(Regolamento-art. 19)
 
                              Art. 19. 
 
  Se il territorio da bonificare e' compreso per intero nel perimetro
di un consorzio legalmente costituito, questo puo' con  deliberazione
dell'assemblea generale  assumere  anche  le  funzioni  di  consorzio
speciale di bonifica. Se invece e' compreso  nel  perimetro  di  piu'
consorzi idraulici esistenti, e' data loro facolta'  di  riunirsi  in
consorzio speciale di bonifica. In tal caso il consorzio  che  assume
l'iniziativa trasmette agli altri la sua proposta corredata: 
 
    a) di una corografia del territorio da bonificarsi, distinto  con
tinte diverse per provincie, comuni e comprensori; 
 
    b) dell'elenco dei consorzi idraulici  compresi  per  intero  nel
perimetro  della  bonifica   con   l'indicazione   delle   rispettive
superficie ed imposte erariali; 
 
    c) di una relazione sommaria sulla bonifica  da  eseguire,  sulla
presunta spesa e sui vantaggi conseguibili con il consorzio  speciale
secondo lo scopo che si prefigge ai termini dell'articolo  17.  lett.
a), b); 
 
    d) del disegno di statuto compilato in conformita'  dell'articolo
29, ove lo ritenga opportuno. 
 
  Il consorzio  proponente  invita  contemporaneamente  gli  altri  a
promuovere entro un congruo termine le deliberazioni delle  assemblee
generali. 
 
  Approvata la proposta, ai termini dei rispettivi statuti, da  tanti
consorzi quanti rappresentano la maggioranza d'interessi, e  divenute
esecutive  le   deliberazioni,   la   costituzione   del   consorzio,
l'approvazione  dello  statuto  e  del  perimetro  definitivo   della
bonifica, se occorra, hanno luogo in conformita' dell'art. 28. 
 
  Quando  non  sia  altrimenti  provveduto,  i  presidenti  dei  vari
consorzi  costituiscono  la   deputazione   provvisoria   del   nuovo
consorzio.