento-art. 17)
 
                              Art. 17. 
 
  Per le opere di bonifica di 1ยช categoria si costituiscono  speciali
consorzi con uno o piu' dei seguenti scopi: 
 
    a) corrispondere le quote di contributo; 
 
    b) assumere la concessione dei lavori; 
 
    c) mantenere le opere eseguite. 
 
  Pei consorzi di manutenzione valgono le norme  stabilite  nel  Capo
IV.