Art. 20. Non esistendo consorzi idraulici nel perimetro della bonifica, od esistendo consorzi e proprietari che non si sieno aggregati ad essi secondo l'art. 18, qualunque interessato puo' promuovere la costituzione del consorzio speciale, presentando al prefetto la relativa proposta corredata in conformita' del precedente articolo, con l'aggiunta dell'elenco delle proprieta' interessate non consorziate, compilato ai termini dell'art. 13, n. 2.