(Regolamento-art. 27)
 
                              Art. 27. 
 
  Il prefetto  verifica  se  la  proposta  per  la  costituzione  del
consorzio speciale abbia riportata l'adesione di tanti consorzi e  di
tanti proprietari da rappresentare la maggioranza d'interessi. 
 
  In tal caso la proposta s'intende approvata,  ed  il  prefetto  con
manifesto da' notizia della seguita approvazione. 
 
  Con lo stesso manifesto il prefetto: 
 
    a) da' notizia  dell'approvazione  del  disegno  di  statuto,  se
intervenuta nel caso di cui all'ultimo capoverso dell'art. 21; 
 
    b) negli altri casi in  cui  il  disegno  di  statuto  sia  stato
presentato, promuove su esso la  deliberazione  dei  proprietari  non
appartenenti ai consorzi idraulici, convocandoli  per  un  giorno  di
domenica con le norme degli articoli precedenti. 
 
  La notizia  dell'approvazione  del  disegno  di  statuto  nei  casi
indicati alla lettera b) e' pubblicata dal prefetto. 
 
  Gli atti relativi alla costituzione del consorzio, all'approvazione
dello statuto, se intervenuta, i certificati delle pubblicazioni,  ed
i reclami eventualmente presentati sono  dal  prefetto  trasmessi  al
Ministero dei Lavori Pubblici,  con  un  rapporto  sulla  regolarita'
della procedura seguita e sul merito delle opposizioni.