(Regolamento-art. 18)
 
                              Art. 18. 
 
  I consorzi idraulici compresi nel perimetro della bonifica possono,
con deliberazione dell'assemblea  generale,  assumersi  l'obbligo  di
versare al Tesoro le quote di contributo complessivamente  attribuite
alle proprieta' consorziate, restandone a  loro  cura  il  riparto  e
l'esazione dagli interessati. 
 
  Divenuta esecutiva la deliberazione, essi funzionano come  consorzi
di bonifica e  conservano  i  propri  statuti  in  quanto  non  sieno
contrari alle leggi in vigore ed al presente regolamento. 
 
  I proprietari non consorziati hanno facolta' di  chiedere  d'essere
aggregati ad uno o ad altro di tali  consorzi,  secondo  l'ubicazione
dei loro fondi;  l'aggregazione  e'  definitiva  con  l'annuenza  del
consorzio secondo le forme del proprio statuto.