(Regolamento-art. 20)
 
                              Art. 20. 
 
  Non esistendo consorzi idraulici nel perimetro della  bonifica,  od
esistendo consorzi e proprietari che non si sieno aggregati  ad  essi
secondo  l'art.  18,  qualunque  interessato   puo'   promuovere   la
costituzione del  consorzio  speciale,  presentando  al  prefetto  la
relativa proposta corredata in conformita' del  precedente  articolo,
con  l'aggiunta  dell'elenco   delle   proprieta'   interessate   non
consorziate, compilato ai termini dell'art. 13, n. 2.