Art. 21. Il prefetto verificata preliminarmente la legalita' degli atti presentati, pubblica un manifesto col quale: a) ordina la pubblicazione della domanda e dei documenti; b) determina l'estensione della superficie e l'ammontare dell'imposta erariale necessari a stabilire la maggioranza d'interessi secondo l'art. 4; c) invita i presidenti dei consorzi interessati, compresi per intero nel perimetro della bonifica, a riunire in un congruo termine, posteriore alla pubblicazione, le assemblee generali per deliberare sulla costituzione del consorzio speciale, sul disegno di statuto se presentato, e sulla nomina dei propri delegati scelti fra i consorziati per concorrere a formare la deputazione provvisoria del nuovo ente; d) convoca nello stesso termine, e per un giorno festivo, i proprietari non consorziali, od appartenenti a consorzi non compresi per intero nel perimetro della bonifica, tutti unitamente o per sezioni, nel luogo o nei luoghi piu' opportuni, perche' deliberino sulla costituzione del consorzio di bonifica e sulla nomina dei delegati scelti fra loro per la formazione della deputazione provvisoria. Il numero dei delegati e' fissato nel manifesto prefettizio in modo che consorzi e proprietari sieno egualmente rappresentati in ragione di estensione d'imposta erariale dei beni compresi nel perimetro della bonifica. Quando non esistono consorzi, debbono essere almeno tre i delegati dei proprietari. In ogni caso i delegati dei proprietari non consorziati, od appartenenti a consorzi non compresi per intero nel perimetro della bonifica, vengono ai termini dell'articolo 24, nominati per un terzo del loro numero da coloro che sono contrari alla costituzione del nuovo consorzio e per due terzi dai favorevoli. Quando i proprietari sono convocati tutti unitamente, il prefetto li invita a deliberare nella stessa seduta o in sedute successive, anche sul disegno di statuto, se presentato.