Art. 23. Ciascun interessato puo' farsi rappresentare nell'assemblea da persona anche estranea, purche' maggiore di eta' e munita di delegazione vidimata nella firma dal sindaco o da un notaio. Per i corpi morali e per le societa' industriali e commerciali, che abbiano la proprieta' di beni compresi nel perimetro del territorio da bonificarsi possono intervenire solo i legittimi rappresentanti. La donna maritata puo' essere rappresentata dal marito: i minori, gli interdetti e gli inabilitati sono rappresentati dai rispettivi tutori e curatori. La rappresentanza dei beni concessi in enfiteusi e' dei domini utili, non dei domini diretti. Pei terreni, nei quali l'usufrutto sia diviso dalla proprieta', interviene il proprietario o l'usufruttuario, secondo che l'uno o l'altro debba sostenere le spese derivanti dalla bonificazione. I proprietari, inscritti, pro-indiviso nei ruoli delle imposte dirette, debbono designare uno di loro per l'intervento nell'assemblea.