Art. 19. Se il territorio da bonificare e' compreso per intero nel perimetro di un consorzio legalmente costituito, questo puo' con deliberazione dell'assemblea generale assumere anche le funzioni di consorzio speciale di bonifica. Se invece e' compreso nel perimetro di piu' consorzi idraulici esistenti, e' data loro facolta' di riunirsi in consorzio speciale di bonifica. In tal caso il consorzio che assume l'iniziativa trasmette agli altri la sua proposta corredata: a) di una corografia del territorio da bonificarsi, distinto con tinte diverse per provincie, comuni e comprensori; b) dell'elenco dei consorzi idraulici compresi per intero nel perimetro della bonifica con l'indicazione delle rispettive superficie ed imposte erariali; c) di una relazione sommaria sulla bonifica da eseguire, sulla presunta spesa e sui vantaggi conseguibili con il consorzio speciale secondo lo scopo che si prefigge ai termini dell'articolo 17. lett. a), b); d) del disegno di statuto compilato in conformita' dell'articolo 29, ove lo ritenga opportuno. Il consorzio proponente invita contemporaneamente gli altri a promuovere entro un congruo termine le deliberazioni delle assemblee generali. Approvata la proposta, ai termini dei rispettivi statuti, da tanti consorzi quanti rappresentano la maggioranza d'interessi, e divenute esecutive le deliberazioni, la costituzione del consorzio, l'approvazione dello statuto e del perimetro definitivo della bonifica, se occorra, hanno luogo in conformita' dell'art. 28. Quando non sia altrimenti provveduto, i presidenti dei vari consorzi costituiscono la deputazione provvisoria del nuovo consorzio.