(Regolamento-art. 21)
 
                              Art. 21. 
 
  Il prefetto verificata  preliminarmente  la  legalita'  degli  atti
presentati, pubblica un manifesto col quale: 
 
    a) ordina la pubblicazione della domanda e dei documenti; 
 
    b)  determina  l'estensione  della   superficie   e   l'ammontare
dell'imposta  erariale   necessari   a   stabilire   la   maggioranza
d'interessi secondo l'art. 4; 
 
    c) invita i presidenti dei  consorzi  interessati,  compresi  per
intero nel perimetro della bonifica, a riunire in un congruo termine,
posteriore alla pubblicazione, le assemblee generali  per  deliberare
sulla costituzione del consorzio speciale, sul disegno di statuto  se
presentato,  e  sulla  nomina  dei  propri  delegati  scelti  fra   i
consorziati per concorrere a formare la deputazione  provvisoria  del
nuovo ente; 
 
    d) convoca nello stesso termine,  e  per  un  giorno  festivo,  i
proprietari non consorziali, od appartenenti a consorzi non  compresi
per intero nel perimetro  della  bonifica,  tutti  unitamente  o  per
sezioni, nel luogo o nei luoghi piu'  opportuni,  perche'  deliberino
sulla costituzione del consorzio  di  bonifica  e  sulla  nomina  dei
delegati  scelti  fra  loro  per  la  formazione  della   deputazione
provvisoria. 
 
  Il numero dei delegati e' fissato nel manifesto prefettizio in modo
che consorzi e proprietari sieno egualmente rappresentati in  ragione
di estensione d'imposta erariale  dei  beni  compresi  nel  perimetro
della bonifica. 
 
  Quando non esistono consorzi, debbono essere almeno tre i  delegati
dei proprietari. 
 
  In ogni  caso  i  delegati  dei  proprietari  non  consorziati,  od
appartenenti a consorzi non compresi per intero nel  perimetro  della
bonifica, vengono ai termini dell'articolo 24, nominati per un  terzo
del loro numero da coloro che sono  contrari  alla  costituzione  del
nuovo consorzio e per due terzi dai favorevoli. 
 
  Quando i proprietari sono convocati tutti unitamente,  il  prefetto
li invita a deliberare nella stessa seduta o  in  sedute  successive,
anche sul disegno di statuto, se presentato.