(Regolamento-art. 23)
 
                              Art. 23. 
 
  Ciascun interessato  puo'  farsi  rappresentare  nell'assemblea  da
persona  anche  estranea,  purche'  maggiore  di  eta'  e  munita  di
delegazione vidimata nella firma dal sindaco o da un notaio. 
 
  Per i corpi morali e per le societa' industriali e commerciali, che
abbiano la proprieta' di beni compresi nel perimetro  del  territorio
da bonificarsi possono intervenire solo i legittimi rappresentanti. 
 
  La donna maritata puo' essere rappresentata dal marito:  i  minori,
gli interdetti e gli inabilitati sono  rappresentati  dai  rispettivi
tutori e curatori. 
 
  La rappresentanza dei beni concessi  in  enfiteusi  e'  dei  domini
utili, non dei domini diretti. 
 
  Pei terreni, nei quali l'usufrutto  sia  diviso  dalla  proprieta',
interviene il proprietario o l'usufruttuario,  secondo  che  l'uno  o
l'altro debba sostenere le spese derivanti dalla bonificazione. 
 
  I proprietari, inscritti,  pro-indiviso  nei  ruoli  delle  imposte
dirette,   debbono   designare   uno   di   loro   per   l'intervento
nell'assemblea.