Art. 18. I consorzi idraulici compresi nel perimetro della bonifica possono, con deliberazione dell'assemblea generale, assumersi l'obbligo di versare al Tesoro le quote di contributo complessivamente attribuite alle proprieta' consorziate, restandone a loro cura il riparto e l'esazione dagli interessati. Divenuta esecutiva la deliberazione, essi funzionano come consorzi di bonifica e conservano i propri statuti in quanto non sieno contrari alle leggi in vigore ed al presente regolamento. I proprietari non consorziati hanno facolta' di chiedere d'essere aggregati ad uno o ad altro di tali consorzi, secondo l'ubicazione dei loro fondi; l'aggregazione e' definitiva con l'annuenza del consorzio secondo le forme del proprio statuto.